Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 3442/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al
n. 3442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
26.9.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 2.12.2024, vertente;

TRA
IČ LO, ([...]), in proprio e quale procuratore di 1) SI GR,
([...]), 2) ND GR, ([...]), 3) FI AH,
([...]), 4) IL GA, (ZGRSVS8OT53L424P), 5) LA
IZ, ([...]), 6) AN IČ, ([...]), 7) IG
GA, ([...]), 8) ST GR, ([...]);
9) IO
GR, ([...]), 10) IR GR, ([...]), 11)
IL IC, ([...]), 12) AE IČ, ([...]);
13) RI
IČ ([...]), 14) IO GR, ([...]), 15) RE
GR ([...]), tutti elettivamente domiciliati in TR, alla Via Beccaria, n.
7, rappresentati e difesi, per il tramite dal predetto procuratore, dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione. parte attrice, convenuta riconvenzionale
E
DEMANIO DELLO STATO - AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in TR, alla Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di TR, che la rappresenta e difende ex lege. Parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE, già PROVINCIA DI TRIESTE
e TI IA, in persona del legale rappresentante p.t.;
parte convenuta contumace
E
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in TR, in Piazza Unità d'Italia, n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale che la rappresenta e difende, nelle persone degli Avv.ti Daniela Iuri e Mauro Cossina, giusta deliberazione della Giunta regionale e procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
E
COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in TR, Via del
Teatro AN, n. 7, presso la sede dell'Avvocatura civica, che lo rappresenta e difende, unitamente
e disgiuntamente in persona degli Avv.ti Sara De Biaggi, Valentina Frezza e Alda De gennaro, giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale parte convenuta, attrice riconvenzionale
E
GR DA ([...]), IČ AT ([...]),
GR IA ([...]) e GA AN
([...]), elettivamente domiciliati in TR¸ alla Via Beccaria, n. 7, rappresentati
e difesi dall'Avv. Mitja Ozbič, giusta procura allegata digitalmente alla memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, di parte attrice terzi intervenuti

OGGETTO: azione di retrocessione ex art 46 d.P.R. n. 327/2001 e condanna al pagamento di indennità per occupazione abusiva di fondi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Breve descrizione delle vicende processuali.
Con atto depositato in data 3/12/2021 gli odierni attori hanno citato in giudizio i convenuti al fine di accertare e dichiarare la cessazione della pubblica utilità sottesa all'espropriazione dell'area dell'ex
campo profughi di NO (sito su c.t. 1° p.t. n. 634, C.C. di NO ), con conseguentemente condanna degli odierni convenuti alla restituzione dei predetti immobili agli originari proprietari o ai loro eredi, con condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i periodi pregressi e compensazione tra il corrispettivo della retrocessione e la predetta indennità.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
l'Agenzia del Demanio (in seguito, breviter, anche Demanio), chiedendo, in via pregiudiziale, la pronuncia di carenza di giurisdizione del g.o., nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna di TI IA a tenerla indenne di quanto riconosciuto agli attori in caso di accoglimento delle loro domande.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/2/2022 si è costituita in giudizio la Regione
NO UL LI (in seguito, breviter, anche Regione), concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Verificata la regolarità della notificazione nei confronti di TI IA, all'udienza del 14/9/2022 parte attrice ha chiesto di poter citare in giudizio il Comune di TR ed è a ciò stata autorizzata, con fissazione della nuova prima udienza alla data del 25/1/2023.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 5/1/2023, si è, quindi, costituito in giudizio il
Comune di TR (in seguito, breviter, anche Comune), che, in via pregiudiziale, ha eccepito la morte di alcuni degli attori prima della notificazione della citazione e la carenza di giurisdizione del
g.o. e il difetto di legittimazione attiva, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna degli odierni attori al pagamento di una somma di denaro pari a €
341.145,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo.
La causa è stata istruita mediante deposito di prove documentali.
In data 6/2/2024 la causa è stata assegnata al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale all'udienza del
12/9/2024 ha invitato le parti a dedurre circa la morte di parte degli attori prima dell'instaurazione del giudizio e a precisare le proprie conclusioni, trattenendo, conseguentemente la causa in decisione.
B. Questioni pregiudiziali.
Pregiudizialmente, si procede ad analizzare le questioni di rito, rispettivamente concernenti: la giurisdizione del giudice ordinario, la morte dei rappresentati prima della notifica dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva degli attori.
B.1. Con riguardo all'eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, gli argomenti spesi dalle parti si dividono circa la qualificazione giuridica della pretesa azionata in giudizio, in termini rispettivamente di retrocessione totale, (art. 46 d.P.R. n. 327/2001), o parziale (art.
47 d.P.R. n. 327/2001) dei fondi di cui si discute, lungo la cui distinzione è posta la ripartizione della giurisdizione tra g.o. (retrocessione totale) e g.a. (retrocessione parziale) (argomentando da Cass.,
sez. un., 16/5/2014, n. 10824, Cons. Stato, sez. II, 30/3/2020, n. 2159 e Cons. Stato, sez. IV,
30/8/2024, n. 7317
).
Parte attrice ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 46 in ragione della mancata realizzazione della specifica opera che aveva, in origine, giustificato la dichiarazione di pubblica utilità, ossia un riformatorio minorile, ritenendo che non sarebbe sufficiente ai fini dell'art. 47 la costruzione di opera adibita al diverso fine di caserma, prima, e campo profughi, poi.
Di contro, i convenuti Demanio e Comune hanno sostenuto la qualificazione in termini di retrocessione parziale in considerazione dell'effettiva costruzione di una struttura adibita ad uso pubblico, ancorché difforme da quello originariamente pianificato.
In vero, nessuna delle due opposte letture trova decisivo riscontro negli atti di causa, da cui emerge che il trasferimento dei fondi di cui si discute è avvenuto in forza di contratti di compravendita, come risulta da copia dei decreti emessi dal Giudice tavolare di TR, con cui è stata trasferita la proprietà dei predetti beni (cfr. doc. n. 2 di Demanio e n. 1 di Comune) e dalla stessa lettura degli estratti del libro fondiario prodotti da parte attrice (cfr. doc. 16 di parte attrice).
Tale circostanza, impone di considerare la pretesa restitutoria azionata da parte attrice in termini di diritto soggettivo, posto che si oppone ad un acquisto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi