Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 5

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 441/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. POMPONIO DOMENICA, presso il cui studio, con sede in ST,
alla Via Anna Magnani, n. è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE
E
(c.f. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1 1. Con ricorso depositato in data 06/06/2024, ha citato Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo la Controparte_1
pronuncia di una sentenza di separazione personale sulla base delle
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici più
dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, né è comparso personalmente alla udienza tenutasi dinanzi al
Giudice delegato. Per questo motivo, con ordinanza del 21/11/2024, ne è
stata dichiarata la contumacia, previa verifica della regolarità della
instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. All'udienza del 18/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai
sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la ricorrente ha ribadito di non volersi
riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza con il
marito.
4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non
necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio
per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente è
fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni della ricorrente, si evince che ormai si è verificata
una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo
stato, alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa
delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive
autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della
2
convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal 20.11.2024
(data di comparizione della ricorrente dinanzi al giudice relatore) fino ad
oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale
mostrato dai coniugi (l'una fermamente intenzionata ad insistere sulla
domanda di separazione e l'altro sostanzialmente disinteressato al
giudizio, come palesato dalla sua mancata costituzione), rivelatore della
ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé
evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo
matrimoniale e, pertanto, dell'impossibilità di ricostruire il nucleo
familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
[...] Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, occorre
rimarcare che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento dei
figli, in quanto entrambi maggiorenni.
3. Quanto alla casa familiare, sita in San Salvo, alla Via Trento e Trieste
n. 1, la ricorrente non ne ha chiesto l'assegnazione, evidenziando come
l'immobile sia stato donato dai genitori del resistente ai figli maggiorenni,
ma non ancora economicamente indipendenti, i quali continuano tuttora
ad abitarvi.
Ne consegue che nulla deve essere disposto al riguardo.
4. Relativamente alla richiesta della di imporre al marito un Parte_1
obbligo di contribuzione al proprio mantenimento, giova ricordare che
3
affinché il giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento,
devono concorrere tre presupposti (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19042;
Cass.
Civ. 18.09.2003 n. 13747
;
Cass. Civ. 08.08.2003 n. 11965;
Cass. Civ.
19.03.2003 n. 4039): a) la non addebitabilità della separazione al coniuge
nel cui favore viene disposto il mantenimento;
b) la mancanza per il
beneficiario di adeguati redditi propri;
c) la sussistenza di una disparità
economica tra i due coniugi.
Certamente il termine “reddito” è stato utilizzato nella sua accezione più
ampia. Il riferimento va, innanzitutto, al denaro, ma si intendono
comprese anche altre utilità differenti dal denaro, purché
economicamente valutabili (Cass. Civ. 03.10.2005 n. 19291;
Cass. Civ.
06.05.1998 n. 4543;
Cass. Civ. 30.01.1992, n. 961). A titolo
esemplificativo, il giudice dovrà tener conto anche dei beni immobili
posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito che essi hanno, sia
dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli
stessi;
dei crediti di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare;
dei
risparmi investiti o produttivi;
della disponibilità della casa coniugale
etc… (sull'argomento vedi Cass. Civ. 29.11.1990 n. 11523;
Cass. Civ.
20.02.1986 n. 1032
, Cass. Civ. 14.08.1997 n. 7630;
Cass. Civ. 04.04.1998
n. 3490).
Il parametro in base al quale bisogna valutare l'inadeguatezza dei redditi
propri di un coniuge è rappresentato dal tenore di vita goduto durante il
matrimonio. Ciò significa che "il giudice di merito deve anzitutto accertare
il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i
mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo
4 indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito
negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi