Trib. Savona, sentenza 05/06/2024, n. 449
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 63 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.DE FALCO DANIELA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione, sulla competenza e sulla legge applicabile alla presente controversia
L'odierna ricorrente ha presentato richiesta per la separazione giudiziale dei coniugi assumendo di
essere cittadina italiana ed albanese e di aver contratto matrimonio con il resistente, anch'egli
cittadino albanese, in Albania in data 13.04.2007. Il matrimonio risulta essere stato trascritto in
Italia.
Ciò posto, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da una cittadina italiana ed albanese e da un
cittadino albanese ci si deve interrogare circa la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito,
nonché in merito alla legge applicabile.
A tal proposito, ritiene il Collegio che sia applicabile al caso di specie il Regolamento CE n°
1111/2019 (Reg. Bruxelles II ter entrato in vigore, per ciò che qui interessa, il 01.08.2022) sulla
competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori, con conseguente
sussistenza - sulla base del disposto dell'art. 3 par. 1 lett. a) del regolamento - della giurisdizione
italiana in relazione alle decisioni sullo status, e ciò in considerazione del fatto che la residenza
abituale delle parti è in Italia. Entrambe le parti del giudizio risultano infatti attualmente ed
abitualmente residenti in Italia. Il fatto poi che le parti – e segnatamente il resistente – siano
cittadini albanesi (Stato terzo rispetto all'Unione Europea) non esclude l'applicabilità, negli Stati
membri, della disciplina europea su richiamata, tenuto conto della portata universale del Reg. CE n.
1111/2019. Infatti, già sotto la vigenza del Reg. CE 2201/2003 la Corte di Giustizia Europea, nella
sentenza del 29.11.2007 (causa C-68/07), aveva precisato che il regolamento “si applica anche ai
cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri” (cfr. nello stesso senso anche Trib. Belluno 5.11.2010 e 30.12.2011). Con specifico
riferimento alla domanda di addebito, valgono le medesime considerazioni già effettuate sotto la
vigenza del precedente Reg. CE n. 2201/2003 ed, in particolare, sebbene la dottrina prevalente
ritenesse che le questioni relative alla colpa o alla responsabilità della crisi coniugale fossero
escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (così come lo sono nel Reg.
CE n. 1111/2019), non si può non rilevare come la richiesta di addebito - pur costituendo una
domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. Civ., 8.2.2006 n. 2818, Cass. Civ., 7.12.2007 n.
25618) - risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione
personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272,
Cass. 29.3.2005 n. 6625, Cass. 20.3.2008 n. 7450, con riferimento all'inammissibilità del c.d.
mutamento del titolo della separazione: "La dichiarazione di addebito della separazione personale
dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi
escludere l'esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il
capoverso dell'art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla
competenza esclusiva del giudice della separazione"). Da ciò consegue che la richiesta di addebito
non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione
diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003 ed oggi dal Reg. CE n.
1111/2019) per la domanda principale di separazione personale (in questo senso cfr. anche Trib.
Parma, 1623/2016;
Trib. Belluno, 30.12.2011).
Con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, la disciplina è invece dettata
dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1111/2019, che attribuisce la giurisdizione alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite. Nel caso in
esame, i figli minorenni delle parti risiedono con la madre presso la ex casa coniugale sita in
Borghetto Santo Spirito (SV). Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche con
riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori delle parti.
Sulle ulteriori domande relative all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli va
ricordato che il Regolamento CE n. 1111/2019, all'art. 1 comma 4 lett. e) dispone espressamente
che “il presente regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari”. Tali obbligazioni
rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 4/2009, relativo “alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, che ha sostituito il precedente Reg. CE n.
44/2001. L'art. 3 del citato Reg. CE n. 4/2009 individua uno speciale titolo di connessione,
prevedendo che, in materia di obbligazioni alimentari, il debitore possa essere convenuto presso
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa
allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a
detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle
parti;
(...)”. A questo proposito, le obbligazioni alimentari soggette alle norme del Regolamento CE
n. 4/2009 vanno individuate nell'autonoma accezione propria del diritto comunitario, caratterizzata
dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27.2.1997 n. 220, nel
procedimento C-220/95, v. Laumen, pt. 22), intesa in senso ampio e quindi Org_1
comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste
dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un.
1.10.2009 n. 21053, estesa "a tutte le obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità";
cfr. 11°
considerando del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La disciplina de qua deve ritenersi
applicabile alle domande di mantenimento promosse dalle parti rispetto ai figli ed Per_1 Per_2
stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume
nell'ambito del diritto europeo. Anche con riferimento a tali domande, accessorie all'azione relativa
allo stato personale, deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, ritiene il Collegio che la causa sia correttamente radicata presso
il Tribunale di Savona, quale luogo residenza dei figli minori (cfr. art. 473bis.11 c.p.c.).
Per quanto poi concerne il diritto sostanziale applicabile alla controversia in esame, va ritenuto, ai
sensi dell'art. 8 Reg. UE 13259/2010 che sia applicabile la legge italiana quale legge dello Stato
della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale.
Per quanto poi attiene alla gestione del figlio minore, residente in Italia, l'art. 17 della L. 18.6.2015,
n. 101, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, stabilisce che “l'esercizio della
responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore”,
sicché anche nel caso de quo la legge applicabile in punto affido, collocazione e visite è la legge
italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato,
gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai
criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del
Reg. 4/2009. In particolare, l'art. 3 dispone che “Salvo disposizioni contrarie del presente
protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del
creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda sul
mantenimento dei figli minori la disciplina prevista dall'ordinamento italiano.
2. Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della
convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese dalla parte ricorrente nei
propri scritti difensivi ed all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Risulta inoltre pacifico in atti che la
convivenza matrimoniale sia cessata a far data dal febbraio 2022.
Per quanto concerne la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, la stessa è fondata e deve
essere accolta. La ricorrente ha infatti allegato la sussistenza di comportamenti violenti ed
aggressivi tenuti dal marito ai suoi danni praticamente durante l'intera convivenza matrimoniale,
anche alla presenza dei figli minori delle parti. Gli addebiti mossi dalla ricorrente risultano provati.
Il resistente, infatti, è stato destinatario di due sentenze penali di applicazione della pena per il reato
di cui all'art. 572 c.p. ai danni dell'odierna ricorrente
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