Trib. Napoli, sentenza 24/04/2024, n. 4389
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Testo completo
N. 2359/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2359/2021 Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi assegnata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
OR IO AL, c.f. [...], res.te in Marano di Napoli (NA), alla via Torre Caracciolo, 19, ed elett.te dom.to in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio del suo difensore avv. Paolo Minucci che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti. attore
E
GENERALI ITALIA S.p.A., C.F. 00409920584 e P. Iva
01333550323, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. Massimo Monacelli, nato a [...] il [...], e dott.
Turco Federico, nato a [...] il [...], con sede
legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “Assicurazioni Generali S.p.A.” nonché conferitaria del Ramo di Azienda Direzione per l'Italia della medesima ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in forza di atto di conferimento redatto per Notaio dr. Piergaetano
Marchetti in Milano del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. Andrea
De Costa in Milano del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via
San Tommaso D'Aquino n. 15, convenuta
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni: Come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali
d'udienza.
- 2 -
RO IS Antonio, premesso che il giorno 2 settembre 2019, alle ore 8 circa, in Napoli, alla via Marano Pianura, si trovava alla guida del proprio motoveicolo Honda SH targato DN 90509 e procedeva sulla propria destra a regolare andatura;
che, ad un tratto, dall'opposto senso di marcia, all'uscita di una curva, il conducente di un altro autoveicolo invadeva totalmente l'altrui sede stradale e si parava improvvisamente innanzi al motoveicolo condotto dal RO;
che, pertanto, quest'ultimo era costretto ad eseguire una manovra di fortuna per evitare la collisione con
l'autoveicolo, frenando e sterzando a destra, per effetto della quale perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo;
che
,immediatamente dopo il sinistro, il conducente dell'autoveicolo, anziché fermarsi per prestare soccorso, proseguiva la sua marcia senza dar modo di rilevare il proprio numero di targa;
che, in conseguenza del sinistro, l'attore riportava significative lesioni personali per le quali doveva far ricorso alle cure del Pronto
Soccorso del “C.T.O. Monaldi - Cotugno” di Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura II III IV metatarso” e ne disponevano il ricovero;
che in seguito, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, ove i medici gli diagnosticavano una “Pseudoartrosi in Esiti Frattura diafisaria II metatarsale piede dx” e lo sottoponevano ad un intervento chirurgico di osteosintesi con vite di tipo Herbert II al metatarso piede dx;
che, in ragione di tali lesioni, era stato degente ed inabile ed era guarito con il residuarsi di postumi invalidanti permanenti;
che, a causa delle lesioni personali riportate nell'incidente, aveva patito sofferenze psico-fisiche di particolare intensità;
che a causa delle conseguenze lesive riportate nel sinistro era stato costretto ad abbandonare in via definitiva
l'attività di istruttore di equitazione nonché preparatore di cavalli per l'attività agonistica,;
che la responsabilità del sinistro, stanti le suddette modalità, andava ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato;
che era stata inviata alle Generali Italia,
- 3 -
nella sua qualità di impresa designata per la regione Campania alla trattazione e definizione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ed alla Consap richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 283, 286 e 287 del d.lgs. 209/05;
tanto premesso citava in giudizio le Generali Italia per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti vinte le spese anche relative alla fase extragiudiziale e le competenze di lite con attribuzione .
Si costituiva la Generali Italia S.p.A. – Assicurazioni, la quale eccepiva la improponibilità della domanda e nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice.
Espletata la CTU e precisate le conclusioni il Giudice con ordinanza del 27.12.2023 resa a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito, va premesso che il più recente orientamento giurisprudenziale circa il concetto “ampio” di “sicurezza stradale”, è nel senso che per “sinistro stradale” è da intendersi non soltanto quell'incidente che produce obbligatoriamente lo scontro tra veicoli o il coinvolgimento di terze persone con lesioni alle stesse, bensì ogni situazione che “ecceda” dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, e che sia fonte di pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente del mezzo. Sulla scorta di tale interpretazione, dunque, La Suprema
Corte ha statuito che la presunzione di concorso di colpa è
“estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli” a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”. Inoltre sempre relativamente all'an debeatur, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei
- 4 -
natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308;
Cass. 10 giugno
2005, n. 12304). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere
"tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr.
Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso
a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità
- 5 -
di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2359/2021 Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi assegnata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
OR IO AL, c.f. [...], res.te in Marano di Napoli (NA), alla via Torre Caracciolo, 19, ed elett.te dom.to in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio del suo difensore avv. Paolo Minucci che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti. attore
E
GENERALI ITALIA S.p.A., C.F. 00409920584 e P. Iva
01333550323, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. Massimo Monacelli, nato a [...] il [...], e dott.
Turco Federico, nato a [...] il [...], con sede
legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “Assicurazioni Generali S.p.A.” nonché conferitaria del Ramo di Azienda Direzione per l'Italia della medesima ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in forza di atto di conferimento redatto per Notaio dr. Piergaetano
Marchetti in Milano del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione autorizzata dall'IVASS con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. Andrea
De Costa in Milano del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via
San Tommaso D'Aquino n. 15, convenuta
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni: Come in atti riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali
d'udienza.
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RO IS Antonio, premesso che il giorno 2 settembre 2019, alle ore 8 circa, in Napoli, alla via Marano Pianura, si trovava alla guida del proprio motoveicolo Honda SH targato DN 90509 e procedeva sulla propria destra a regolare andatura;
che, ad un tratto, dall'opposto senso di marcia, all'uscita di una curva, il conducente di un altro autoveicolo invadeva totalmente l'altrui sede stradale e si parava improvvisamente innanzi al motoveicolo condotto dal RO;
che, pertanto, quest'ultimo era costretto ad eseguire una manovra di fortuna per evitare la collisione con
l'autoveicolo, frenando e sterzando a destra, per effetto della quale perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo;
che
,immediatamente dopo il sinistro, il conducente dell'autoveicolo, anziché fermarsi per prestare soccorso, proseguiva la sua marcia senza dar modo di rilevare il proprio numero di targa;
che, in conseguenza del sinistro, l'attore riportava significative lesioni personali per le quali doveva far ricorso alle cure del Pronto
Soccorso del “C.T.O. Monaldi - Cotugno” di Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura II III IV metatarso” e ne disponevano il ricovero;
che in seguito, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, ove i medici gli diagnosticavano una “Pseudoartrosi in Esiti Frattura diafisaria II metatarsale piede dx” e lo sottoponevano ad un intervento chirurgico di osteosintesi con vite di tipo Herbert II al metatarso piede dx;
che, in ragione di tali lesioni, era stato degente ed inabile ed era guarito con il residuarsi di postumi invalidanti permanenti;
che, a causa delle lesioni personali riportate nell'incidente, aveva patito sofferenze psico-fisiche di particolare intensità;
che a causa delle conseguenze lesive riportate nel sinistro era stato costretto ad abbandonare in via definitiva
l'attività di istruttore di equitazione nonché preparatore di cavalli per l'attività agonistica,;
che la responsabilità del sinistro, stanti le suddette modalità, andava ascritta al conducente del veicolo rimasto non identificato;
che era stata inviata alle Generali Italia,
- 3 -
nella sua qualità di impresa designata per la regione Campania alla trattazione e definizione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ed alla Consap richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 283, 286 e 287 del d.lgs. 209/05;
tanto premesso citava in giudizio le Generali Italia per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti vinte le spese anche relative alla fase extragiudiziale e le competenze di lite con attribuzione .
Si costituiva la Generali Italia S.p.A. – Assicurazioni, la quale eccepiva la improponibilità della domanda e nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice.
Espletata la CTU e precisate le conclusioni il Giudice con ordinanza del 27.12.2023 resa a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito, va premesso che il più recente orientamento giurisprudenziale circa il concetto “ampio” di “sicurezza stradale”, è nel senso che per “sinistro stradale” è da intendersi non soltanto quell'incidente che produce obbligatoriamente lo scontro tra veicoli o il coinvolgimento di terze persone con lesioni alle stesse, bensì ogni situazione che “ecceda” dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, e che sia fonte di pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente del mezzo. Sulla scorta di tale interpretazione, dunque, La Suprema
Corte ha statuito che la presunzione di concorso di colpa è
“estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli” a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”. Inoltre sempre relativamente all'an debeatur, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei
- 4 -
natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308;
Cass. 10 giugno
2005, n. 12304). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere
"tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr.
Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso
a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità
- 5 -
di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la
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