Trib. Alessandria, sentenza 03/07/2024, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 03/07/2024, n. 42
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 42
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata in data 29.5.24 da
BE ZI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO
AMISANO e PAOLA PELIZZARI ;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza del debitore ricorrente, residente in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, via
Varza n. 27;

considerato che il ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c)
CCI e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto la sua ditta individuale, Mister di VA ER, risulta cancellata da oltre un anno (nel 2021);

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

1


visto l'art. 270, co. 5, c.c.i., che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, “in quanto compatibili” e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 c.c.i. (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrtt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

considerato che, in estrema sintesi, il ricorrente, privo di beni immobili e mobili da liquidare, se non un'autovettura del 2004 priva di valore economico anche secondo l'OCC, intende mettere a disposizione dei creditori 300 euro mensili per tre anni, pari alla differenza tra stipendio e spese di mantenimento, oltre a 5.000 euro a titolo di finanza esterna versata dal padre che ha sottoscritto impegno in tal senso;

rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 260.000 euro e risulta essere stato causato da finanziamenti contratti nell'interesse della ditta individuale nell'attività di gestione di minimarket e poi di agente di commercio nel settore latte, burro e formaggi;
si legge, sul punto, a pagina 6 del ricorso che:
“l'indebitamento trae la sua origine dall'acquisto al prezzo di € 240.000,00 dalla società ALFI srl, azienda
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