TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-03-30, n. 201600544
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00544/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. A R, P A P, con domicilio eletto presso A R in -OMISSIS-, viale Lavagnini, 13;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliataria, in -OMISSIS-, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto del direttore di divisione 211/N del 20.1.2012, notificato il 29.2.2012 e con cui è stata respinta la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente il 23.2.2010, nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ancorché sconosciuto al ricorrente ed in particolare del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.18552/2011 del 16.12.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1979, attualmente con il grado di “ -OMISSIS- ”, e di essere stato adibito a varie mansioni (conducente, guardia del corpo, addetto a Centro operativo e al Nucleo ricezione denunce) tutte accomunate dalla necessità di svolgere turni anche in orari normalmente destinati alla consumazione del pasto.
I disordini alimentari conseguenti determinavano, ad avviso del deducente, il manifestarsi patologie di natura-OMISSIS-in relazione quali, in data 25 settembre 2009, a seguito di prelievo-OMISSIS-, gli veniva diagnosticata una “ -OMISSIS- ” con presenza del -OMISSIS-.
In data 10 gennaio 2011 veniva perciò sottoposto a visita dalla C.M.O. di -OMISSIS- che confermava la diagnosi, ascrivendo l’-OMISSIS- alla Tab. A di cui al DPR n. 834/1981, senza pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio.
Con il decreto in epigrafe l’intimato Ministero respingeva l’istanza del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione alle patologie di cui sopra, richiamando il conforme parere espresso in proposito dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Avverso tale atto proponeva ricorso il signor -OMISSIS- chiedendone l’annullamento e deducendo le seguenti censure:
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 11, co. 1, e 3 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria e di motivazione avendo l’amministrazione utilizzato mere formule di stile senza avere dato adeguata dimostrazione che le riportate -OMISSIS- non siano suscettibili di essere influenzate da fattori esterni quali, ad esempio, le disagevoli modalità di svolgimento del servizio che hanno caratterizzato la propria attività lavorativa. E ciò in quanto, al fine che ne occupa, sarebbe sufficiente accertare che vi sia la mera probabilità o la semplice verosimiglianza che i fatti di servizio siano stati un fattore concorrente alla determinazione dell’insorgenza della patologia lamentata.
La tesi non merita condivisione.
Come è noto, il parere del Comitato per la verifica della cause di servizio costituisce giudizio di discrezionalità tecnica, sostanzialmente vincolante per l'Amministrazione, nel senso che essa non se ne può discostare a meno che non ravvisi una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità;del pari anche il giudice, chiamato a vagliare la legittimità di tale parere, può esercitare in proposito solo un cosiddetto “sindacato debole”, nel senso che la contestazione di una valutazione tecnica come quella resa dal Comitato di verifica può attenere unicamente ad aspetti di incongruità e irrazionalità (tra le più recenti, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 dicembre 2015 n. 3610;T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2015 n. 5371).
Si osserva, inoltre, che, per un verso nel concetto di causa efficiente tale da poter essere considerata come il fattore generativo di una malattia si devono far rientrare fatti ed eventi di servizio specificamente individuabili, dovendosi escludere invece circostanze e condizioni del tutto generiche e, comunque, del tutto ordinarie in relazione alle mansioni svolte dall’interessato (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7 maggio 2003, n. 2941);per altro verso va rilevato che quello espresso dal Comitato di verifica costituisce un parere di secondo grado, logicamente destinato a prevalere, in relazione alla specifica competenza tecnica dell’organo, su quello manifestato dalla CMO.
E ciò, sempre che non sia possibile riscontrare nel parere del Comitato un vizio logico o la contraddittorietà con i presupposti di fatto.
Sul punto vale rinviare a quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sez. Lavoro, 15 ottobre 2014, n. 21825/14) secondo cui l’onere della prova incombe sul lavoratore essendo il dipendente che sostenga la dipendenza dell’-OMISSIS- da una causa di servizio onerato di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita e non potendo “ il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento, in assenza di un rischio specifico, … essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ”.
In tal senso il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di fatti che, al di fuori dell’ordinario svolgimento del servizio, pur per certi aspetti gravoso, possano aver determinato l’insorgere delle patologie lamentate che, peraltro, secondo il giudizio del Comitato di verifica possono ragionevolmente ascriversi, anche secondo le comuni nozioni della scienza medica, a uno stato -OMISSIS-della mucosa-OMISSIS-in relazione al quale, nella maggior parte dei casi, l’agente eziologico viene individuato nell’ -OMISSIS- -OMISSIS- , escludendosi così ogni possibile correlazione causale con eventi legati allo svolgimento del servizio.
D’altro canto, si è condivisibilmente affermato che anche la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell'Amministrazione tramite il proprio Comitato di verifica, per cui il giudice può disporre una consulenza tecnica, non per sostituirsi o sovrapporsi all'attività ordinariamente svolta dagli organi competenti, ma solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio, né è assecondabile la pretesa del pubblico dipendente di far derivare dal servizio svolto ogni -OMISSIS- contratta, comprese quelle chiaramente attribuibili a fattori endogeni o all'invecchiamento, atteso che ciò significherebbe che ogni eventuale -OMISSIS-, che si contrae in costanza del servizio reso, può essere imputata allo stesso, anche in assenza di specifici eventi causali (T.A.R. Abruzzi, Pescara, 10 novembre 2015 n. 434)
Ne discende che il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.