TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-05-17, n. 201805503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-05-17, n. 201805503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805503
Data del deposito : 17 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2018

N. 05503/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06581/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2017, proposto da: A P, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, viale Giuseppe Mazzini, 2;

contro

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale nell'esercizio delle funzioni già svolte da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per effetto dell'art. 1 del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito dalla L. 01.12.2016, n. 225, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 10.06.2017,volta ad ottenere la documentazione giustificativa delle cartelle di pagamento sotto indicate, nonché copia di tutti gli atti notificati ed interruttivi della prescrizione ad esse relativi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio di di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato in fatto:

- Che l’odierna esponente premette che le sono state notificate ad opera della Equitalia S.p.A. le seguenti cartelle esattoriali “relative a sanzioni e tributi in favore degli enti impositori, maturati negli anni dal 2005 al 2012”: 071 2008 0238981284 - 071 2009 0033214626 - 071 2012 0015555281 - 071 2009 0184624383 - 071 2011 0243336663 - 071 2010 0132604214 - 071 2012 0133283274 - 071 2015 0047564618 - 071 2010 0159736051 - 071 2010 0201764468 - 071 2010 0464689119 - 071 2014 0117364266 - 071 2012 0107653080 - 071 2014 0432583322 - 071 2014 0441062692;

- Che, avendo interesse alla verifica dell’effettiva sussistenza dei crediti posti in riscossione e delle somme eventualmente dovute ed, in particolare, del compimento del termine di prescrizione stabilito dalla normativa vigente ( e ciò anche al fine di valutare la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), ha, in data 10.6.2017, chiesto, ai sensi della legge n.241 del 1990, alla Resistente Agenzia (recte: ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. cui l’Agenzia è succeduta nelle relative funzioni), “copia della documentazione giustificativa…., nonché di tutti gli atti notificati ed interruttivi della prescrizione…., relativi alle cartelle di pagamento sopra indicate: richiesta rimasta immotivatamente disattesa e cui è seguita l’actio ad exhibendum introdotta col ricorso in epigrafe per violazione degli artt.2, 24 e 25 della citata legge sul procedimento amministrativo;

- Che l’intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito anche: ADER) si è costituita in giudizio e con memoria, depositata il 15.9.2017, ha contestato il gravame avversario sostenendo, in primo luogo, che le cartelle notificate all’esponente sono relative a sanzioni e tributi in favore degli enti impositori (amministrazioni, ovviamente, diverse dall’ADER che non è titolare, a differenza dei predetti enti impositori, di alcun credito), maturati negli anni dal 2005 al 2012, a tanto accedendo che la richiesta dell’istante avrebbe dovuto essere rivolta ai predetti Enti che hanno formato e detengono la documentazione, inclusi gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, oggetto dell’istanza di accesso. L’ADER ha inoltre rappresentato che, in ogni caso ( e cioè quand’anche si volesse inquadrare l’istanza in esame nell’ambito del c.d. “accesso civico” delineato dal D.Lgs 33/2013), l’invocata ostensione non potrebbe essere favorevolmente apprezzata apparendo la stessa istanza generica (riferendosi ad un numero indefinito di documenti) e meramente esplorativa e cioè volta a scoprire, attraverso un carico di lavoro tale da compromettere, il buon funzionamento dell’Amministrazione, “di quali informazioni l’amministrazione dispone”;

- Che la ricorrente ha affidato a memoria depositata il 13.10.2017 le contestazioni mosse alle eccezioni e deduzioni della p.a., ivi puntualizzando la specificità e l’esatta indicazione dei documenti oggetto della richiesta di accesso e l’attualità e concretezza del proprio interesse diretto alla loro ostensione;

- Che nella camera di consiglio del 16 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato in diritto:

- Che il giudizio in materia di accesso: a) si atteggia come giudizio a struttura impugnatoria;
il che consente di assicurare quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (cfr., in tal senso, Ad.Pl. n.7 del 2006);
b):è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione;
e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Cons.St., V^, n.2966 del 2004;
VI^, n.2542 del 2002);

- Che ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”;

- Che non è ignota al Collegio la presenza, nel panorama giurisprudenziale, di due indirizzi di pensiero non puntualmente coincidenti sostenendo i fautori del primo che ai fini della individuazione dell'amministrazione obbligata all'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre quello della detenzione dello stesso assume un rilievo secondario e sussidiario. Segue da detta premessa, come corollario obbligato, che legittimata passiva deve intendersi (e presumersi) l'amministrazione che ha confezionato l'atto e, solo nell'ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l'istanza di accesso può essere legittimamente rivolta a quest'ultima. In altri termini, la materiale disponibilità del documento non costituisce criterio generale di individuazione dell'amministrazione obbligata a pronunciare sull'istanza di accesso ma assume rilevanza a detto fine esclusivamente nel caso in cui sia comprovata una concorrenza dei due criteri, con la conseguenza che ove l'amministrazione che ha formato il documento sia diversa da quella che in atto lo detiene stabilmente, deve attribuirsi prevalenza al criterio del possesso dell'atto" (Cfr, ex plurimis, Cons. St., n.3764 del 2011;
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, sez. III, 15/03/2011, n. 2353;
28 gennaio 2005, n. 680);
mentre una tal gradualità (nel rapporto tra l’amministrazione che ha formato l’atto e quella che lo detiene stabilmente) non è riscontrabile nelle pronunce che aderiscono al secondo indirizzo di pensiero in sintonia al quale l’obbligo di ostensione di cui trattasi grava in maniera equivalente su entrambe dette amministrazioni atteso che a mente dell’art.25 citato “la richiesta di accesso può essere rivolta non solo all'amministrazione che ha formato il documento, ma anche a quella che lo "detiene stabilmente"” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 06/03/2015, n. 1137;
Tar Lazio, sez. II, 08/04/2014, n. 3809);

- Che, comunque, neanche il meno rigido tra tali indirizzi appare pertinente al caso di specie in cui l’ADER afferma, senza essere sul punto contestata o smentita da parte ricorrente, che la documentazione richiesta è non solo formata ma anche detenuta dagli enti impositori cui spetta la gestione delle sanzioni e dei tributi che hanno originato le cartelle esattoriali notificate alla ricorrente;
né, aggiungesi, appare rinvenibile, nel quadro normativo di interesse, disposizione alcuna che impegni l’Ente impositore a trasmettere all’Agenzia (succeduta ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A) la documentazione oggetto della richiesta di accesso sopra specificata a tanto accedendo la consequenziale insussistenza, in capo all’ADER, di un obbligo di conservazione e detenzione della stessa. E, difatti, è solo il caso di rammentare che al corrente contenzioso è estraneo l’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973 che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”;
e ciò in quanto nel caso di specie non si controverte sull’ostensione della matrice, copia della cartella, relata o avviso di ricevimento, ma della pregressa documentazione giustificativa…., nonché di tutti gli atti notificati ed interruttivi della prescrizione….;

- Che, per quanto sopra declinato, il ricorso è da ritenersi infondato;
mentre le spese di lite, attesa la peculiarità del contenzioso, possono essere compensate tra le parti in causa;

- Che con separato decreto collegiale di pagamento la Sezione si pronuncerà sull’istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato promossa dal procuratore della parte ricorrente ( che è stata provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio con delibera della competente Commissione);

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