Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022
e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 1° gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2837, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
EL SE, con l'avv. ANGELOZZI GIOVANNI,

- ricorrente -

E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 la parte ricorrente
EL SE ha chiamato in giudizio la parte convenuta INPS e –
1
premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 2 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia il Tribunale condannare l'INPS a corrispondere a LL IU E. 24.497,21
a titolo di ratei dell'assegno ordinario di invalidita' che vanno dall'1.10.2021 al
30.9.2024;
con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
La parte convenuta INPS è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter
c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni indicate appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182
;
Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777;
Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947
;
Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293;
Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898;
Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800;
Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186
;
Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410;
Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301;
Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796
;
Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560;
chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
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In ragione di quanto sopra, il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Occorre rammentare, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue
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