Trib. Patti, sentenza 04/01/2025, n. 6
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Testo completo
N.R.G. 1713/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1713/2018 R.G. promossa da:
IT DR, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Acquedolci (ME),
via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emidio Riolo, che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore -
CONTRO
FORM.E.L. SPORT'INN di PO AL & C. S.A.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acquedolci
(ME), via Circonvallazione n. 2;
Convenuta non costituita –
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Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice in occasione
dell'udienza del 23-09-2024, svoltasi, giusta decreto del 26-7-2024, con le
modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18-10-2018, RI RE,
esponendo di essere caduto rovinosamente durante una partita di
calcetto svoltasi nel campo sito in Acquedolci, via Circonvallazione n. 2,
conveniva in giudizio Form. E.L. Sport'Inn di TO LE & C.
S.a.s., chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e
dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente a
colpa della Form.E.L. Sport'Inn di TO LE & C. S.a.s., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, gestore della struttura sportiva;
2.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, ex artt. 2051 c.c. e
2043 c.c., dal sig. RI RE ammontante ad euro € 8.011,56 oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese della domanda fino al soddisfo, od alla cifra che
si riterrà essere di giustizia;
3. Con vittoria di spese, onorari e diritti oltre I.V.A.
e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio con la società convenuta (cfr.
allegato depositato l'8-03-2019 e il 5-07-2022), quest'ultima non si
costituiva in giudizio, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 5-02-2019 venivano concessi i
chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
2
Quindi, il neodesignato G.I., con ordinanza del 26 novembre 2019,
ammetteva le prove orali chieste dall'attore.
Di poi, con ordinanza del 16-2-2023, veniva disposta la C.T.U. medico-
legale chiesta da RI RE “affinché il CTU, visitato l'infortunato RI
RE esaminati i documenti medici in atti ed esperito ogni altro accertamento
del caso: 1) descriva la natura e l'entità delle lesioni riportate dal periziando, ne
indichi le cause in rapporto alla loro riconducibilità all'evento dedotto in
citazione, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione o la loro
stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata della
inabilità temporanea sia assoluta che relativa, indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di carattere permanente e indicandone
l'incidenza sulla integrità psicofisica globale (danno biologico, capacità
lavorativa e vita di relazione), valutando se lo stato del periziando sia
suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
4) quantifichi, se sussiste, tale
permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico–legali far
riferimento per tale liquidazione”.
In data 21-05-2023, il CTU, dott. Mario Filippo Mondello, depositava la
propria relazione definitiva e, all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2023,
la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la
precisazione delle conclusioni.
Sicché, all'udienza del 23 settembre 2024 “sostituita”, con decreto del 26-
7-2024, mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., l'attore precisava le
conclusioni nelle proprie note del 20-09-2024, la causa veniva assunta in
decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. Nel merito, rileva premettere che l'attore ha esposto, che in data 24-11-
2012, alle ore 18,30 circa, durante una partita di calcetto tenutasi presso il
campo sportivo sito in Acquedolci, via Circonvallazione n. 2, dato in
concessione dal Comune a “Form.E.L. Sport'Inn di TO LE & C.
S.a.s.”, cadeva rovinosamente a causa di un avvallamento, riportando,
per effetto della caduta, la frattura della metafisi distale del radio
sinistro.
Ha chiesto, quindi, la condanna della società convenuta al risarcimento,
ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., dei danni subiti come quantificati,
sulla scorta di una propria consulenza medico-legale, in € 8.011,56, oltre
interessi, rivalutazione monetaria e spese.
2.1. Tanto premesso, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie
concreta nell'ambito della disciplina di riferimento, giova osservare che
l'art. 2051 c.c. ha la funzione di imputare la responsabilità dell'evento
lesivo al custode del bene, il quale si trova nelle condizioni di poter
controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, il custode “può ben essere un soggetto
diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res, atteso che rileva
esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche
dal se essa sia titolata” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n. 11152).
Costituisce ius receptum l'orientamento secondo cui la responsabilità per
danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo;
in tal senso si espresse già la Suprema Corte nelle sentenze nn.
2477-2483 dell'1-2-2018.
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Successivamente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20943 del 30-6-2022,
aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della terza sezione
della Cassazione civile ( n. 2477/2018, coeva alle menzionate sentenze nn.
2480 e 2481), ha chiarito che “a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile
chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio
di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di
colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il
rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la
deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere
allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il
caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise
della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e
divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove
intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il
caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
a tal fine, la
condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
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applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso