Trib. Bari, sentenza 25/11/2024, n. 4605

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 25/11/2024, n. 4605
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4605
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4757/2020 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
Birardi e Monica Portaccio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'avv. Teresa Locuoco RESISTENTE nonchè
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giannini, giusta procura in atti RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.5.2020 la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, in qualità di addetta alle pulizie e con ulteriori mansioni, interrottamente dal 15.02.2019 al 22.05.2019 alle dipendenze della
[...]
dapprima e fino al 23.3.2019 senza alcun contratto e Controparte_3 regolare copertura assicurativa, successivamente con contratti a tempo


determinato ex. art. 31 II co. D.Lgs. 81/2015, dal 24.03.2019 al
27.03.2019 e 01.04.2019 al 22.5.2019, sottoscritti con una società di somministrazione lavoro interinale la in favore della CP_1 utilizzatrice . Controparte_3
Deduceva che per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 22.5.2019, veniva erroneamente inquadrata nel 5°- livello C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi
Confcommercio e pertanto chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, protrattosi ininterrottamente dal
15.02.2019 al 22.05.2019 e il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'inizio nel 4° livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi
Federalberghi Confcommercio del 30.11.2016, con condanna della
[...]
al pagamento della somma di € 4.302,08 in caso di Controparte_3 inquadramento nel 4° livello, ovvero in via subordinata al pagamento della somma di € 4.034,61 in caso di inquadramento nel livello 5° per il lavoro irregolare svolto dal 15.02.2019 al 23.03.2019, nonché condannare
, in solido con la Controparte_4 Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
6.449,02 ove inquadrata nel livello 5, ovvero in via subordinata al pagamento della complessiva somma di di € 11.989,18 in caso di inquadramento nel livello 4, ovvero, in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di € 11.098,17 in caso di conferma nel livello 5 del
C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi Confcommercio, oltre al versamento della maggiore contribuzione previdenziale, maturati dal
15.02.2019 al 22.05.2019.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 che affermava la infondatezza della pretesa e svolgeva nei confronti della domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere Controparte_3 manlevata in caso di condanna in favore della ricorrente a seguito dello svolgimento di mansioni diverse da quelle di cui ai contratti e di ore di lavoro non comunicati alla società di somministrazione, nonché ridurre in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., le somme richieste da parte ricorrente, compensandole con quelle superiori corrisposte dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_3 la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum, per poi concludere per il rigetto della domanda.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente per indeterminatezza del petitum. Controparte_3
La lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare agevolmente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto costitutive della pretesa azionata.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo degli atti ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva. La valutazione di tali elementi implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379
;
Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816;

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009;
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199). Solo in tal modo, infatti, può paventarsi
l'erosione del diritto di difesa del convenuto, lasciato nell'impossibilità di potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Ciò detto, il ricorso si palesa contenutisticamente idoneo a dare contezza di petitum e causa petendi sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda che consente un agevole apprezzamento delle coordinate di riferimento della pretesa azionata e, quindi, ex adverso, una difesa delle proprie ragioni che parte resistente non ha mancato di articolare in maniera diffusa. Infatti, la ricorrente ha indicato in ricorso l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, gli orari osservati, l'inquadramento rivendicato, gli emolumenti dei quali ritiene di essere creditrice e ha specificato il CCNL preso a riferimento per i calcoli, e, pertanto, deve disattendersi l'eccezione
di nullità sollevata dalla resistente società per asserita violazione del diritto di difesa.
Quanto al merito si osserva.
La presente questione attiene ad una fattispecie di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi D.Lgs. n. 81/2015 ad oggetto lavoro stagionale nel settore di ricezione turistica, con cui un'agenzia di somministrazione ( ) ha messo a disposizione CP_1 dell'utilizzatore (struttura ricettiva bed and breakfast di proprietà della resistente , lavoratori suoi dipendenti (parte ricorrente) Controparte_3 che hanno prestato la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, diverso dall'effettivo datore di lavoro che è, invece, il somministratore (art. 30, D.Lgs. n. 81/2015). I rapporti tra
i tre soggetti coinvolti sono regolati da due distinti contratti, un contratto commerciale tra il somministratore e l'utilizzatore e un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, con un regime di solidarietà ex art.
35, co. 2 D.Lgs. n. 81/15, secondo cui, utilizzatore e agenzia di somministrazione, sono responsabili in solido verso il lavoratore per quanto di sua spettanza sia a livello retributivo che contributivo.
Fatte queste premesse di ordine generale in relazione all'inquadramento normativo, l'analisi e la valutazione complessiva dei documenti versati in atti, gli esiti e le risultanze istruttorie, nonché il comportamento processuale della stessa ricorrente hanno dimostrato l'infondatezza
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