TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-02-25, n. 201900244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-02-25, n. 201900244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900244
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 00244/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01387/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2018, proposto da
P Rl di Znvettor Nicola e L. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, D S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S Gussoni in Venezia, Dorsoduro 3593;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L, F Z, E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E Z in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Falcade, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 936/17 del T.A.R. Veneto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha originariamente ottenuto un finanziamento pubblico pari ad euro 56.604,51.

Successivamente, all’esito dei controlli svolti, ritenute non finanziabili determinate spese, la Regione, con decreto dirigenziale n. 28/2009, agiva in autotutela (parziale) e riduceva da euro 56.604,51 ad euro 5.520,33 il contributo erogato al Panificio.

Il Panificio impugnava dinanzi al G.A. il provvedimento di riduzione del contributo.

Con sentenza n. 134 del 26 gennaio 2010 il Tar Veneto annullava il provvedimento regionale di riduzione del contributo per difetto di motivazione, concernente i profili di interesse pubblico che ne giustificavano l'adozione, facendo “salvi gli ulteriori atti della P.A.”;
avverso la citata sentenza n. 134/2010 la Regione ha interposto appello avanti il Consiglio di Stato (R.G. 4358/2010), tuttora pendente.

Attesa l’esecutività della sentenza del Tar Veneto n. 134 del 26 gennaio 2010, la Regione si rideterminava e, con decreto dirigenziale n. 141/2010 adottato in sede di riedizione del potere, disponeva nuovamente la riduzione del contributo, nei medesimi termini del precedente decreto del 2009, integrandone tuttavia la motivazione sotto il profilo della persistenza dell’interesse pubblico al recupero delle somme.

Il Panificio impugnava dinanzi al G.A. il nuovo provvedimento di riduzione del contributo.

Con sentenza n.. 936/2017 il T.A.R. Veneto annullava il nuovo decreto dirigenziale di riduzione del contributo, ritenendo fondata la censura d’incompetenza dedotta nel secondo motivo di ricorso in quanto, in base ai principi generali che governano l'azione amministrativa, il provvedimento regionale di riduzione del contributo, che consisteva essenzialmente in un atto di autotutela (parziale), avrebbe dovuto essere adottato dal medesimo organo che aveva disposto l'originaria concessione del contributo stesso, cioè la Giunta regionale veneta. La sentenza veniva confermata da Cons. St. n. 5754/2018.

Nel presente giudizio il Panificio ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 936/2017, confermata da Cons. St. n. 5754/2018, con cui il T.A.R. Veneto ha annullato, per incompetenza dell’organo emanante, il provvedimento di autotutela parziale con cui la Regione ha ridotto il contributo pubblico originariamente concesso al Panificio.

Nel ricorso per ottemperanza il Panificio chiede, in particolare, che venga accertato “l’obbligo per la GRV di confermare la propria deliberazione n. 1064 dell’11.4.2003, laddove quest’ultima ha assegnato alla società istante il contributo nella misura di €.56.604,51 e, conseguentemente, l’obbligo per il dirigente incaricato alla liquidazione di erogare, a beneficio della ditta P Rl di Znvettor Nicola e L. S.n.c. (...) la somma capitale residua di € 51.084,18, la somma per interessi di € 6.221,62, la somma di € 1.475,00 per rimborso cc.uu., per un totale complessivo di € 58.780,80, come da conteggio allegato alla pec 12.10.2018”.

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, contrastando analiticamente le avverse pretese.

Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso in ottemperanza non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

La qualificazione del giudizio di ottemperanza come giurisdizione estesa al merito significa che è consentito al G.A. sostituirsi all’Amministrazione inadempiente, ma nei limiti tracciati dal giudicato.

Nel caso di specie, non vi è ancora un giudicato, neanche a formazione progressiva, che abbia statuito in ordine alla debenza o meno del contributo di €.56.604,5 in quanto:

a) la spettanza o meno del finanziamento richiesto è ancora controversa, avendo la Regione proposto appello avverso la sentenza del Tar Veneto n. 134 del 2010 che ha annullato per difetto di motivazione il primo provvedimento di riduzione del contributo;

b) la sentenza del T.A.R. Veneto n. 936/2017, confermata da Cons. St. n. 5754/2018, è priva di effetti conformativi in quanto si è limitata ad annullare l’impugnato provvedimento di autotutela (parziale) per incompetenza, senza incidere sull’assetto sostanziale degli interessi, disponendo l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso sul rilievo che “si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” (Cons. Stato, Ad. Plen. n.5/2015).

Poichè la spettanza del contributo è ancora sub iudice e il potere amministrativo non è stato ancora (ri)esercitato dall’organo competente (nella specie la Giunta Regionale), mancando in definitiva una regola giudiziale che definisca anche solo in nuce con forza di giudicato l’assetto sostanziale degli interessi in gioco, il ricorso in ottemperanza deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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