Trib. Massa, sentenza 13/12/2024, n. 302

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 13/12/2024, n. 302
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 302
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

Successivamente all'udienza del 13/12/2024, alle ore 10,30 compaiono spontaneamente i procuratori delle parti l'Avv. ELISA CASINI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la Dott.ssa FRANCESCA CATINARI in sostituzione della dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Alessandra Alberti, che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
10,35.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.

TRIBUNALE DI MASSA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 434/2023 promossa da:
OC IM assistito dall'Avv. NASO DOMENICO
1


CONTRO
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO assistito dalla Dott.ssa
FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
CH AS, deducendo di lavorare e di aver lavorato in passato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in forza di contratti a tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, presentava ricorso al fine di richiedere, in relazione agli
a.s. 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio della c.d. Carta Docente.
Parte ricorrente evidenziava che gli artt. 63 e 64 del
CCNL di settore prevedono l'obbligo dell'Amministrazione
Scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “Strumenti, risorse e opportunità che garantissero la formazione in servizio” tra le quali può certamente ricomprendersi la c.d. carta docente e che sulla questione era intervenuto sia il consiglio di Stato con sentenza n.1842 del 16/03/2022, riconoscendo la contrarietà della normativa con il dettato costituzionale e la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10/11/2022, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2017/2018 e il difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte ricorrente, avv. Domenico Naso, deducendo
l'esclusione della “carta elettronica del docente” dalle
«condizioni di impiego» per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato in quanto tale misura, non attribuendo un incremento stipendiale,
2
aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando
l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile»
(art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015). Parte resistente richiedeva il rigetto del ricorso per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per
l'acquisto beni funzionali negli anni dedotti, con il conseguente venir meno del diritto all'erogazione dei rimborsi come previsto dalla normativa sulla “carta elettronica del docente”.
Il Ministero in via subordinata chiedeva, infine, la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I – PRESCRIZIONE
Preliminarmente si ritiene necessario verificare se il diritto al bonus richiesto dalla ricorrente relativamente all'anno 2017/2018 sia o meno prescritto.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art.
2948 c.c.
, che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Parte ricorrente, quindi, nell'anno 2017/2018 avrebbe potuto richiedere il beneficio a partire dal 2/10/2017, ossia dall'inizio del contratto.
3
Il ricorso è stato notificato il 04/07/2023, ossia decorsi i cinque anni.
Sub doc. nr. 14 sono state depositate diffide a mezzo racc.
a.r. datate 24/11/2022, 13/07/2022, 19/07/2022 e cartoline attestanti il ricevimento in data 25/07 e 28/07 del 2022;
tuttavia i predetti atti interruttivi non indicano i nominativi dei soggetti titolari dell'eventuale diritto di credito, né contengono elementi per potervi risalire;
conseguentemente, non possono essere considerati idonei a interrompere tempestivamente la prescrizione.
Quindi per il predetto a.s., in difetto di prova di un tempestivo atto interruttivo, è maturata la prescrizione.
II - DIFETTO DI IUS POSTULANDI
Parte resistente ha eccepito la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte ricorrente in quanto il predetto, essendo dipendente del Ministero dell'istruzione e della ricerca a tempo indeterminato, in particolare docente di
SCUOLA SECONDARIA II GRADO attualmente in distacco sindacale, non potrebbe patrocinare cause avverso l'amministrazione datrice di lavoro, così come disposto dall'art. 1, comma 56 bis L. n. 662/1996.
L'accoglimento della eccezione risulterebbe assorbente rispetto all'esame di ogni altra questione prospettata dalla ricorrente poiché comporterebbe la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente.
Anzitutto deve rilevarsi come l'eventuale sussistenza di un motivo di incompatibilità tra l'assunzione della difesa della ricorrente ed il rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto non comporterebbe alcuna conseguenza sulla validità degli atti posti in essere dal legale in assenza di specifiche disposizioni che sanzionino con la nullità gli atti compiuti dall'avvocato che operi in violazione di norme relative ad
4
incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubblica e l'esercizio professionale.
Infatti, sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che sanzionabili sul piano disciplinare non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione” (Cass. civ. Sez. Unite,
18/04/1988, n. 3034;
Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2017, n.

29462;
Cass. civ. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5035
.
Inoltre, l'eccezione pare infondata.
L'art. 3 del RdL n.1578/33, tuttora vigente, non prevede alcuna limitazione in relazione alle materie o alla natura e/o qualità delle parti del procedimento per l'esercizio della professione forense dell'avvocato che sia nel contempo anche professore universitario o di scuola secondaria.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26016 del 17/10/2018: … tale provvedimento (art. I, comma 1 de della I. n.339/2003, ndr) il legislatore ha ripristinato il divieto originariamente previsto in capo ai dipendenti pubblici richiamando i limiti sanciti dal R.D.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi