Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 72

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 72
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 72
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R. G. n° 8067/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
D'EL VA, rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO

- Ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL
LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione dell'indennizzo da malattie professionali (ernie discali lombari), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 24 gennaio 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata
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l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta
l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312;
conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta da affezioni (non “ernia del disco”, bensì “Artrosi somatica ed interapofisaria. Anterolistesi di L5 su S1 con osteocondrosi delle limitanti somatiche e pseudoprotrusione discale. Bulging discali in L4-L5 e L3-
L4”) che, tuttavia, a parere del C.T.U., non sono ascrivibili ad eventi lavorativi, non essendo state evidenziate manifestazioni patologiche tali da ipotizzare alcuna tecnopatia: per la precisione, il CTU ha affermato che «tali patologie non sono comprese negli elenchi delle patologie attribuibili con elevata probabilità all'attività lavorativa e il nesso causale con l'attività lavorativa può ritenersi di limitata probabilità».
Ha altresì rimarcato che, nel caso di specie, non è stata accertata ernia lombare, ma solo “Bulging Discale (o protrusione discale)” ed altresì che:
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«… anche se i sintomi possono essere analoghi, le patologie sono diverse e solo l'ernia del disco è compresa nell'elenco tabellare delle malattie professionali e nell'elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità di cui al decreto ministeriale 15.11.2023».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica
d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, anche a seguito di alcune osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni precisando che: « …
La patologia accertata ovvero “spondilodiscopatie del tratto lombare” non può essere considerata malattia “tabellata”;
non lo era con la tabella allegata al DM 09.04.2008, non lo è con la nuova tabella allegata al DM
10.10.2023.
Pertanto, non opera, e non operava anche in passato, la presunzione di rischio professionale che sussiste per le malattie “tabellate”.
Tuttavia, le malattie professionali non sono soltanto quelle indicate nelle apposite tabelle di riferimento, ma qualsiasi
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