Trib. Bari, sentenza 25/01/2024, n. 298
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. G
M, all'udienza del 25.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.10121/2020 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
, avv. CAPOLONGO G, PATERNOSTER E Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
C.V.M. CILIFRESE VINCENZO Avv. A CAVALLO Controparte_1
- resistente - conclusioni: come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2020 la parte istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la società intimata chiedendo di accertare la natura di rapporto full time svolto dal 20.4.2018 al 15.4.2019 per 11,5 ore di lavoro con condanna di essa al pagamento delle relative differenze retributive indicate in dettaglio in ricorso, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio tardivamente la ditta convenuta contestando la fondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite. Istruita con produzioni documentali e con prove orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le seguenti ragioni.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità (rilevabile d'ufficio) della domanda sollevata dalla parte convenuta. Ed invero, l'interpretazione complessiva delle conclusioni ed argomentazioni svolte nell'atto introduttivo consente di affermare che la domanda di condanna in questione contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione del relativo oggetto ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità della domanda per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto
e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda
dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass, sez. lav., n. 18930 del 21.9.2004). Nel caso che ne occupa non par dubbio che tali elementi sono ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nella condanna al pagamento delle somme rivendicate ed in dettaglio indicate nei conteggi riportati in ricorso, in relazione al rapporto lavorativo controverso.
2. Analogamente infondata è l'eccezione di inammissibilità / improponibilità del ricorso per aver esso ad oggetto la richiesta di pagamento di somme già rivendicate in sede ispettiva. Trattasi di assunto privo di qualsivoglia fondamento normativo, non essendo ex se incompatibile la pendenza di un procedimento ispettivo - neppure definito con un provvedimento decisorio - con quello giudiziario avviato nelle more.
3. Passando al merito, va richiamato in specie il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
03/07/2009, n. 15677).
4. Tanto premesso, assume l'istante in ricorso: di aver lavorato alle dipendenze della società intimata quale soccorritrice in Gravina in Puglia nel periodo temporale 20.4.2018 - 15.4.2019 con contratto part - time di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali;
di aver lavorato di fatto per 11,5 ore circa ossia dalle 7 sino alle 13.00 e dalle 14 alle 20.30 dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi;
di aver prestato sei volte al mese circa anche servizio notturno per 4 ore consecutive.
5.1. Sul punto va anzitutto evidenziato che, sulla base delle allegazioni dedotte in ricorso, la parte istante non ha allegato con esattezza le modalità di articolazione temporali dell'attività lavorativa de qua. Invero, costei assume in ricorso di aver lavorato a settimana 11,5 ore “circa” nonché sei volte al mese“circa” con turno notturno per 4 ore consecutive, neppure individuate in modo specifico.
5.2. A fronte della contestazione opposta dalla parte intimata il deficit allegativo in discorso, afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte attrice nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro, 25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi
a queste