TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-30, n. 202419124
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 19124/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2024 REG.RIC.
N. 02631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2024, proposto da:
Aapi - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, Igpdecaux S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2024, proposto da:
A.I.P.E. Associazione Italiana Pubblicità Esterna, A.P.A. Agenzia Pubblicità Affissioni S.r.l., S.C.I. Società Concessioni Internazionali S.r.l., Sipea S.r.l., Wayap S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Laura Deli, Orsola Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Conf. I.R.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 24;
per l'annullamento
quanto al ricorso 2265 del 2024
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 15 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 20 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024 e parzialmente modificata dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 436 del 21 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 479 del 29 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dall’11 gennaio 2024 al 25 gennaio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa la nota della Ragioneria Generale di Roma Capitale prot. RE/125427 del 1° dicembre 2023 menzionata nella D.G.C. 421/2023 e non nota alle ricorrenti, nella parte in cui ha rappresentato di procedere per il 2024 all’adeguamento delle tariffe del 2023 «sulla base dell’indice inflattivo cumulato per le annualità 2022-2023 pari al 16%».
quanto al ricorso 2631 del 2024:
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 15 dicembre 2023, pubblicata dal 20 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 436 del 21 dicembre 2023, pubblicata dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 479 del 29 dicembre 2023, pubblicata dall’11 gennaio 2024 al 25 gennaio 2024;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Associazione interventrice in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024, nonché nella successiva camera di consiglio del 20 settembre 2024, il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso r.g. 202402265 notificato in data 1.3.2024 a mezzo pec a Roma Capitale nonchè ritualmente depositato il giorno 4.3.2024, le ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 15 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 20 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024 e parzialmente modificata dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 436 del 21 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 479 del 29 dicembre 2023, pubblicata sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale dall’11 gennaio 2024 al 25 gennaio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa la nota della Ragioneria Generale di Roma Capitale prot. RE/125427 del 1° dicembre 2023 menzionata nella D.G.C. 421/2023 e non nota alle ricorrenti, nella parte in cui ha rappresentato di procedere per il 2024 all’adeguamento delle tariffe del 2023 «sulla base dell’indice inflattivo cumulato per le annualità 2022-2023 pari al 16%».
2. Con la presente iniziativa processuale, le ricorrenti avversano, in estrema sintesi:
a) la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 421 del 15 dicembre 2023, come integrata e modificata, con la quale Roma Capitale ha introdotto, per l’annualità 2024, le tariffe relative per i cd. servizi pubblici a domanda individuale e, con essa, per quanto di interesse, quelle afferenti al cd. canone unico patrimoniale (di seguito anche solo “Cup”), relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari (rif. art.1, co.819, lett. b L.n.160/2019);
b) la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 479 del 29 dicembre 2023, con la quale Roma Capitale, a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.8846 del 10.10.2023 (v. infra), ha rideterminato, per le annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe relative al Cup di cui all’art.1, co.819, lett. b L.n.160/2019.
Torna all’attenzione della Sezione il tema della legittimità delle delibere con cui l’Amministrazione capitolina ha adottato, relativamente alla componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale istituito dall’art.1, co.816 ss. L.n.160/2019 la manovra tariffaria per le annualità dal 2021 al 2024.
In occasione delle pregresse pronunce, la Sezione aveva accolto i ricorsi promossi dagli operatori economici interessati (rif. sentenze nn.ri 3247/2022, 3248/2022, 3855/2022), avendo avuto modo di stigmatizzare, sotto plurimi profili, i precedenti atti a rilevanza generale adottati da Roma Capitale. Questo Tribunale ha censurato, fra l’altro, sia aspetti di sistema (es. la violazione del principio dell’invarianza finanziaria) che, in modo più specifico, i criteri utilizzati per l’applicazione delle tariffe (ad es., la previsione di tariffe differenziate in ragione della localizzazione dell’impianto all’interno della città di Roma).
Roma Capitale ha dato esecuzione alle citate sentenze e, con la delibera n.141/2023, ha medio tempore ripristinato il regime tariffario precedente al Cup e, quindi, appellato (unicamente) la sentenza n.3248/2022. Il relativo ricorso è stato accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n.8846/2023.
In esito all’adozione di siffatta ultima pronuncia del giudice d’appello, l’Amministrazione ha ritenuto, in buona sostanza, di reintrodurre le tariffe censurate dal giudice di primo grado (per le annualità 2021-2023) e, quanto all’anno 2024, introdotto un’ulteriore aumento, collegato all’indice inflazionistico rilevato nell’intervallo temporale di riferimento (2021-2024).
3. Il presente gravame veniva affidato ai motivi articolati nell’atto introduttivo del giudizio, come di seguito esposti in sintesi:
- (primo motivo) violazione del giudicato, nella misura in cui la delibera n.479/2023, che ripristina il regime tariffario per gli anni 2021-2023 (già oggetto di approvazione con la D.a.c. n.25/2021 e con la D.g.c. n.52/2021), finisce per porsi in contrasto con la sentenza emessa dal Tar Lazio n.3855/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione, in accoglimento del ricorso promosso da Igp D (odierna ricorrente). Tale sentenza aveva sancito l’illegittimità della manovra tariffaria relativa al Cup (quanto alla componente concernente la diffusione di messaggi pubblicitari) per le suddette annualità;
- (secondo motivo) violazione della regola dell’invarianza di gettito, in base alla previsione recata dall’art.1, co.817 della L.n.160/2019. Ad avviso di parte ricorrente, posta la necessità di rispettare la suddetta previsione alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che miri al rispetto della riserva di legge ex art.23 Cost. (data la natura tributaria del prelievo ex art.1, co.819, lett. b L.n.160/2019), secondo le risultanze rilevabili dai rendiconti approvati annualmente da Roma Capitale, si evince che, relativamente alla sola voce da prendere in considerazione ai fini del rispetto della clausola si invarianza (ossia la pubblicità permanente, come ritenuto già da Roma Capitale nella D.g.c. n.141/2023, adottata in esecuzione delle sentenze Tar di accoglimento dei ricorsi in materia di Cup), l’entità del gettito acquisita per le annualità 2021-2023 è ben superiore a quella registrata per l’anno precedente all’entrata in vigore del Cup, ossia il 2020;
- (terzo motivo) violazione della sentenza (interpretativa di rigetto) n.15/2018 della Corte Costituzionale, che, nel pronunciarsi in merito all’art. 1, comma 739, l. 208/2015, di interpretazione dell’art. 23, comma 7, d.l. 83/2012 (conv. In L.n.134/2012), ha sancito l’illegittimità degli incrementi tariffari dell’imposta sulla pubblicità (e quindi del succedaneo canone per l’installazione degli impianti pubblicitari- cd. Cimp, di cui all’art.62 D.Lgs.n.446/97) disposta oltre l’anno 2012. Tale pronuncia comporta la necessità, per il Comune, di rideterminare la base di gettito del 2020 sulla quale calcolare il limite dell’invarianza, scorporando nello specifico il surplus di gettito acquisito nel 2020 per effetto dell’applicazione di tariffe parzialmente illegittime (ossia maggiorate a partire dal 2013);
- (quarto motivo) le delibere impugnate sarebbero, anche a prescindere dall’avvenuto superamento del limite dell’invarianza finanziaria, comunque illegittime per difetto di istruttoria sulla determinazione di