TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202300247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202300247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300247
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01551/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2022, proposto da M C M, rappresentata e difesa dagli avvocati I C e S V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’I.P.A.B. - Istituto Testasecca, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

- al Decreto Ingiuntivo n. 96/2016 (R.G. N. 495/2016) emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 25.04.2016, depositato in cancelleria in data 26/04/2016;

- del Decreto Ingiuntivo n. 93/2021 (R.G. N. 766/2021) emesso dal Tribunale di Caltanissetta ed ivi depositato in cancelleria in data 15/07/2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022, così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2022 e depositato il giorno 11 seguente, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a due decreti ingiuntivi emessi in suo favore e a carico dell’I.P.A.B. - Istituto Testasecca, dal Tribunale del lavoro di Caltanissetta:

1) n. 96/2016 del 26/04/2016, notificato in data 4.05.2016, dichiarato esecutivo per non proposta opposizione con decreto di esecutorietà n. 3830/2021 del 23/07/2021, munito della formula esecutiva in data 02/08/2021 e rinotificato in data 9/09/2021;

2) n. 93/2021 del 15/07/2021, notificato in data 9/09/2021, divenuto esecutivo per non proposta opposizione con decreto di esecutorietà n. 5702/2021 del 17/11/2021, munito della formula esecutiva in data 11/12/2021 e rinotificato in data 17.12.2021.

La ricorrente riferisce, riguardo al primo titolo esecutivo, che l’Ente debitore ha pagato soltanto l’importo pari a € 2.000,00, a titolo di acconto, e pertanto le spettano ancora in forza del predetto titolo giudiziario € 39.289,34 a lordo (€. 41.289,34 - €. 2.000,00), oltre interessi nella misura legale del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo sulla somma via via rivalutata e oltre alle spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.

Riguardo al secondo titolo esecutivo, le somme vantate sono pari a € 113.768,94 (a lordo), oltre interessi e rivalutazione monetaria come da domanda, oltre le spese legali di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.

La ricorrente ha chiesto la vittoria delle spese, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, nonchè la fissazione di una somma a titolo di astreinte.

L’I.P.A.B. - Istituto Testasecca non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2022, la causa è stata posta in decisione.

2. Il ricorso è ammissibile e documentalmente fondato.

Va innanzitutto ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione con i quali si definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabili solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., e avendo perciò valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026).

Ciò posto, risulta dagli atti di causa che i titoli indicati dispongono la condanna pecuniaria dell’I.P.A.B. - Istituto Testasecca a favore della ricorrente, che gli stessi sono stati dichiarati esecutivi per non proposta opposizione con decreto di esecutorietà e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia di condanna pecuniaria all’Amministrazione debitrice.

Di converso, l’Istituto Testasecca, non essendo costituito, non ha provato di avere in precedenza già corrisposto le somme dovute, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.

Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, l’Ente intimato è condannato a corrispondere le somme indicate nei titoli esecutivi in oggetto e ancora dovute, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

Devono anche essere corrisposti, sulle somme liquidate nel predetto titolo, gli interessi legali, quale emolumento accessorio dovuto ex lege , da computarsi, ai sensi dell’art. 1284 c.c., dalla data di pubblicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4783) e fino alla data dell’intervenuto pagamento, avuto riguardo a quanto statuito in decreto.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Ente debitore, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali presso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione dei titoli esecutivi nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art.

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