TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-12-21, n. 201914712

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-12-21, n. 201914712
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914712
Data del deposito : 21 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2019

N. 14712/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02173/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Mario de' Fiori, 42;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è per legge domiciliato;

nei confronti

-OMISSIS-, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del risultato del concorso pubblico per esami per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 17 febbraio 2009, successivamente elevati a cento posti di commissario, con D.M. 11 settembre 2009;
risultato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario n. 1/37 in data 18 dicembre 2009;

- del presupposto giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente, per effetto della votazione di 18/30 sugli elaborati scritti;

- di ogni altro atto connesso e/o presupposto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 dicembre 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza, partecipava al concorso pubblico per esami per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 17 febbraio 2009, elevati a cento posti con il successivo D.M. 11 settembre 2009.

Dopo aver superato la prova preselettiva (artt.

7-10 del bando) e le prove psico-fisiche e attitudinali (artt. 11 e 12 del bando), sosteneva le prove scritte.

2. Ai sensi dell’art. 15 del bando: “ le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: - diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale
”. Quanto al superamento delle prove, l’art. 16 del bando precisava che: “ Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove ”.

3. Alla prima prova scritta veniva assegnata ai candidati la seguente traccia: “ Premessi cenni sulla motivazione del provvedimento amministrativo, tratti il candidato del problema relativo alla sua integrazione postuma ”. Il ricorrente conseguiva la votazione di diciotto/30, con il seguente giudizio espresso dalla Commissione: “ L’elaborato supera appena la sufficienza essendo la trattazione delle problematiche un po’ troppo schematica e poco approfondita ”.

Alla seconda prova scritta, la traccia era la seguente: “ Le moderne linee evolutive del diritto penale tendono a valorizzare, in ossequio al principio di offensività, l’oggettiva gravità dell’azione, piuttosto che il mero atteggiamento psicologico del reo;
voglia il candidato trattare il reato come offesa a beni giuridici, verificandone l’effettività nell’ambito del sistema penale”.
-OMISSIS- riportava anche in questo caso il voto di diciotto/30, con il giudizio: “Elaborato appena sufficiente con imprecisioni ricostruttive ”.

Non avendo conseguito la media di ventuno trentesimi, il ricorrente non era ammesso alla prova orale.

4. Avverso tale determinazione, -OMISSIS- proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi: I) “ Eccesso di potere per insufficiente istruttoria – Perplessità nell’agire – Motivazione incongrua e insufficiente ”, ove si lamentava: a) l’illegittima assegnazione di una traccia di solo diritto amministrativo;
b) l’eccessiva ristrettezza del tempo impiegato dalla Commissione per la correzione di ciascun elaborato;
c) l’insufficienza motivazionale del punteggio numerico;
II) “ In punto di merito illegittimità per assoluta illogicità del giudizio non favorevole sulle prove scritte. Incertezza e irragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione Esaminatrice ” nel quale, sulla base di relazioni di esperti all’uopo allegate, si denunciava la non correttezza del giudizio espresso dalla Commissione.

Veniva altresì richiesta la tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso. I controinteressati -OMISSIS-, sebbene ritualmente intimati, non si costituivano.

4. L’istanza cautelare veniva trattata all’udienza camerale del 15 aprile 2010, ed era rigettata con ordinanza n. 1647/2010.

Nel contempo, il ricorrente era stato ammesso dall’apposita Commissione istituita presso questo Tribunale al patrocinio a spese dello Stato. Con propria dichiarazione in data 6 agosto 2018, lo stesso attestava di aver superato i limiti di reddito normativamente fissati per accedere al suddetto beneficio.

All’udienza pubblica di smaltimento del 9 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Le censure articolate nel primo motivo di ricorso sono infondate.

Quanto alla traccia assegnata per la prima prova scritta, ritiene il Collegio che il bando (art. 15, sopra riportato) debba essere interpretato nel senso che la Commissione potesse assegnare o una prova di diritto costituzionale, o una di diritto amministrativo, oppure ancora una traccia che combinasse le due suddette materie. Deve pertanto ritenersi legittima la scelta di un titolo vertente sul diritto amministrativo.

Per ciò che concerne i tempi di correzione, è stato reiteratamente affermato in giurisprudenza, in termini pienamente condivisi dal Collegio, che la maggiore o minore estensione temporale dell’attività valutativa della Commissione di concorso non può essere sindacata in sede di legittimità: “ Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati;
in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti;
in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base a un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati
” (Consiglio di Stato, VI, 19 marzo 2015, n. 1411;
IV, 13 aprile 2016 n. 1446);
del resto: “ i componenti della commissione, in ragione delle specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato ” (Consiglio di Stato, IV, 27 settembre 2017 n. 4517). La relativa censura è dunque da disattendere.

Né può trovare fondamento la doglianza relativa all’insufficienza motivazionale del voto numerico. Premesso che, infatti, il voto numerico è costantemente ritenuto dalla giurisprudenza idoneo a motivare il giudizio sull’elaborato di un candidato nell’ambito di un concorso pubblico (ex multibus: Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2017 n. 762), occorre qui aggiungere che, nel caso di specie, la Commissione aveva espresso per ciascun elaborato anche un sintetico giudizio, a fronte del quale la censura in esame non può che ritenersi destituita di fondamento.

6. Con il secondo motivo di ricorso, si censurava nel merito la valutazione delle prove d’esame del-OMISSIS-.

Sotto tale profilo, occorre precisare che le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal G.A. nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti: “ Nelle procedure concorsuali le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile;
ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità
” (Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). Nel caso di specie, le censure sollevate dalla parte ricorrente si appuntano sul merito del punteggio attribuito;
conseguentemente, non rilevandosi profili di illogicità o travisamento di sorta, il motivo di gravame deve essere disatteso.

7. Per quanto sopra esposto, il ricorso, in toto infondato, viene rigettato.


8. Ritiene il Collegio che, stante la palese infondatezza del gravame proposto dal-OMISSIS-, l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, posta in essere provvisoriamente dall’apposita Commissione, debba essere revocata.

9. Sussistono giuste ragioni, anche in relazione alla materia trattata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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