Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2024, n. 2047

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2024, n. 2047
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2047
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

Proc. n. 1622/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 03.12.2024, esaminate le note scritte pervenute,
PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1622/2018 r.g.a.c., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
S.R.L. SPERANZA MICHELE - c.f./ p.iva 02814760787 - in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Natale Graziano, elettivamente domiciliata come in atti
Attrice
E
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) - c.f./ p.iva 05779711000 - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Policastri, elettivamente domiciliata come in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate da tutte le parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 03.12.2024.
Parte attrice ha depositato note del seguente tenore: In ottemperanza all'ordinanza di Codesto
Giudice del 6.11 u.s. con la quale il Giudicante autorizzava le parti al deposito delle note cartolari in luogo della trattazione in presenza della udienza prevista per discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., lo scrivente con il presente atto si riporta alle proprie difese ed alle deduzioni -anche istruttorie- in atti presenti. In particolare, questa difesa ritiene già raggiunta la prova circa l'an della responsabilità dell'Ente resistente per l'illegittima occupazione da elettrodotto (secondo quanto statuito da Sentenza -allo stato definitiva- del Trib. OV n. 102/2018 pubblicata in data 21.02.2018 –in atti- ed elaborato di CTU a firma Ing. Murrone) stante il deprezzamento dell'impianto industriale, dai maggiori costi di produzione sostenuti e dalla minore produttività dell'impresa ricorrente;
la deducente difesa insta del resto per l'accoglimento delle richieste istruttorie già rassegnate in memoria 183 co. VI n. 2 del 25.01.22, con particolare riguardo ai mezzi istruttori tesi alla prova del quantum debeatur in merito all'effettivo pregiudizio economico arrecato alle ragioni di parte ricorrente per la causale dedotta in domanda. Voglia pertanto il

Giudicante rimettere sul ruolo il procedimento ed ordinare una CTU, formulando i pertinenti quesiti utili a determinare l'effettivo ammontare del danno all'azienda del ricorrente, oltre accessori”.
1 Parte convenuta ha depositato note del seguente tenore: Premesso che è stata disposta, ex art.
127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, fissata per il giorno 03/12/2024 con il deposito di note scritte, l' Avv. Giovanni B. Policastri, per la resistente-convenuta , nel discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., impugna e contesta ancora una volta quanto ex adverso argomentato e si riporta a tutto quanto dedotto e depositato in uno con la comparsa di risposta, insistendo in quanto richiesto nei propri scritti difensivi. In particolare ribadisce l'eccezione di giudicato evidenziando che i principi giurisprudenziali illustrati nella comparsa di costituzione (in particolare quanto precisato dalla Suprema Corte con la Ordinanza 15383 del 2018 : “Il giudicato, inoltre, copre il dedotto ed il deducibile in relazione all'oggetto della domanda;
ragion per cui, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili

(ossia che si sarebbero potuto proporre e che invece non lo furono). In altri termini, la preclusione del dedotto e deducibile - sempre che la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento - consiste nel fatto che il giudicato sostanziale impedisce non soltanto di riproporre le questioni già decise, ma anche di sollevare questioni che non si siano fatte valere in precedenza, le quali, in quanto comprese nell'oggetto del processo anteriore, all'interno di quest'ultimo erano prospettabili e rilevanti (Sez. 3 sent. n. 25214 del 6/5/2015)”), hanno trovato costante conferma negli arresti successivi del Supremo Collegio e della Giurisprudenza di merito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/02/2019, n. 5486;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/02/2021, n. 3540;
Cass. civ., Sez. lavoro, 26/07/2021, n. 21357;
nel merito, un precedente particolarmente calzante per analogia il Tribunale Torino, Sez. I, 29/01/2021, n.

427, ha così statuito: “La domanda di risarcimento del danno alla integrità del patrimonio sociale, fondata su fatti di mala gestio diversi da quelli dedotti nel precedente giudizio di responsabilità contro il medesimo amministratore, ma già deducibili nel primo processo, definito con sentenza passata in giudicato, è inammissibile poiché soggetta al principio di preclusione da previo giudicato”). In subordine, per mero scrupolo difensivo, insiste nell' eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno. In ogni caso, nel merito, la domanda non è stata provata e pertanto, comunque, deve essere rigettata. Per tutto quanto sopra esposto si chiede la reiezione di tutte le avverse istanze si precisano le conclusioni come segue: “Voglia l' On.le
Tribunale di OV, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare improponibile, improcedibile e comunque inammissibile la domanda avversa per essersi formato il giudicato sostanziale sulla materia oggetto di domanda;
2) in subordine, e con riserva, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) in ogni caso condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, onorari difensivi inclusi”. Riserve e salvezze


RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza degli atti introduttivi, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., iscritto il 05.06.2018, parte attrice ha dedotto: di esercitare attività industriale metalmeccanica nel proprio stabilimento sito in
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