Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/07/2024, n. 802
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13/06/2024 da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. - depositate da: Avv.ta Antonia La
Cava, nonché dall'Avv. Giuseppe Comito, visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1016/21 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di rapporti
bancari/garanzia
VERTENTE TRA
LA SA MA (c.f. [...]) elettivamente domiciliata in
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' avv.ta Antonia La Cava, giusta
procura in atti.
ATTRICE-OPPONENTE
contro
ELROND NPL 2017 S.r.l. (C.F.: 04880730264) - e, per essa, quale procuratrice,
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (codice fiscale e partita IVA n.
06374460969) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e
difesa dall'Avv. Giuseppe Comito, giusta procura in atti.
CONVENUTA-OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con citazione ritualmente notificata (con pec del 3.6.2021 ore 20:57:27, fronte di notifica del decreto unitamente al precetto il 24.04.2021: cfr.
ricevuta di avvenuta consegna ed accettazione e doc. n. 2 fascicolo
opponente) MA La SA ha proposto opposizione avverso il decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 112/21 (procedimento monitorio
n. 422/2021 R.G.) - recante ingiunzione di pagamento della complessiva
somma di € 130.626,42 (di cui € 127.426,88 per sorte capitale) oltre interessi dal 30.09.2018 al soddisfo e spese, a titolo di mancato pagamento
di rate di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritto da CA CO
RO il 14/01/2004 per l'importo pari ad € 100.000,00 da estinguersi in
180 rate con scadenza 31/12/2018, assistito da garanzia prestata da La SA
MA con fidejussione sottoscritta il 13/11/2003 - concludendo, previa
concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, per la declaratoria di nullità/inefficacia/revoca del decreto ingiuntivo.
Premettendo l'avvio, da parte dell'istituto di credito, di procedura esecutiva immobiliare in danno del debitore fideiuvato conclusasi con la
-
dichiarazione di estinzione del 24.9.2020, all'esito della vendita dei beni
staggiti, ma il cui realizzo non sarebbe stato integralmente satisfattivo del credito vantato La SA MA ha affidato l'opposizione ai motivi afferenti: a) alla nullità del negozio di fideiussione del 13/11/2003 - con
cui ha prestato garanzia personale a CA CO RO, fino alla
concorrenza di € 150.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni presenti
e future da costui contratte e/o da contrarre con l'allora Credito Siciliano,
agenzia di Barcellona P.G. - perché redatto in violazione dell'art. 2 c.2, lett. a) L.287/1990 (recando, gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, le clausole
di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.,
proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane,
attinte dal provvedimento n. 55 del 2.05.05 della Banca d'Italia, per contrarietà all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990);
b) in via gradata (ovvero in ipotesi di ritenuta nullità solo parziale delle clausole conformi allo schema
ABI) alla scadenza del termine dei sei mesi entro il quale il creditore deve
proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1957 c.c. (rilevando la decadenza decorrente dalla data di estinzione della
procedura esecutiva avviata verso il debitore (20/09/2020) rispetto alla data
(24.2.2021) di notifica del decreto ingiuntivo basato sul negozio
fideiussorio);
c) alla violazione dell' art. 1956 c.c. (deducendo la violazione
della buona fede nei confronti del fideiussore stante la concessione al
debitore del mutuo di euro 100.000,00, malgrado una consistente esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituto di credito per circa
31.300,00 euro circa e di altro soggetto per ulteriori 30.000,00, senza
notizia al garante al fine di ottenere eventuale conseguente autorizzazione);
d) alla violazione della normativa del Codice del Consumo rapportata alle
clausole contrattuali di cui ai nn. 1), 2), 7) della fideiussione).
La causa è stata trattata nella resistenza della opposta, la quale ha concluso per il rigetto della opposizione, con conferma del decreto monitorio.
Respinta la richiesta ex art. 649 c.p.c., assegnati i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
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Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, attuate attraverso la
formulazione di clausole riproducenti le clausole A.B.I. dichiarate nulle, non
si determina tout court la nullità totale ex art. 1418 C.C.
della fideiussione omnibus configurandosi, piuttosto, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, un'ipotesi di nullità parziale limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole vietate
salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/12/2021, n. 41994;
conf. Cassazione civile, sez. I, 26/09/2019, n. 24044 ove si precisa che la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero
contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una
pronuncia di nullità parziale).
Ne segue, allora, l'infondatezza della tesi veicolata con il primo motivo di opposizione ribadita nel corpo della prima memoria istruttoria e, da ultimo,
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tra le conclusioni cui l'opponente si è richiamata (cfr. pag. 9 sub lett. a) note conclusive datate 13.5.24) - tesa alla declaratoria di nullità del decreto
ingiuntivo per nullità dell'intero negozio del 13.11.2003 - posto a base della
pretesa monitoria azionata - per violazione dell'art. 2 L. 287/90
Né, del resto, risulta dedotta in maniera specifica e dimostrata
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola (o meglio dalle
clausole) che si assumono colpite da nullità (cfr. Cassazione civile, sez. III,
13/03/2024, n. 6685).
Il relativo onere così prendendo posizione in ordine alle difese esposte dall'opponente ove, in particolare, ha dedotto "è di tutta evidenza che nel caso
di specie in capo alla La SA non sono emersi né emergono indizi e / o prove che la stessa avrebbe comunque sottoscritto il contratto anche in mancanza
di quelle clausole, non avendo la stessa alcun legame con il debitore né di
carattere economico né di parentela" (cfr. pag. 2 note conclusive datate
13.05.2024) grava in capo alla parte che ha interesse alla totale caducazione
(vale a dire l'opponente che eccepisce la nullità del negozio).
Le difese spiegate a seguito della costituzione dell'opposta, infatti, sono
circoscritte alla spiegazione, in chiave sistematica generale, della differenza tra contratto autonomo di garanzia, connotato dalla natura indennitaria della relativa obbligazione, priva di omogeneità rispetto alla prestazione del
debitore principale e fideiussione, dotata di perfetta coincidenza tra l'obbligo
assunto dal fideiussore e quello primario di