Trib. Siracusa, sentenza 17/09/2024, n. 804

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 17/09/2024, n. 804
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 804
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

N.R.G. 3554/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa M V, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3554/2019 tra
( ), nato a Catania il 24.09.1962 ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via De Curtis n. 30, rappresentato e difeso dell'avv. M E e dall'avv.
P A ed elettivamente domiciliato in Catania, via Menza n. 16, giusta procura in atti;

- ricorrente
contro
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in , con sede legale in , CP_1 CP_1
C.so Gelone n. 17, elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'avv. O F, dal quale è rappresentata e difesa, giusta deliberazione di incarico del
Direttore Generale del 23.10.2019 n. 698 e procura in atti;

-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2019, esponeva di aver svolto attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze dell' quale dirigente psicologo Controparte_1
Cont dal sin dal 1994. Precisava che, nel corso del rapporto di lavoro, l' convenuta aveva omesso di procedere all'aggiornamento della “indennità di esclusività” spettante al dirigente medico ai sensi dell'art. 5 CCNL di categoria dell'08.06.2000 e dell'art. 11 del C.C.N.L. del 06.05.2010 e che, soltanto all'esito delle richieste del ricorrente, aveva riconosciuto l'aggiornamento della suddetta indennità, facendo però decorrere l'anzianità di servizio dalla data del 5.1.2002.
1 Cont Nello specifico, il ricorrente deduceva che l' convenuta aveva errato nella ricostruzione dell'anzianità di servizio ai fini del calcolo dell'indennità di esclusività e dell'attribuzione della Cont fascia superiore, omettendo di considerare, come espressamente dichiarato dall' il periodo dall'01.01.2003 al 28.02.2005 (oltre che dall'8.1.2008 al 31.1.2008 e dal 21.12.2009 all'8.1.2020) durante il quale il ricorrente aveva fruito dell'aspettativa prevista per legge per poter svolgere le attività relative ad un assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena.
Ad avviso del ricorrente, invece, tale periodo è da ritenersi valido ai fini della progressione in carriera in virtù del disposto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 240/2010 secondo cui , nel caso di dipendenti pubblici in servizio presso amministrazioni pubbliche, l'assegno di ricerca di cui il dipendente è beneficiario comporta il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente medesimo.
A fondamento della domanda, inoltre, il ricorrente evidenziava che dalla normativa vigente doveva ricavarsi la sostanziale equiparazione degli assegni di ricerca alle borse di studio con la conseguenza che anche al caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il disposto di cui all'art. 6, comma 7 della l. n.398/89 che considera il periodo di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera nonchè del trattamento di quiescenza e previdenza, recitando testualmente:
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984,
n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
A sostegno di tale equiparazione richiamava la sentenza del TAR di Ancona n. 233 del 15.04.2016
e la sentenza del Consiglio di Stato n. 102/2012 che avrebbero equiparato, a determinate condizioni, la posizione dei titolari di borse di studio a quella dei titolari di assegni di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Cont Lavoro, l' di , al fine di vedere accertato il proprio diritto al riconoscimento del CP_1 periodo di aspettativa dall'01.01.2003 al 28.02.2005 nel calcolo dell'anzianità di servizio Cont quindicinale ai fini della corresponsione da parte dell' dell' “indennità di esclusività” allo stesso spettante, e per l'effetto ottenere la condanna dell' Controparte_1 al pagamento della somma di € 32.709,07, a titolo di differenze relative alla suddetta indennità per Cont il periodo dal 28.05.2010 al 31.10.2016;
in subordine, chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € 17.922,17, ritenendo che l'amministrazione resistente non avesse considerato nel calcolo dell'indennità di esclusività le annualità 2012, 2013 e 2014.
2
Con memoria difensiva depositata in data 16.11.2020 si costituiva l Controparte_3
contestando quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando la correttezza dei calcoli
[...]
eseguiti dall'amministrazione resistente che, in conformità alle prescrizioni di legge, aveva fissato la decorrenza dell'anzianità di servizio quindicinale, ai fini del passaggio alla relativa fascia retributiva, a decorrere dal 16.07.2012, non computando i tre periodi di aspettativa di cui il
aveva usufruito, tra cui quello compreso nel periodo dall'01.01.2003 al 28.02.2005. Pt_1
A sostegno della correttezza del proprio operato richiamava l'orientamento dell' secondo cui CP_4
il periodo di aspettativa per motivi personali – tale da intendersi quello fruito dal ricorrente nel periodo in contestazione, stante la mancata produzione di documentazione attestante l'effettivo svolgimento di attività relative ad un assegno di ricerca presso l'Università di Siena e la mancanza di prova dell'esclusività di carriera - interrompe il periodo di anzianità professionale utile ai fini ella indennità di esclusività e tale anzianità prosegue con il rientro in servizio al termine del periodo di aspettativa.
Contestava, poi, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in quanto riferibile esclusivamente al riconoscimento dei servizi pre-ruolo dei professori universitari e, come tale, non applicabile all'ipotesi in esame ove l'aspettativa è stata fruita dal ricorrente dopo l'assunzione alle dipendenze dell'ASP a tempo indeterminato.
Alla luce di tali considerazioni chiedeva, pertanto, il rigetto
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