TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-02-05, n. 201502143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-02-05, n. 201502143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502143
Data del deposito : 5 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01092/2014 REG.RIC.

N. 02143/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01092/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2014, proposto da:
S F nonchè D A, D A e C A M, quali unici eredi di D A, S V e S G, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti U C e S C, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via G. Ferrari, 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione sentenza nr. 22746 dell’11.12.2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, accogliendo un ricorso avverso la statuizione della Corte d’appello di Roma, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle parti ivi ricorrenti - tra cui coloro che agiscono nella presente sede - della somma di € 1.815,00 ciascuno, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo, nonché delle spese dell’intero giudizio che liquidava, per il giudizio di merito, in € 856,00, oltre agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in € 600,00, oltre accessori di legge.

Tale sentenza assumeva il carattere di definitività, come comprovato dall’apposizione di formula esecutiva in data 12 dicembre 2012 e susseguente notifica alla sede del Ministero dell’Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in date 9-15 gennaio 2013.

Con ricorso a questo Tribunale, ex art. 112 e 114 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe esponevano che l’Amministrazione non aveva ottemperato alla predetta statuizione di condanna disposta in loro favore, neanche nell’arco temporale di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 conv. in l. n. 30/97, e chiedevano di dichiarare l’inottemperanza al giudicato in questione, di ordinare di procedere alla liquidazione, in favore degli istanti (pro quota nel caso degli eredi) della somma complessiva ciascuno di € 2.229,25, oltre interessi legali dalla data dal 15.11.2006, di assegnare all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per ottemperare a tale ordine, di nominare un Commissario ad acta, per provvedere in via sostitutiva, in caso di ulteriore inadempimento, di condannare l’Amministrazione alla refusione di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio con atto di mera forma.

Il ricorso era quindi trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015.

DIRITTO

Conformemente a giurisprudenza costante di questo Tribunale (da ult., Sez. I, 1.12.14, n. 12029), il Collegio individua i presupposti per l’accoglimento del ricorso nei sensi che si vanno a precisare.

In primo luogo, sulla base delle evidenze documentali in atti, e anche in ragione del comportamento processuale serbato dall’amministrazione, che nulla ha dedotto in merito pur costituendosi in giudizio, la sentenza indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

Inoltre, come già illustrato da questa Sezione (sent. 13.2.14, n. 1795 e 1796), è opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio al Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293;
T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.;
T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).

In specie, il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso e il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, e con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sul ricorrente per la mancata esecuzione del giudicato.

Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – e per esso il Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012 - provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore delle parti ricorrenti degli importi di cui ciascuna risulta creditrice (pro quota nel caso degli eredi indicati in epigrafe) a titolo di capitale e interessi dalla data del 15.11.2006 in forza del relativo titolo giudiziario, come sopra evidenziati.

Riguardo agli ulteriori profili della domanda, il Collegio, nomina sin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa.

Il predetto organo commissariale è nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la precisazione per la quale, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese della presente lite seguono la soccombenza e, liquidate equitativamente in relazione alla ripetitività del tipo di contenzioso, come da dispositivo, sono poste a carico delle resistenti amministrazioni.

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