Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 35

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 35
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 35
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3782/2023 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
PR RO rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi
Ricorrente
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio
Scolastico VII Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace
OGGETTO: “Carta Elettronica docente ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015

MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2023, la sig.ra RO RO, conveniva in giudizio il
Ministero dell'Istruzione del Merito, per sentirlo condannare al riconoscimento, in suo favore, del diritto ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla Carta Elettronica ex art. 1, co. 121 Legge n. 107/2015.
Esponeva di lavorare alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione del merito, in qualità di docente supplente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso.
1
Lamentava, inoltre, di non aver usufruito del bonus di formazione pari ad euro 500,00 annui di cui all'art. 1, co. 121 della Legge n.107/2015, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, destinata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 –
DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Deduceva, quindi, che tale disciplina fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia con la disciplina contenuta nel CCNL di settore del 29.11.2007 agli artt. 63 e 64, nonché con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70. Pertanto, chiedeva accertarsi e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico della “Carta Elettronica” nella misura di 500,00 euro annui per ciascun anno di servizio prestato, previa disapplicazione della suddetta normativa, nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine, recanti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al Ministero, lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. Cass. SS.UU. 23 luglio 2014 n° 16765 e Cass. SS.UU. 8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo Ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Lav. 6 agosto 2002 n° 11831 e succ. conf.) – alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. Cass. Lav.
2
7 agosto 2004 n° 15344, Cass. Sez. VI-Lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e Cass. Sez. VI-Lav. 21 maggio 2015 n° 10449), nella specie situata in Provincia di Taranto.
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'Amministrazione centrale, cioè al “Ministero dell'Istruzione e del Merito”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Lav. 21 marzo 2011 n° 6372;
conforme anche
Cass. Lav. 15 ottobre 2010 n° 21276;
si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio
2008 n. 20521 e 26 marzo 2008 n° 7862).
Quanto al merito, si evidenzia quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta “Carta del Docente”, disponendo che: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» aggiungendo anche che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, sostitutivo del DPCM 23.09.205, nel dare attuazione alla previsione normativa, chiarisce inoltre che «la carta è assegnata ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ssmmi, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
3 all'estero, delle scuole militari». Così posta, la normativa esclude il riconoscimento del beneficio agli insegnanti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.
È opportuno evidenziare che l'istituto della carta docenti si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, elemento essenziale per l'attività lavorativa del personale docente, la cui importanza viene ribadita anche nell'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che
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