TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-07-08, n. 201403802
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N. 03802/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06214/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6214 del 2006, proposto da:
C C, D'Errico Ciro (nato a Napoli il 13 marzo 1967), D'Errico Dario, D'Errico Davide, C N (quale esercente la potestà genitoriale sul figlio D’Errico Simone), in proprio e nella qualità di eredi di D’E S, rappresentati e difesi dall'avv.to F V, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via Monte di Dio n. 66;
V M C, D'Errico Ciro (nato a Napoli il 3 luglio 1966), D'Errico Consiglia, D'Errico Giovanni, in proprio e in qualità di eredi di D’E B, rappresentati e difesi dall'avv.to F V, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via Monte di Dio n. 66;
contro
Comune di Grumo Nevano, rappresentato e difeso dall’avv.to Marcello Russo con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via Sant'Aspreno n.13;
per l'annullamento
di tutti gli atti della procedura espropriativa avviata dal Comune di Grumo Nevano, per la realizzazione di una scuola elementare di n. 12 aule in Via S. Domenico e in particolare:
- della deliberazione n. 396 del 28 luglio 1987 della Giunta municipale di Grumo Nevano, di indicazione di aree per la costruzione di n. 3 plessi scolastici;
- della deliberazione n. 399 del 27 agosto 1987 della Giunta municipale di Grumo Nevano di approvazione del progetto esecutivo dell’opera (comprensivo di un’area di proprietà dei ricorrenti) e relativa deliberazione di ratifica del Consiglio comunale n. 27 del 28 settembre 1987;
- della deliberazione n. 151 del 28 ottobre 1988 del Consiglio comunale di Grumo Nevano di fissazione dei termini per l’inizio e il completamento dei lavori e delle espropriazioni;
- del decreto n. 10673 del 2 dicembre 1988 del Sindaco del Comune di Grumo Nevano di occupazione temporanea e d’urgenza di area di proprietà dei ricorrenti nonché del relativo avviso di immissione in possesso e verbale di presa di possesso e di consistenza;
- del decreto n. 10 del 23 gennaio 1992 del Sindaco del Comune di Grumo Nevano di proroga dell’occupazione temporanea e d’urgenza;
- del decreto n. 5 del 13 gennaio 1994 del Sindaco del Comune di Grumo Nevano di espropriazione dell’area di proprietà dei ricorrenti;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fratelli germani D’E S e D’E B e le rispettive consorti (C C;V M C), dopo aver premesso di essere divenuti proprietari (per effetto di un atto di compravendita del 1979) di un terreno sito nel Comune di Grumo Nevano (censito al catasto terreni al foglio 4, particella 1163, di mq 2106), hanno contestato la legittimità della procedura espropriativa espletata dal Comune di Grumo Nevano per la realizzazione di una scuola elementare di n. 12 aule, che ha coinvolto (in parte) anche il terreno sopra indicato.
Avverso le delibere di G.M. n. 396 del 28 luglio 1987 e n. 399 del 27 agosto 1987 nonché avverso la delibera di C.C. n. 27 del 28 settembre 1987, hanno dedotto i seguenti motivi di impugnativa:
- Violazione art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 e art. 4, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10. Violazione art. 1, commi 4 e 5, l. 3 gennaio 1978 n. 1. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
- Violazione art. 14 l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 10 l. 5 agosto 1975 n. 412 e art. 23 l. reg. 31 ottobre 1978 n. 51. Violazione art. 11 d.l. 1 luglio 1986 n. 318 convertito in legge 9 agosto 1986 n. 488. Incompetenza. Eccesso di potere. Difetto di Istruttoria. Violazione del giusto procedimento;
- Violazione art. 13 l. 25 giugno 1965 n. 2359, art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1 e art. 35, comma 3, l. reg. 31 ottobre 1978 n. 51, art. 14 l. 28 luglio 1967 n. 641 e art. 10 l. 5 agosto 1975 n. 412. Violazione art. 11 d.l. 1 luglio 1986 n. 318 convertito in l. 9 agosto 1986 n. 488. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento;
- Violazione artt. 18 e 52 l. reg. 31 ottobre 1978 n. 51. Violazione normativa tecnica in materia di edilizia scolastica. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Inesistenza dei presupposti. Violazione del giusto procedimento;
- Violazione artt. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865. Violazione del principio di separazione.
Avverso la delibera di C.C. n. 151 del 28 ottobre 1988 hanno dedotto:
- Illegittimità derivata;
Avverso il decreto sindacale n. 10673 del 2 dicembre 1988 (occupazione d’urgenza) e il decreto sindacale n. 10 del 23 gennaio 1992 (proroga occupazione d’urgenza), hanno dedotto:
- Illegittimità derivata;
- Violazione art 3, comma 4, l. 3 gennaio 1978 n.1;
- Violazione art. 20 l. 2 ottobre 1971 n. 865. Violazione l. 25 giugno 1865 n. 2359 e l. 28 gennaio 1977 n. 10. Eccesso di potere. Difetto di Istruttoria;
- Violazione art. 20 l. n. 865/1971;artt. 35 e 37 l. reg. 51/78. Eccesso di potere. Illogicità. Contraddittorietà con altro atto.
Avverso il decreto sindacale n. 5 del 13 gennaio 1994 (esproprio) hanno dedotto:
- Illegittimità derivata;
- Violazione art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1 e art. 35, comma 3, l. reg. 31 ottobre 1978 n. 51, art. 14 l. 28 luglio 1967 n. 641 e art. 10 l. 5 agosto 1975 n. 412. Violazione art.11 d.l. 1 luglio 1986 n. 318 convertito in l. 9 agosto 1986 n. 488. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti. Violazione giusto procedimento;
- Violazione dei principi generali in materia espropriativa. Violazione l. 2359 del 1865, l. 865 del 1971, l. n. 1/78. Violazione art. 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/1990.
Sulla base delle dedotte censure i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grumo Nevano, eccependo l’inammissibilità ( rectius , irricevibilità) del ricorso, per tardività, e contestando nel merito la fondatezza della domanda azionata.
Con atto depositato in data 10 ottobre 2013, dopo aver rappresentato che i Sigg.ri D’E S e D’E B sono deceduti, si sono costituiti in giudizio, in proprio e nella dedotta qualità di legittimi eredi, i Sigg.ri: C C, D'Errico Ciro (nato a Napoli il 13 marzo 1967), D'Errico Dario, D'Errico Davide, C N (quale esercente la potestà genitoriale sul figlio D’Errico Simone), V M C, D'Errico Ciro (nato a Napoli il 3 luglio 1966), D'Errico Consiglia, D'Errico Giovanni.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, il Collegio è chiamato a scrutinare la fondatezza della eccezione di inammissibilità ( rectius , irricevibilità) del ricorso, per tardività, sollevata dalla amministrazione resistente. Quest’ultima sostiene che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto, essendo l’opera stata ultimata nelle parti strutturali già nel 2000, i ricorrenti ben avrebbero dovuto rendersi conto del procedimento ablativo in atto.
L’eccezione non può essere condivisa.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, la parte che eccepisce la tardività del gravame ha anche l'onere di fornire prova concreta e rigorosa in merito alla conoscenza legale, da parte del ricorrente, dell'attività amministrativa contestata e della sua lesività.
Orbene, tale prova non è stata fornita dalla amministrazione resistente, che si limita a far derivare la conoscenza (presunta) degli atti impugnati dalla realizzazione parziale dell’opera sul fondo dei ricorrenti. Stando così le cose, la relativa eccezione deve essere respinta.
Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni ricorrenti deducono violazione dell’art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 e dell’art. 4, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10 nonché violazione dell’art. 1, commi 4 e 5, l. 3 gennaio 1978 n. 1.
Sostengono i ricorrenti che, essendo stato il Piano di fabbricazione approvato nel 1976, al momento della approvazione del progetto esecutivo dell’opera de qua (avvenuta con deliberazione n. 396/1986) era ormai scaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la destinazione di aree a edilizia scolastica, le cui finalità trascendono non soltanto le singole zone del piano regolatore del comune, ma normalmente lo stesso territorio comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, e non espropriativo ( ex multis , Cassazione civile, Sez. I, 24 maggio 2012 n. 8231).
Venendo dunque in rilievo nel caso di specie un vincolo conformativo (e non espropriativo), esso non era soggetto a scadenza quinquennale;ne consegue che nel caso di specie l’area in questione non può considerarsi assoggettata al regime delle cd. “zone bianche” ex art. 4, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10 ed ora art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Con il secondo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti deducono violazione dell’art. 14 l. 28 luglio 1967 n. 641, dell’art. 10 l. 5 agosto 1975 n. 412 e dell’art. 23 l. reg. 31 ottobre 1978 n. 51.
Evidenziano che, in base alle predette disposizioni normative, la scelta delle aree per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica deve essere effettuata dal Consiglio comunale e che sulla idoneità delle aree individuate deve esprimere la propria valutazione la Commissione provinciale. Nel caso di specie la localizzazione delle opere di edilizia scolastica sarebbe stata effettuata con deliberazione di Giunta comunale e mancherebbe il decreto di vincolo preordinato all’esproprio.
La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa.
Il Collegio rileva che l’individuazione delle aree sulle quali realizzare l’edificio scolastico era già contenuta nelle previsioni di atti di competenza dell’organo consiliare: ossia il Piano di fabbricazione approvato nel 1976 e il Piano regolatore generale adottato nel 1985. Coerentemente con le previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune di Grumo Nevano, con deliberazione di G.C. n. 396 del 28 luglio 1987, ha individuato l’area per la costruzione delle scuole elementari nel territorio comunale e, con successiva deliberazione di G.C. n. 399 del 27 agosto 1987, ha approvato il progetto esecutivo della scuola elementare di Via S. Domenico, sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico regionale del 24 agosto 1987.
Del pari si rivela priva di fondamento la censura relativa alla dedotta mancanza del decreto del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’art. 10 della legge n. 412/1975, in quanto la predetta disposizione normativa, nel prevedere la possibilità di adottare il provvedimento formale di vincolo da parte del presidente della Giunta regionale, fa esplicito riferimento ai Comuni sprovvisti “di ogni strumento urbanistico”.
Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti contestano la legittimità delle deliberazioni di G.C. n. 396 del 28 luglio 1987 e n. 399 del 27 agosto 1987, in quanto sarebbero prive della indicazione dei termini di inizio e di completamento dei lavori nonché dei termini della procedura espropriativa, ritenendo che tale vizio non può considerarsi sanato dalla successiva deliberazione di C.C. n. 151/1988.
Con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 399/1987, i ricorrenti lamentano che essa non recepirebbe le prescrizioni contenute nel parere del Comitato tecnico regionale del 24 agosto 1987.
Le censure sono prive di fondamento.
Occorre premettere che, in base al combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 1/1978 e dell’art. 35 della l.r. della Campania n. 51/1978, l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare.
Premesso ciò, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, in ogni caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera operi " ex lege " - come è nel caso in esame - i termini di inizio e fine lavori, di norma contenuti nella dichiarazione stessa ex art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, possono invece essere stabiliti in un momento successivo, ovvero mediante il primo atto con cui l'Amministrazione decide di esercitare in concreto la potestà ablatoria, dando impulso alla declaratoria già contenuta nella disposizione di legge (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 maggio 2010 n. 2496).
Orbene, nel caso di specie, con la deliberazione n. 151 del 28 ottobre 1988, il Consiglio comunale di Grumo Nevano ha stabilito i termini per l’inizio e il completamento dei lavori e delle espropriazioni, di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, individuali rispettivamente in mesi dodici e anni cinque.
Si rivela invece inammissibile, per genericità, la censura relativa al mancato recepimento da parte del Comune delle prescrizioni di cui al parere del Comitato tecnico regionale del 24 agosto 1987, essendo esso materialmente allegato alla deliberazione di G.C. n. 399/ 1987 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera.
Con il quarto e il quinto motivo di gravame, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 865/1971. Sostengono che il Comune di Grumo Nevano non avrebbe provveduto alle formalità previste dalle predette disposizioni normative. Lamentano inoltre la mancata notifica del decreto sindacale del 2 dicembre 1988 n. 10673, con il quale veniva disposta la occupazione temporanea d’urgenza delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera.
Le censure sono prive di fondamento.
Anzitutto, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 17, l. n. 2359 del 1865, non è prevista la notifica individuale dell'atto dichiarativo della pubblica utilità, di guisa che il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione del piano esecutivo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011 n. 1170).
Il Collegio rileva inoltre che tutte le deliberazioni comunali sopra richiamate sono corredate dalla attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e che il decreto sindacale n. 10673 del 2 dicembre 1988 risulta essere stato notificato alla Immobiliare partenopea s.r.l., nella qualità (non contestata dai ricorrenti) di intestataria catastale della particella in questione.
Per costante giurisprudenza, tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali (principio che è stato poi recepito dall’art. 3, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), non potendo imporsi all’amministrazione procedente l’obbligo di effettuare specifiche analisi sulla attualità del titolo emergente da tali registri.
I ricorrenti contestano poi la legittimità del decreto sindacale del 2 dicembre 1988 n. 10673, con il quale veniva disposta la occupazione temporanea d’urgenza delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera, in quanto non sarebbe stata indicata con esattezza la porzione interessata all’esproprio (mq 1.600) rispetto alla superficie totale della particella (mq 2.106).
La censura è priva di fondamento, in quanto al predetto decreto è allegato il piano particellare di esproprio nel quale è indicata chiaramente la porzione della particella 1163 interessata dalla procedura espropriativa.
Con ulteriore motivo di gravame, i ricorrenti contestano, per violazione dell’art. 20 della l. n. 865/1971 e degli artt. 35 e 37 della l.r. n. 151/1978, la legittimità del decreto sindacale n. 10 del 23 gennaio 1992 con il quale è stato prorogato al 24 febbraio 1994 il termine di occupazione temporanea previsto dal precedente decreto n. 10673 del 2 dicembre 1988.
Anche questa censura non può essere condivisa.
Il decreto n. 10/1992 nel disporre la proroga dei termini di occupazione è stato adottato nella dichiarata applicazione dell’art. 20 della l. n. 865/1971, vigente ratione temporis , che al secondo comma disponeva: “L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso”.
Orbene, essendo l’immissione in possesso avvenuta in data 24 febbraio 1989 (come risulta dal relativo avviso, depositato in atti), appare legittima la proroga del termine di occupazione fino al 24 febbraio 1994.
Infine, i ricorrenti contestano la legittimità del decreto di espropriazione n. 5 del 13 gennaio 1994 in quanto sarebbe stato adottato oltre i termini previsti dalla deliberazione consiliare n. 151 del 28 ottobre 1988.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, la c.d. “occupazione appropriativa” si determina solo alla data di scadenza dell'occupazione legittima, con la conseguenza che, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null'altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario (Cassazione civile 556/2010;13774/2007;2962/2003).
Orbene, essendo il termine della occupazione stato prorogato dal Comune di Grumo Nevano al 24 febbraio 1994, deve ritenersi legittima, sotto il profilo temporale, l’emanazione del decreto di esproprio avvenuta in data 13 gennaio 1994.
Il Collegio rileva che, con deliberazione n. 634 del 19 novembre 1992, il Comune di Grumo Nevano ha stanziato le risorse per le indennità di espropriazione e dal decreto di esproprio n. 5 del 13 gennaio 1994 risulta che le predette indennità sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti di Napoli. Ne consegue che, ove non vi abbiano ancora provveduto, i ricorrenti potranno essere indennizzati della perdita della titolarità del diritto di proprietà sulle somme ivi depositate.
Da ultimo, i ricorrenti contestano la legittimità del decreto di esproprio, in quanto l’opera sarebbe stata realizzata solo in parte e, sotto tale profilo, sarebbe venuta meno (di fatto) la destinazione dell’area a servizi pubblici.
La censura è infondata.
Risulta depositata in atti la certificazione del Responsabile lavori pubblici del Comune di Grumo Nevano del 14 aprile 2014 (prot. 114/UTC) che attesta che “sull’area sita alla Via S. Domenico, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Grumo Nevano al f. 4 p.lla 1995 sub 2 insiste un edificio scolastico den.to “Niglio” con funzioni di scuola professionale, quale succursale dell’Istituto “M. Niglio” di Frattamaggiore, gestito dalla Provincia di Napoli”.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
La questione dedotta in giudizio, valutata nei suoi complessivi aspetti, giustifica l’equa compensazione delle spese di causa.