TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-14, n. 202101489
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Pubblicato il 14/10/2021
N. 01489/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. G d P e dall’avv. M D, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bari, via Vito Fornari n. 15/a;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Direzione della Casa circondariale di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., legalmente domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che li difende ope legis ;
per l'annullamento
previa l’emanazione di idonea misura cautelare
quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con decreto -O-, nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato, consequenziale o connesso, ivi compresi tutti gli atti non conosciuti;nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’annullamento dell’atto impugnato, nonché al rimborso della metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo decurtati dal momento dell’esecuzione del provvedimento impugnato;e per la conseguente condanna del Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al pagamento al ricorrente di una somma da liquidarsi in via equitativa;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 4.3.2016, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché per l’accertamento dei diritti di cui alla domanda del ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 30 luglio 2014, veniva notificato al ricorrente, nella sua qualità di Assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Foggia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia.
Con provvedimento reso in data 11 febbraio 2015, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, vista la richiesta di rinvio a giudizio del sig. -O- per i due capi di accusa relativi ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 319 e 323 c.p., fissava l’udienza preliminare.
In data 24 aprile 2015, l’Amministrazione penitenziaria comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento preordinato all’adozione del decreto di sospensione cautelare facoltativa dal servizio. In data 7 maggio 2015, il ricorrente faceva pervenire all’Amministrazione una memoria difensiva.
In data 16 giugno 2015, veniva notificato il decreto di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Il ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 15.9.2015 e depositato il 14.10.2015, per impugnare gli atti indicati in epigrafe e per chiedere l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’annullamento dell’atto impugnato, nonché al rimborso della metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo decurtati dal momento dell’esecuzione del provvedimento impugnato;infine, per la condanna del Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, violazione dell’art. 97 Cost., incompleta comunicazione di avvio del procedimento;2) eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, genericità di motivazione e di istruttoria, violazione di legge, in particolare dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 449/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Si costituisce l’Amministrazione penitenziaria per resistere nel giudizio.
Con ordinanza-O-del 6.11.2015, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente, poiché “ i motivi di censura dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris e, nel contemperamento degli interessi, appare prevalente quello pubblico (adeguatamente evidenziato nell’atto gravato), in considerazione delle gravi accuse mosse per le quali pende un procedimento penale ”.
Con i motivi aggiunti depositati il 4.3.2016, il ricorrente insiste nelle domande di cui al ricorso introduttivo, deducendo le seguenti censure di diritto: incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449.
Con ordinanza-O-del 24.3.2016, questa Sezione respinge nuovamente la domanda cautelare del ricorrente, poiché la “ censura appare evidentemente presentata oltre il termine di decadenza ”. Con ordinanza-O-del 19.2.2016, il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare del ricorrente.
Con successive memorie, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione.
II - Il ricorso è infondato, i motivi aggiunti sono tardivi e inammissibili.
III – Il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio di un pubblico dipendente non necessita di una motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati nell’ordinanza di rinvio a giudizio siano di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente medesimo (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 12 maggio 2006 n. 2680).
La valutazione che l'Amministrazione deve fare attiene non all’accertamento delle circostanze o dei fatti addebitati, e dello loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell'ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari o penali, quanto all'incidenza che le riferite circostanze siano suscettibili di provocare in termini di turbamento dell'ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa Amministrazione ha il dovere di salvaguardare, impedendo, sia pur temporaneamente, al dipendente che lo minaccia, il proseguimento del servizio, fatta salva la successiva reintegrazione nella posizione giuridica ed economica sospesa, ove ne ricorrano i presupposti (cfr.: Cons. Stato Sez. IV, sent. 12 maggio 2006 n. 2656;idem Sez. V, sent. 3 ottobre 2003, n. 5740).
Da quanto sopra deriva che il contenuto motivazionale del provvedimento sospensivo può risultare anche implicitamente dalla gravità dei fatti contestati al dipendente;a maggior ragione, ove gli stessi, come nel caso in esame, abbiano consistenza penale e rilevanza in relazione alla qualifica o ai compiti svolti dal medesimo dipendente, anche sotto lo specifico aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio, nonché per il concreto turbamento che la riammissione potrebbe generare nell’ambiente lavorativo e per la risonanza mediatica del fatto (cfr.: T.a.r Campania Napoli sent. n. 4622 del 2009).
IV – Non sussiste, nella specie, neppure la violazione del giusto procedimento, atteso che la sospensione dal servizio è un provvedimento cautelare urgente. Mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato a un procedimento penale per un determinato titolo di reato, in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l'Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione (cfr.: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano sent., 09/05/2016, n. 163;T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I sent., 14/02/2015, n. 123). Per le medesime ragioni è del tutto inconferente che vi sia stata una comunicazione di avvio del procedimento irregolare o incompleta nei suoi contenuti.
V - Quanto ai motivi aggiunti, il rilievo della loro tardività è contestato nell’ordinanza cautelare-O-del 24.3.2016.
In effetti, il mezzo di gravame non è riconducibile a una sopravvenienza fattuale o normativa, né alla scoperta di elementi informativi prima sconosciuti, sicché esso è stato presentato oltre il termine di decadenza e, come tale, è inammissibile.
L'impugnazione dei provvedimenti amministrativi deve essere proposta entro il termine di decadenza anche con riferimento alla formulazione dei motivi di gravame con la conseguenza che, fuori dall'ipotesi di proposizione di motivi aggiunti per fatti successivi o per conoscenze successivamente acquisite, i motivi devono ritenersi tardivi nel caso in cui vi sia stata piena conoscenza dell'invocata lesività dell'atto già al momento della proposizione del ricorso (cfr.: Cons. Stato Sez. IV, 27/11/2018, n. 6709).
VI – In conclusione, il ricorso nella sua interezza non può essere accolto. Le spese del giudizio possono essere compensate.