Trib. Nola, sentenza 06/06/2024, n. 1310
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Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 06 giugno 2024 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N. 3200/2020
- 3529/2020 sezione Lavoro e Previdenza ad oggetto:
opposizione cartella esattoriale
TRA
AM IO rappresentato e difeso dall'avvocato luliano Luca e avvocato Paolo Bottiglieri
presso cui domicilia in Aversa alla via Nobel Palazzo Marianna
Opponente
CONTRO
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri in persona del l.r.p.t. con sede legale in
Roma alla via Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 4 e rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe
Mazzarella presso il cui studio domicilia in Aversa alla via Pisacane n. 1
Opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Cerrone Agenzia delle Entrate-Riscossione
presso cui domicilia in Orta di Atella alla via Dei Gelsi n. 4 e avvocato Ciro Barone presso cui
domicilia in Sant'Anastasia al Corso Umberto I° n. 23
Altro opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con due ricorsi depositati il 08.06.2020 e il22.06.2020 riuniti in corso di causa il ricorrente
proponeva opposizione avverso due cartelle esattoriali notificategli per il pagamento, in favore
della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri (CIPAG), delle somme ivi indicate a
titolo di contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2014 e 2015 e dell'anno 2016
deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria per difetto dei presupposti richiesti dall'art.8 1.
n.236/90, posto che egli opponente, pur iscritto all'Albo, non aveva esercitato in via continuativa
e prevalente l'attività libero-professionale di geometra negli anni in discorso per aver lavorato
come lavoratore dipendente presso una società con regolare versamento dei contributi
previdenziali all'INPS. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed
onorari di lite.
Si costituiva in Giudizio la Cassa Geometri la quale si opponeva alla domanda ritenendola del
tutto infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con propria memoria articolata e
chiedeva il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo e sentenza letta in
udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in
ambito giurisprudenziale, della c.d." ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria, non è
tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando
disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur logicamente subordinata alle altre sia più evidente e rapidamente
-
risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost., il
quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma
come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della
parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr: in questo senso Cass civ sez
un. Del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione
"nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
più agevole anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare
preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie l'odierno ricorrente ha opposto due cartelle
esattoriali emesse per il pagamento del contributo "minimo" preteso dalla Cassa opposta per gli
anni, dal 2013 al 2014 e per l'anno 2016 in cui egli è stato pacificamente iscritto all'Albo dei '
Geometri, senza tuttavia avere esercitato la relativa attività libero professionale;
a tal fine ha
dedotto la violazione dell'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri che dispone: < l'esercizio delle
libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto, può
dare secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione..... >>, nonché
dell'art. 8 della legge n.236/90 che alla data della entrata in vigore della predetta prevedeva la non
obbligatorietà dell'iscrizione ed al versamento dei contributi in difetto anche di uno dei requisiti
fissati dal comitato dei delegati della stessa cassa: intestazione di partita IVA e reddito
professionale di un certo importo Aggiungeva, inoltre, sempre in virtù della disposizione
normativa innanzi indicata, che l'iscrizione al regime previdenziale di categoria era subordinato
all'esercizio della libera professione con carattere di continuità.
Ritiene questo giudicante che il requisito della c.d. "continuità professionale" non sia più richiesto
per l'imposizione contributiva in argomento, a decorrere dall'entrata in vigore degli artt. 1 e 3 del
D.Lgs. n. 509/94 e per effetto delle modifiche statutarie e regolamentari di cui si è detto.
Invero, attraverso il decreto legislativo n. 509/94 ha trovato attuazione la legge-delega n. 537 del
1993, ed il principio ivi sancito della privatizzazione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza,
ai quali è stata riconosciuta la possibilità di operare nelle forme dell'associazione o fondazione
"
....con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme
restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti..." (cfr. art. 1,
comma 33, lett. a), punto 4 I. n.537/93).
Per effetto di tale evoluzione legislativa, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti è divenuta Fondazione di diritto privato, dotata di autonomia gestionale,
organizzativa e contabile In forza di detta trasformazione, ed a mente dell'art. 1, terzo comma, del
D.Lgs. 509/94, l'ente continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in favore delle
categorie di lavoratori e