Trib. Messina, sentenza 31/12/2024, n. 2935

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 31/12/2024, n. 2935
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2935
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575 /2015 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 21 novembre 2024 , alla quale le parti hanno rinunciato all'assegnazione di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
DAGO SERRAMENTI S.R.L. (p. iva 02941440832), in persona del legale rappresentante pro tempore e LA GU CO (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Cinnera
Martino, giusta procura in atti, attori

contro

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A
(p. iva 02113530345), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maximilian Mairov, giusta procura in atti, convenuta e nei confronti di
ELROND NPL 2017 S.R.L. (p. iva 04880730264) e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Guerrera, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;

In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 04.02.2015, la GO TI s.r.l.
e, nella qualità di legale rappresentante e fideiussore, CO La ID, premesso di aver acceso, in data 12.02.2008, presso il Credito Siciliano S.p.a. (oggi Credit Agricole Italia S.p.a.), il rapporto di conto corrente n. 80005745 e sottoscritto, in data 26.06.2009, il contratto di finanziamento n. 60372, hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando la mancata redazione per iscritto dei contratti e l'illegittima applicazione ai rapporti bancari in oggetto di interessi ultralegali, determinati mediante il rinvio agli usi su piazza, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Hanno,
quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il fideiussore ha, altresì, allegato la violazione dell'art. 1957 c.c. Il Credito Siciliano S.p.a., costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 94.178,76, di cui € 65.545,43 derivante dalla scopertura determinatasi sul c/c n. 8005745 ed € 28.633,33 a titolo di omesso pagamento delle rate del finanziamento n. 60372.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio Elrond Npl 2017 s.r.l. e, per essa, la mandataria Cerved Credit Management S.p.a., quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146;
Cass. 10 novembre 2010, n. 22872);
anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”).
In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480;
Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579;
conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436;
Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969;
Tribunale Bari,
15.06.2016 n. 3333;
Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di
2 produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n.
5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543;
conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018,
n. 30822
). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta degli stessi, avendo la banca convenuta prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 8005745 del 29.05.2008 e del contratto di apertura di credito del 22.05.2009, nonché del contratto di finanziamento del
26.06.2009, recanti la firma del legale rappresentante della GO TI s.r.l., nei quali espressamente è, peraltro, riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto una copia del contratto e delle condizioni genenrali. Circostanze che, unitamente alla sottoscrizione non disconosciuta da parte attrice ed alla produzione degli altri documenti da parte della banca, conferma la validità ed efficacia della convezione sottoscritta. Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c.se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”;
con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del
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quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399;
Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo,
27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
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