TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-08-07, n. 201709245

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-08-07, n. 201709245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709245
Data del deposito : 7 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2017

N. 09245/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06227/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2010, proposto da:
Società Az Agr Bono Giorgio e Lorenzo Ss Botta Carla, Gianoglio Bernardino – Gianoglio Gianfranco, M Giuseppe, Alesso Anna Maria, Fissore Daniele, Fissore Stefano, Luciano Fratelli di Luciano &
C. S.S., Strumia Giuseppe e Gianfranco S.S., Roccia Marco e Figlio Aldo S.S., Az. Agricola La Stella S.S. di Rosso Massimo e Sergio, Allasia Enzo ed Antonio S.S, Anselmo Ezio, Solavaggione Lorenzina, Mandrile Riccardo, Porchietto Giuseppe Stefano, Maero Davide, Azienda Agricola Paschetta F.Lli, Ferrero Pierluigi, Mosso Giacomo, Cambiano Massimo, Bosio Giancarlo, Gariglio Elio Bartolomeo, Bono Piero, Sona Romano, Ghigo Francesco, Boetti Francesco e Michele, , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Barbero , Mario Contaldi , Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso Gianluca Contaldi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 63;

contro

Agea-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;
Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 15.04.09, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dei provvedimenti contenuti nelle comunicazioni del Commissario Straordinario del 12.04.10 e 3.5.2010;

- dei provvedimenti contenuti nelle comunicazioni del Commissario Straordinario del 1.6.2010, 7.6.2010, 8.6.2010, 15.6.2010 e 18.6.2010;.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 15.04.09;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, le azienda ricorrenti impugnano i decreti del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, c. 6 della legge n. 33 del 2009, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione”, meglio indicati nel ricorso, nonché il presupposto decreto ministeriale 10 marzo 2010 rubricato “Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte”.

Premessa una ampia ricostruzione del quadro normativo riguardante la determinazione delle quote latte e la disciplina della procedura di accertamento degli importi a debito dovuti dai produttori agricoli da iscrivere nel Registro nazionale dei debiti, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, nonché la specifica disciplina relativa alla rateizzazione di tali debiti, i ricorrenti impugnano gli atti adottati dal Commissario straordinario in applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 1, del d.l. n. 4 del 2009, conv. dalla L. n. 33 del 2009 deducendo i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33 del 2009, violazione degli artt. 1 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto vari profili, contestando il modello di ammortamento alla francese e le modalità di accettazione della rateizzazione;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33 del 2009, dell’art. 16 del decreto del commissario straordinario 10 marzo 2010, dell’art. 3 della l. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili con particolare riferimento al difetto di istruttoria.;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33 del 2009, degli artt. 24 e 97 Cost., eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell’art. 3 della l. 241/90;

4) Violazione dell’art. 1283 c.c. e del regolamento CE 356/93;
1392/2001 e 595/2004, come modificato dal regolamento CE 1468/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla quantificazione degli interessi.

Le ricorrenti contesta il fondamento del potere esercitato (alla luce delle risultanze contenute nelle relazioni del Comando Carabinieri delle Politiche Agricole e Alimentari), i suoi presupposti (in relazione al superamento dei limiti del mandato conferito dalle normative al Commissario straordinario: carenza di delega a stabilire le modalità di rinuncia al contenzioso), le modalità di rateizzazione dei debiti (forma della convenzione in luogo di atti autoritativi;
illegittima apposizione della condizione di decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata), il piano dell’ammortamento (in relazione al conteggio, decorrenza e imputazione degli interessi), il difetto di motivazione degli atti impugnati.

L'Agenzia intimata non si è costituita in giudizio, mentre si è costituito e difeso il Commissario straordinario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 3471/2010, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.

Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

Alla udienza pubblica del 4 luglio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare i profili di ammissibilità della domanda in considerazione dell’oggetto del giudizio. In particolare, gli atti gravati consistono: nel decreto di accoglimento della domanda di rateizzazione”, nel contratto di rateizzazione, nello schema rinuncia al contenzioso e nel presupposto decreto ministeriale 10 marzo 2010 rubricato “Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte”.

Al fine dell’inquadramento dell’oggetto del giudizio occorre rilevare che la comunicazione impugnata (e relativi atti allegati) è stata adottata dall’Agea in accoglimento alla domanda di rateizzazione del prelievo supplementare per quote latte, proposta dall’Azienda ricorrente ai sensi dell’art. 8 quinquies della L. n. 33 del 2009.

Pertanto, in relazione all’azione di annullamento proposta e alla satisfattività dell’interesse della ricorrente, il Collegio rileva che l’eventuale accoglimento del ricorso - il cui principale oggetto è il provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione del prelievo supplementare avanzata dall’Azienda ricorrente, su cui si innesta l’interesse ad agire – con il conseguente effetto dell’annullamento della comunicazione di rateizzazione, non potrebbe comportare altro che l’obbligo di pagamento di tutti i prelievi a carico della ricorrente in unica soluzione (senza la possibilità della rateizzazione), determinando quindi una situazione contraria al proprio interesse (cfr. in tal senso, Tar Veneto, sez. II, 30.10.2015, n. 1124;
Tar Lombardia, Milano sent. 454/2017;
Tar Lazio, II ter, n. 10160/2016).

La rateizzazione dei debiti iscritti nel registro nazionale dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte costituisce, infatti, un beneficio per il debitore: contestare la possibilità per l’amministrazione di accogliere la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente avrebbe l’unico effetto di imporre alle stesse l’immediato pagamento, in un’unica soluzione.

Del resto, è principio comune in giurisprudenza che nel processo amministrativo il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4093;
Tar Lazio, Latina, 16 marzo 2015, n. 251).

Ne consegue che, che tutte le censure relative alla forma del provvedimento (natura di atto consensuale e/o autoritativo) ed alle formalità del procedimento (difetto di motivazione) sono inammissibili, come anche quelle che riguardano gli atti presupposti, volte a contestare le caratteristiche poste a fondamento del potere esercitato, nonché quella sulla individuazione del soggetto competente a provvedere ed inerenti i limiti della delega in quanto a contenuto puramente demolitorio e, dunque, nella particolarità del caso, non satisfattive dell’interesse sostanziale posseduto ed azionato.

In ordine alle restanti censure, come seguono le considerazioni del Collegio.

In primo luogo i ricorrenti contestano il ricorso al modello di ammortamento francese, sostenendo che esso non consentirebbe di tener conto della reale situazione reddituale dei richiedenti e inoltre rende più onerosa l’incidenza degli interessi rispetto al sistema di ammortamento italiano.

La censura non può trovare accoglimento.

Ad avviso del Collegio, il modello di ammortamento assunto a riferimento dal Commissario pare in grado di soddisfare adeguatamente le finalità di “consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso” esplicitate dalla norma primaria e non travalicarne e/o disattenderne assolutamente i limiti.

Nell’ammortamento "alla francese" le rate sono, infatti, costanti e gli interessi calcolati sul capitale residuo. Ne deriva un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola, che ha il vantaggio di costituire un ragionevole compromesso tra una restituzione accelerata del capitale (che comporterebbe un risparmio negli interessi) e una rata sostenibile.

E’ evidente, quindi, che trattasi di un piano che contempera adeguatamente le esigenze di carattere pubblico di recupero integrale del debito con quelle di carattere privato di proseguimento di sana e prospera attività d’impresa.

Non va, in ogni caso, dimenticato che un piano di ammortamento è una clausola contrattuale di accordo delle parti sulle modalità di rimborso del debito contratto, che, per sua natura, deve essere accettata. Quindi, nessuna illegittimità può assolutamente rinvenirsi nella previsione di un atto negoziale di rateizzazione e nella relativa sottoscrizione. (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, n. 311/2014).

I ricorrenti lamentano inoltre che i produttori debbano comunicare l’accettazione della rateizzazione mediante la sottoscrizione di un apposito atto negoziale con firma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, con aggravamento del procedimento.

La censura non può essere accolta.

La fattispecie in esame ha natura “composta” da un provvedimento assunto all’esito di una fase connotata dall’esercizio di poteri pubblicistici e da un accessivo atto negoziale (per il cui perfezionamento è richiesta, necessariamente, l’espressa accettazione della parte interessata), assolutamente non sconosciuta in campo amministrativo. Si pensi, ad es. alla concessione di beni pubblici ove al provvedimento concessorio accede un disciplinare, atto a regolamentare i rapporti “negoziali” tra le parti.

Del tutto legittimamente, il Commissario straordinario ha previsto, quindi, la sottoscrizione da parte degli interessati dell’atto negoziale di rateizzazione allegato al provvedimento di accoglimento della relativa istanza. (cfr. ancora Tar Friuli Venezia Giulia, n. 311/2014).

Parte ricorrente censura il comportamento dell’Amministrazione per aver subordinato la concessione della rateazione alla sottoscrizione dell’atto di rinuncia al contenzioso, allegato alla comunicazione impugnata, in tal modo ritenendolo incidente sul diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale ed esorbitante i limiti normativamente conferiti.

La censura è infondata.

Al riguardo occorre richiamare l’art. 8 quinquies, comma 3 del D.L. n. 5 del 2009, conv. in L. n. 33 del 2009, secondo cui la rateazione non costituisce un diritto del soggetto obbligato, con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di subordinare la concessione a misure diverse, per assicurare la soddisfazione del credito erariale.

E’ sufficiente osservare sul punto, che l’art.

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