TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-02-15, n. 201600092
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Testo completo
N. 00092/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2012, proposto dal sig.
B D G, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M ed A B e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M, in Latina, via Ufente, n. 20
contro
Comune di Pignataro Interamna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. S S e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T, in Latina, via Battisti, n. 5
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illiceità della detenzione ed utilizzo senza alcun valido titolo, da parte del Comune di Pignataro Interamna, della porzione di terreno di mq. 2.061, distinta in catasto al foglio n. 13, part. n. 386, di proprietà del sig. B D G
nonché per la condanna
del Comune di Pignataro Interamna alla restituzione del bene ora descritto al legittimo proprietario, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ed alla corresponsione del risarcimento del danno sofferto dal sig. D G per il mancato utilizzo del terreno dalla data dell’immissione in possesso e sino alla sua effettiva restituzione
in subordine, per la condanna
del Comune di Pignataro Interamna al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, nella misura del valore effettivo del terreno detenuto ed utilizzato sine titulo dalla P.A. ed esteso per mq. 2.061, del valore dei beni costituenti il soprassuolo, nonché della diminuzione di valore dell’area residua e della casa di abitazione, il tutto per l’importo di € 245.836,80
in via ulteriormente subordinata, per la condanna
del Comune di Pignataro Interamna, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., all’emanazione entro un congruo termine del provvedimento di acquisizione in sanatoria dell’area di cui si tratta, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, recante indicazione dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente per la perdita della proprietà dell’area anzidetta e per gli ulteriori danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento di occupazione, nonché recante indicazione del risarcimento di cui all’art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001 per il danno relativo al periodo di occupazione illegittima.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione allegata del Comune di Pignataro Interamna;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1103/2014 del 22 dicembre 2014, recante sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.;
Vista l’istanza di fissazione dell’udienza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 80 c.p.a.;
Vista la memoria conclusiva del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
L’odierno ricorrente, sig. B D G, espone di essere proprietario di un’area edificabile sita nel Comune di Pignataro Interamna e distinta in catasto al fg. n. 13, mapp. n. 386, avente estensione complessiva di mq. 4.240.
Il sig. D G precisa che tale area formava oggetto di un procedimento espropriativo, intrapreso dal Comune di Pignataro Interamna per la realizzazione dell’edificio scolastico della scuola media e di un centro sociale.
In particolare, con deliberazione consiliare n. 41 del 30 ottobre 1999 il Comune autorizzava, per la durata di cinque anni dall’immissione in possesso, l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area de qua, per un totale di mq. 1.640. L’esponente aggiunge che, peraltro, in occasione dell’immissione in possesso, avvenuta il 2 dicembre 1999, venivano occupati mq. 2.061 e cioè mq. 421 in più rispetto a quanto previsto dalla surriferita deliberazione consiliare e dal piano particellare annesso al progetto definitivo dell’opera.
Nei cinque anni di occupazione autorizzata si verificava la trasformazione irreversibile del terreno e l’opera pubblica veniva realizzata, ma il Comune non concludeva entro tale termine il procedimento espropriativo.
Per conseguenza, l’esponente citava in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Cassino il Comune di Pignataro Interamna, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecita sottrazione dell’area complessivamente occupata, nonché per la distruzione del soprassuolo e per la diminuzione di valore della proprietà residua e della casa di abitazione. Con sentenza n. 323 del 10 aprile 2012, tuttavia, il Tribunale Civile di Cassino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.
Ciò premesso, con il ricorso indicato in epigrafe – proposto quale ricorso in riassunzione, ex art. 11 c.p.a., e/o quale ricorso autonomo – il sig. D G domanda, in via principale, la condanna del Comune di Pignataro Interamna alla restituzione in suo favore dell’area illegittimamente occupata, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno derivato dalla mancata utilizzazione dell’area stessa a far data dall’immissione in possesso e fino alla sua effettiva restituzione, con gli accessori di legge.
In subordine, chiede la condanna del predetto Comune all’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, sulla base del valore effettivo dell’area occupata di mq. 2.061, del valore del soprassuolo e della diminuzione di valore della proprietà residua e della casa di abitazione, quantificando i danni in discorso nell’importo complessivo di € 245.836,80.
In via ulteriormente subordinata, domanda la condanna del Comune ad emanare il provvedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (cd. acquisizione sanante).
Si è costituito in giudizio il Comune di Pignataro Interamna, depositando memoria difensiva, con cui ha eccepito:
a) l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia per l’occupazione del terreno protrattasi oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, sia per la presunta occupazione di una porzione di terreno eccedente quella autorizzata;
b) l’eccessivo ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno;
c) l’inammissibilità della domanda di restituzione del terreno, trattandosi di domanda non proposta nel giudizio dinanzi al G.O. e, in ogni caso, la sua infondatezza, non sussistendo i presupposti per la restituzione dell’area.
Il ricorrente ha depositato memoria, replicando alle eccezioni della difesa comunale.
Con ordinanza collegiale n. 1103/2014 del 22 dicembre 2014 il Tribunale ha sospeso il giudizio, in forza della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e fino alla definizione di detto giudizio.
In data 7 maggio 2015 il ricorrente ha depositato un’istanza ex art. 80 c.p.a., con cui ha richiesto la prosecuzione del processo sospeso, vista l’intervenuta decisione della citata questione di legittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015.
Il ricorrente ha depositato, altresì, memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di ricorso, in via principale, le domande:
a) di restituzione – previa sua rimessione in pristino – del terreno di proprietà del ricorrente oggetto di occupazione ad opera del Comune di Pignataro Interamna, in parte (mq. 1.640) protrattasi oltre la scadenza dell’occupazione legittima senza adozione del decreto di esproprio, in parte (mq. 421) non assistita da alcun titolo;
b) di risarcimento dei danni subiti per la mancata utilizzazione dell’area.
In subordine il ricorrente presenta domanda di risarcimento del danno per la perdita di proprietà del terreno (oggetto di irreversibile trasformazione), nonché per la diminuzione di valore della proprietà residua e la distruzione del soprassuolo, ovvero, in via ulteriormente gradata, di condanna della P.A. all’adozione del provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Il Collegio ritiene necessario far precedere l’analisi delle doglianze, dedotte con il ricorso, da alcune considerazioni preliminari.
In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale Civile di Cassino n. 323/2012 del 10 aprile 2012, recante declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della controversia de qua, ha accertato la riconducibilità della fattispecie controversa alla figura della cd. occupazione appropriativa (o acquisitiva): e tale accertamento è ormai definitivo, vista la mancata impugnazione della citata sentenza ad opera delle parti e non sussistendo, ad avviso del Collegio, le condizioni per sollevare il conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a..
In secondo luogo, va evidenziato come il Tribunale Civile di Cassino abbia giudicato sussistente la giurisdizione esclusiva del G.A. anche in relazione all’area di mq. 421, che si assume non compresa nel decreto di occupazione d’urgenza, non avendo nemmeno il proprietario prospettato che la stessa non rientrasse tra gli immobili oggetto della dichiarazione di pubblica utilità.
Anche a questo proposito il Collegio non ritiene sussistenti le condizioni per sollevare il conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a., stante la giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto dal Tribunale di Cassino (Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2009, n. 10364).
In terzo luogo, il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe non è configurabile quale riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al G.O., ma va qualificato in termini di processo autonomo, attesa la diversità delle rispettive conclusioni. Infatti, mentre nell’atto di citazione del Comune di Pignataro Interamna dinanzi al Tribunale Civile veniva richiesta unicamente la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attore, il ricorso in epigrafe – come già visto – reca in via principale la domanda di condanna della P.A. alla restituzione del terreno ed in via subordinata quella di condanna all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001: domande, queste ultime, tutte e due non proposte dinanzi al G.O., ma formulate per la prima volta nella presente sede.
Sebbene ciò comporti l’inapplicabilità alla vicenda all’esame della regola della cd. translatio judicii ex art. 11, comma 2, c.p.a., (che, nel caso di riproposizione del processo dinanzi al giudice indicato nella sentenza declinatoria della giurisdizione entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente presentata, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute), comunque non ne deriva l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dal Comune di Pignataro Interamna. Tale eccezione, infatti, è infondata e da respingere, attesa la natura permanente dell’illecito da ascrivere alla P.A..
Va precisato, al riguardo, che nella fattispecie in esame la condotta illecita del Comune di Pignataro Interamna consiste nella persistente e non titolata occupazione del terreno del privato, in ordine alla quale sussiste, inoltre, l’elemento psicologico della colpa, attesa la negligenza della P.A. certificata dalla mancata conclusione della procedura avviata (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 8 giugno 2015, n. 455).
Tanto premesso, a confutazione dell’eccezione di prescrizione si richiama l’insegnamento della più recente giurisprudenza (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 aprile 2011, n. 3260) – seguito anche da questo Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 657) – per cui la condotta tenuta dalla P.A., la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione di urgenza, senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini di legge, va configurata quale illecito permanente e non, invece, quale illecito istantaneo ad effetti permanenti: durante tale illecito, dunque, non decorre la prescrizione, poiché in questo caso manca l’effetto traslativo della proprietà, per l’assenza del provvedimento di esproprio, sicché il soggetto privato del possesso può agire avverso l’Ente espropriante, senza dover sottostare al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2499).
Ancora, occorre osservare che nel caso di specie la circostanza dell’avvenuta occupazione, da parte del Comune, di una porzione di area di proprietà del sig. D G eccedente quella di cui era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza (mq. 2061, anziché 1.640), è stata adeguatamente comprovata dallo stesso ricorrente tramite la documentazione versata in atti (v. la nota del Sindaco di Pignataro Interamna prot. n. 4138 del 25 giugno 2003, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 10 maggio 2003, di presa d’atto della stima dei beni oggetto di esproprio, da cui si evince, anzi, che la superficie totale occupata dalla P.A. sarebbe di mq.