Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 110
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N. R.G. 12436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12436/2022
PROMOSSA DA
IR NO, (C.F. [...]), domiciliato in VIA
AUGUSTO PAPERI 11 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI
LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
IT MU con sede legale a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, partita IVA
n. 02525520223 - in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTA
E
FEDERICO MANCINI
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione notificata in data 11.2.2022 parte attrice ha dedotto:
1) Che: “il giorno 27.12.2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, mentre si trovava alla guida della vettura Renault Scenic tg CG279CK di proprietà dello stesso ed assicurata con la AItas Mutua S.p.a, polizza n. M12790409, su Via dei
Platini intento a svoltare su Via Dei Frassini, non si accorgeva della presenza del sig. CH IS che, nel mentre, attraversava le strisce pedonali, finendo così per investirlo”;
2) Che in ragione dell'urto l'attore era caduto a terra riportando delle lesioni per le quali si rendeva necessario nella stessa data del 27.12.2018 il ricovero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, ove veniva effettuata una prima diagnosi di “Trauma spalla sn
c”;
trauma ginocchio sn, trauma emibacino sn, trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni”, e con prognosi di 7 gg;
3) Che: “il sig. CH IS tornava al ps dell'Ospedale Madre G. Vannini
– Istituto Figlie di S. Camillo il giorno 28.12.2018 dove veniva dimesso con diagnosi “lombalgia traumatica (frattura completa apofisi trasverse di sinistra di L2 – L3 – L4 e verosimilmente L5) prognosi 30 gg”
4) Che in conseguenza del sinistro l'attore ha dovuto sottoporsi a: “cure mediche e ulteriori gg.80 di riposo come da referto di visite specialistiche ortopediche del 18/01/2019, del 15/02/2019, del 01/03/2019, del 09/09/2019 da parte del Dott. Alessandro Greco, RX rachide lombosacrale del
05/09/2019, RX rachide lombosacrale del 12/02/2019, ETG spalla sn e ginocchio sn del 12/02/2019, certificato del 24/02/2020 (doc. 4 referti visite specialistiche), allegati alla presente, a seguito delle quali il Dott. Marzio
Simonelli diagnosticava esiti invalidanti pari al: 1) 12% della totale per invalidità permanente, oltre 2) inabilità temporanea totale pari al 100% per giorni 30 e 3) inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e temporanea relativa al 50% di gg 30”;
5) Di avere formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della
compagnia assicuratrice convenuta allegando tutta la documentazione medica e il modello Cai sottoscritto dal signor CI e di essersi sottoposto
a visita medica da parte di un medico fiduciario della stessa compagnia, senza tuttavia ottenere alcuna offerta risarcitoria.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità solidale del Sig. CI RI e della Itas
Mutua S.p.a per i danni subiti dal Sig. CH IS in occasione del sinistro del
27.12.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig.
CI RI e della Itas Mutua S.p.a in persona del legale rappresentante p.t., sono tenuti a risarcire in solido tra loro al Sig. CH IS tutti i danni subiti, come meglio specificati in narrativa, a causa del sinistro avvenuto il 27.12.2018 e, per
l'effetto, - condannare il Sig. CI RI e della Itas Mutua S.p.a in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire al sig. CH IS il danno biologico e danno non patrimoniale così quantificati in € 42.770,99 o € €37.397,68 o, alternativamente € 34.711,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche all'esito dell'espletanda CTU medica sulla persona dell'attore, o in via subordinata anche equitativa ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
nonché b) il rimborso delle spese mediche anche future, o in quelle diverse che risulteranno in nel corso del giudizio, c) subordinatamente quelle diverse misure che verranno ritenute eque e di giustizia ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo . - Con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali”.
Si è costituita l'assicurazione convenuta deducendo – fra le altre cose e per quanto di interesse per il presente procedimento-:
i. La improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D. Lgs.
209/2005 in quanto “sprovvista dell'indicazione dei dati, delle modalità e delle generalità del sinistro per cui si procede, contenuti essenziali ed obbligatori ai sensi degli artt. 139, 141, 143, 145, 148 e 149 del D.lgs. 209/2005”;
ii. La improcedibilità della domanda per omessa indicazione nella missiva di costituzione in mora della dichiarazione ex art. 142, comma II, D. Lgs.
209/2005 sul diritto dell'istante di fruire di prestazioni a carico dell'assicuratore sociale, posto che: “la dichiarazione de qua ha natura costitutiva per il giudizio risarcitorio e la sua omissione è giuridicamente rilevante e ne cagiona l'improcedibilità (Tribunale di Torino, sent. dell'11/10/2007)”;
iii. La invalidità della documentazione medica prodotta da parte attrice (e segnatamente il verbale di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre
G. Vannini” di Roma, la cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini, il referto medico datato 5.9.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma e il referto medico datato 12.2.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma) poiché sprovvista dei requisiti essenziali prescritti ad substantiam dalla normativa e in particolare:“1. Intestazione o timbro del medico certificante;
2. Dati del medico certificatore: intestazione o timbro, comprensivi di indicazione del numero P.IVA e del numero di iscrizione all'albo;
3. Dati della struttura medica presso cui l'istante eseguiva
l'esame RX rachide lombo sacrale e luogo di redazione;
4. Firma leggibile del dichiarante”;
iv. Il difetto di legittimazione passiva della società convenuta in quanto nella documentazione medica prodotta da parte attrice non è rinvenibile alcun riferimento ad eventuale responsabilità di terzi soggetti nella determinazione del sinistro, con conseguente richiesta di condanna dello stesso convenuto ex art. 96 c.p.c.;
v. nel merito, la insussistenza del nesso causale non avendo parte attrice:
“precisato con necessaria chiarezza le modalità in base alle quali sostiene essersi verificato il fatto, avendo omesso di fornire elementi sufficienti per chiarire l'accaduto nella successione progressiva delle fasi fisico/dinamiche culminate nell'asserito evento dannoso. Tale descrizione appare carente, pertanto, di ogni fondamento logico e giuridico e, comunque, da provare con dovizia di particolari, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.” nonché la non genuinità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore posto che: “dalla dichiarazione resa dal convenuto - sig. CI RI – all'accertatore della comparente
IA, si evince una diversa collocazione temporale dell'assunto sinistro
e, in particolare, che quest'ultimo si verificava durante l'estate dell'anno
2017-2018, di prima mattina, alla via Togliatti, in Roma;
che l'investito non lamentava dolori;
non vi erano testimoni al momento dell'investimento”. vi. la corresponsabilità dell'istante ex art. 1227 c.c. e 2054 c.c. tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., con quella presunta del conducente (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. III Sentenza 09.06.2005 n. 12127
e Cass. Civ. sez.III Sentenza del 16/06/2003 n. 9620)”; vii. La infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto formulata in maniera generica e sproporzionata e non ancorata ad alcun parametro.
La comparsa così conclude: “1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge
990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per
i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs
n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Itas Mutua, per le causali esposte al paragrafo numero 4 della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico- legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag.
7-8 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. in via gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12436/2022
PROMOSSA DA
IR NO, (C.F. [...]), domiciliato in VIA
AUGUSTO PAPERI 11 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI
LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
IT MU con sede legale a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, partita IVA
n. 02525520223 - in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTA
E
FEDERICO MANCINI
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione notificata in data 11.2.2022 parte attrice ha dedotto:
1) Che: “il giorno 27.12.2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, mentre si trovava alla guida della vettura Renault Scenic tg CG279CK di proprietà dello stesso ed assicurata con la AItas Mutua S.p.a, polizza n. M12790409, su Via dei
Platini intento a svoltare su Via Dei Frassini, non si accorgeva della presenza del sig. CH IS che, nel mentre, attraversava le strisce pedonali, finendo così per investirlo”;
2) Che in ragione dell'urto l'attore era caduto a terra riportando delle lesioni per le quali si rendeva necessario nella stessa data del 27.12.2018 il ricovero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, ove veniva effettuata una prima diagnosi di “Trauma spalla sn
c”;
trauma ginocchio sn, trauma emibacino sn, trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni”, e con prognosi di 7 gg;
3) Che: “il sig. CH IS tornava al ps dell'Ospedale Madre G. Vannini
– Istituto Figlie di S. Camillo il giorno 28.12.2018 dove veniva dimesso con diagnosi “lombalgia traumatica (frattura completa apofisi trasverse di sinistra di L2 – L3 – L4 e verosimilmente L5) prognosi 30 gg”
4) Che in conseguenza del sinistro l'attore ha dovuto sottoporsi a: “cure mediche e ulteriori gg.80 di riposo come da referto di visite specialistiche ortopediche del 18/01/2019, del 15/02/2019, del 01/03/2019, del 09/09/2019 da parte del Dott. Alessandro Greco, RX rachide lombosacrale del
05/09/2019, RX rachide lombosacrale del 12/02/2019, ETG spalla sn e ginocchio sn del 12/02/2019, certificato del 24/02/2020 (doc. 4 referti visite specialistiche), allegati alla presente, a seguito delle quali il Dott. Marzio
Simonelli diagnosticava esiti invalidanti pari al: 1) 12% della totale per invalidità permanente, oltre 2) inabilità temporanea totale pari al 100% per giorni 30 e 3) inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e temporanea relativa al 50% di gg 30”;
5) Di avere formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della
compagnia assicuratrice convenuta allegando tutta la documentazione medica e il modello Cai sottoscritto dal signor CI e di essersi sottoposto
a visita medica da parte di un medico fiduciario della stessa compagnia, senza tuttavia ottenere alcuna offerta risarcitoria.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità solidale del Sig. CI RI e della Itas
Mutua S.p.a per i danni subiti dal Sig. CH IS in occasione del sinistro del
27.12.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig.
CI RI e della Itas Mutua S.p.a in persona del legale rappresentante p.t., sono tenuti a risarcire in solido tra loro al Sig. CH IS tutti i danni subiti, come meglio specificati in narrativa, a causa del sinistro avvenuto il 27.12.2018 e, per
l'effetto, - condannare il Sig. CI RI e della Itas Mutua S.p.a in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire al sig. CH IS il danno biologico e danno non patrimoniale così quantificati in € 42.770,99 o € €37.397,68 o, alternativamente € 34.711,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche all'esito dell'espletanda CTU medica sulla persona dell'attore, o in via subordinata anche equitativa ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
nonché b) il rimborso delle spese mediche anche future, o in quelle diverse che risulteranno in nel corso del giudizio, c) subordinatamente quelle diverse misure che verranno ritenute eque e di giustizia ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo . - Con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali”.
Si è costituita l'assicurazione convenuta deducendo – fra le altre cose e per quanto di interesse per il presente procedimento-:
i. La improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D. Lgs.
209/2005 in quanto “sprovvista dell'indicazione dei dati, delle modalità e delle generalità del sinistro per cui si procede, contenuti essenziali ed obbligatori ai sensi degli artt. 139, 141, 143, 145, 148 e 149 del D.lgs. 209/2005”;
ii. La improcedibilità della domanda per omessa indicazione nella missiva di costituzione in mora della dichiarazione ex art. 142, comma II, D. Lgs.
209/2005 sul diritto dell'istante di fruire di prestazioni a carico dell'assicuratore sociale, posto che: “la dichiarazione de qua ha natura costitutiva per il giudizio risarcitorio e la sua omissione è giuridicamente rilevante e ne cagiona l'improcedibilità (Tribunale di Torino, sent. dell'11/10/2007)”;
iii. La invalidità della documentazione medica prodotta da parte attrice (e segnatamente il verbale di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre
G. Vannini” di Roma, la cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini, il referto medico datato 5.9.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma e il referto medico datato 12.2.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma) poiché sprovvista dei requisiti essenziali prescritti ad substantiam dalla normativa e in particolare:“1. Intestazione o timbro del medico certificante;
2. Dati del medico certificatore: intestazione o timbro, comprensivi di indicazione del numero P.IVA e del numero di iscrizione all'albo;
3. Dati della struttura medica presso cui l'istante eseguiva
l'esame RX rachide lombo sacrale e luogo di redazione;
4. Firma leggibile del dichiarante”;
iv. Il difetto di legittimazione passiva della società convenuta in quanto nella documentazione medica prodotta da parte attrice non è rinvenibile alcun riferimento ad eventuale responsabilità di terzi soggetti nella determinazione del sinistro, con conseguente richiesta di condanna dello stesso convenuto ex art. 96 c.p.c.;
v. nel merito, la insussistenza del nesso causale non avendo parte attrice:
“precisato con necessaria chiarezza le modalità in base alle quali sostiene essersi verificato il fatto, avendo omesso di fornire elementi sufficienti per chiarire l'accaduto nella successione progressiva delle fasi fisico/dinamiche culminate nell'asserito evento dannoso. Tale descrizione appare carente, pertanto, di ogni fondamento logico e giuridico e, comunque, da provare con dovizia di particolari, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.” nonché la non genuinità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore posto che: “dalla dichiarazione resa dal convenuto - sig. CI RI – all'accertatore della comparente
IA, si evince una diversa collocazione temporale dell'assunto sinistro
e, in particolare, che quest'ultimo si verificava durante l'estate dell'anno
2017-2018, di prima mattina, alla via Togliatti, in Roma;
che l'investito non lamentava dolori;
non vi erano testimoni al momento dell'investimento”. vi. la corresponsabilità dell'istante ex art. 1227 c.c. e 2054 c.c. tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., con quella presunta del conducente (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. III Sentenza 09.06.2005 n. 12127
e Cass. Civ. sez.III Sentenza del 16/06/2003 n. 9620)”; vii. La infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto formulata in maniera generica e sproporzionata e non ancorata ad alcun parametro.
La comparsa così conclude: “1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge
990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per
i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs
n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Itas Mutua, per le causali esposte al paragrafo numero 4 della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico- legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag.
7-8 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. in via gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di
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