Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2024, n. 876

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2024, n. 876
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 876
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

R.G. n. 2152/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2152/2021 R.G., promossa da
OB ZE MA (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. INFETTI MAURIZIO;

ATTORE contro
BA SA,
BA IT,
RI IO UG,
BA OL MA,
LO VI,
LO IA,
LO EM,
LO GI,
ME OR;

ME CO, ME FA
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione – prescrizione del diritto di livello.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora, in via preliminare, si deve confermare la dichiarazione di contumacia delle parti convenute, in quanto non costituitesi, sebbene ritualmente evocate nello stesso.
Ciò chiarito, l'attore ha agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:


1. Accertare e dichiarare che l'attore, per tutti i motivi sopra esposti, ha acquistato per maturato usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. e ss. , la piena ed esclusiva proprietà del seguenti terreni siti in Monte Argentario (GR), Località Calamoresca, della superficie catastale complessiva di are 33 e centiare 40 ( Ha 0.33.40), distinti al Catasto

Terreni del citato Comune al foglio 41, particella 268, qualità seminativo, classe 6, superficie catastale Ha 00.03.60, reddito dominicale euro 0,19, foglio 41, particella 269, qualità vigneto, classe 3, superficie catastale 00.22.40, reddito dominicale euro 4,05, foglio
41, particella 309, qualità vigneto, classe 2, superficie catastale 00.07.40, reddito dominicale euro 2,87 e pertanto dichiarare detti immobili liberi ed affrancati dal livello previsto in favore di tutti gli eredi del fu IO TT, odierni convenuti.

2. In subordine, si chiede comunque e in ogni caso dichiararsi prescritto il suddetto livello ex art. 970 c.c. per non uso ventennale dello stesso da parte dei convenuti, con conseguente accertamento e dichiarazione della proprietà piena ed esclusiva dell'attore su tutti i suddetti immobili oggetto
della presente causa, con relativa estinzione di detto livello.

3. Ordinare quindi al

Conservatore dei CC.RR.II. competente la trascrizione dell'emananda sentenza”.
In ordine alla domanda di usucapione, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge
(ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare
l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione
all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n. 16841/2005).
Inoltre, la stessa attività di coltivazione del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018;
Cass. Civ. n. 1796/2022).
Ciò posto, l'attore afferma di avere acquistato la proprietà dei terreni oggetto di causa per intervenuta usucapione
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