Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/04/2024, n. 316

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/04/2024, n. 316
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 316
Data del deposito : 5 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA TAGLIAMENTO AUTO S.R.L (C.F./P.I. 01656690797), in persona del legale rappresentante p.t., SA ER (C.F. [...]) E VA IA IO (C.F. IOGNN58H64M208U), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Riccardo Folino, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gaetano giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI

CONTRO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F./P.I. 09339391006),
in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

OPPOSTA E CON
CAF S.P.A. (C.F./P.I. 08010981002), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria di ALICUDI SPV S.R.L. (C.F./P.I. 04771620269), elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia (VV), piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che la rappresenta
e difende giusta procura alle liti in atti;

INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 26/2012 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.1.2012, depositato il 23.1.2012 e notificato il 10.2.2012 e 7.3.2012. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c.
in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. chiedeva all'intestato Tribunale di ingiungere alla TA TO s.r.l. (quale debitrice principale) e a RI UR e VA NA PI (in qualità di fideiussori) il pagamento della somma di euro 566.099,54, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, relativamente agli scoperti inerenti i rapporti bancari intercorsi tra la società debitrice principale e l'istituto di credito e all'escussione della
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fideiussione n. 103293/H prestata dalla banca ingiungente in favore della società debitrice nei confronti della Mercedes Benz Finanziaria s.p.a.. Il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, alla TA TO s.r.l., a RI UR e a VA NA PI (nelle rispettive qualità), di pagare, in solido tra loro, la somma anzidetta, con il decreto ingiuntivo n. 26/2012 del 20.1.2012 depositato il 23.1.2012. Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione la TA TO s.r.l., RI UR e VA NA PI, i quali, nel merito, deducevano la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in monitorio, eccependo, in particolare: 1) l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria data l'inesistenza di qualunque elemento probatorio di natura contrattuale e/o contabile, idoneo a riscontrare il credito stesso;
2) la nullità della clausola “uso piazza” di determinazione dell'interesse ultralegale, contenuta nel contratto originario di apertura di credito con conseguente necessità di applicare, in via suppletiva, l'interesse nella misura prevista dall'art.1284 c.c. sia con riferimento ai tassi attivi che a quelli passivi;
3) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dei conseguenti interessi anatocistici ed usurai, anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR e conseguente necessità di applicazione del solo interesse semplice;
4) il superamento del tasso soglia, con conseguente non dovutezza degli interessi ma della sola sorte capitale;
5) la nullità della clausola determinante l'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, onere pure privo di giustificazione causale e non convenuto contrattualmente;
6) la nullità della cosiddetta “valuta fittizia” applicata unilateralmente dall'istituto di credito, in mancanza di prova scritta della relativa pattuizione;
7) la illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e il conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale derivatone;
8) l'inesistenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
9) la liberazione dei fideiussori ex artt. 1955 e 1956 c.c.;
10) l'inesistenza dell'esposizione debitoria per il rilascio della fideiussione in favore della Mercedes Benz Finanziaria s.p.a.. Sulla base di tali considerazioni gli opponenti domandavano il rigetto della domanda monitoria azionata dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, di conseguenza, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, accogliere l'odierna opposizione e, per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, con ogni consequenziale statuizione di legge. In ogni caso dichiarare che i sigg. UR RI e PI VA NA non sono debitori di alcuna somma nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.”. Si costituiva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. la quale, nel merito, contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese e competenze di processo. Con provvedimento del 23.10.2012 il Tribunale respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzato dalla banca opposta. Con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 4.2.2019, interveniva in giudizio la CAF s.p.a., in qualità di mandataria di Alicudi SPV s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a nei confronti degli attori, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate da quest'ultima e reiterandone le richieste e domande.
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La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso l'espletamento di una CTU contabile disposta dal precedente Giudice Istruttore (con elaborato peritale stilato dal dott. Francesco Muraca). La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza correlata alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Orbene, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003;
Cass. 6663/2002);
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Va rammentato, poi, che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005;
Cass. 20613/2011);
quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria. Orbene, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata, quindi, la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”in caso di
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