Trib. Latina, sentenza 19/11/2024, n. 1273
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del
19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai seni dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2874/2021 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cerchione e Luca Parisella;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Giampiero Controparte_1
Proia;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 29.10.2021, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare che il dott. in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, Parte_1 quantitativo e temporale, nonchè continuativamente ed ininterrottamente, ha svolto mansioni superiori riconducibili alla qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale di Categoria “D” dal
01.09.2010 al 09.11.2014 e dal 01.08.2015 al 15.09.2019;
accertare il diritto del ricorrente alle differenze retributive come dedotto in giudizio, dichiarare la sussistenza del credito dallo stesso rivendicato e, per l'effetto, condannare la in persona CP_2 del l.r.p.t. al pagamento della complessiva somma di €45.030,83 al lordo comprensiva delle differenze retributive, dei ratei TFR, degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e degli importi relativi ai contributi previdenziali omessi come riportato negli allegati conteggi ovvero in quella diversa somma che risulterà dovuta e determinata in corso causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ordinare e condannare la , in persona del l.r.p.t., al versamento in favore del ricorrente CP_2 dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati;
condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente del TFR CP_2 adeguato all'effettivo livello professionale e all'adeguamento del livello contributivo.”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione sanitaria convenuta resistendo nel merito alle domande attoree di cui chiedeva l'integrale reiezione, con il favore delle spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare che, nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disciplina delle mansioni non è regolata dall'art. 2103 c.c., bensì dalle specifiche disposizioni, che si
discostano da quelle codicistiche, contenute nell'art. 52 d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico
Impiego).
Ed infatti, l'art. 2103 c.c. prevede il diritto alla promozione automatica del lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo.
Diversamente, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma, in ogni caso, comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. La norma prescrive, infatti, che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (temporanea assegnazione per obiettive esigenze di servizio), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico connessa alla qualifica superiore.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che: “In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento, il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte
e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore” (cfr. Cass. Sez. L 18808 del 7/08/2013 e n. 11615 del 13/05/2010).
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 25837 del 2007 hanno, peraltro, precisato che detto diritto sussiste anche nei casi in cui siano state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
I suddetti principi di diritto sono stati più ulteriormente ribaditi dalla S.C. con la sentenza n.
13579/2016 in cui si afferma: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni;
nella giurisprudenza è ormai principio acquisito la necessità di un giusto contemperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, anche nel caso che l'utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite”.
Ciò detto, va precisato, sempre in linea generale, che, sia nell'ipotesi di pubblico impiego sia in quella
d'impiego privato, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del
19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai seni dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2874/2021 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cerchione e Luca Parisella;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Giampiero Controparte_1
Proia;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 29.10.2021, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare che il dott. in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, Parte_1 quantitativo e temporale, nonchè continuativamente ed ininterrottamente, ha svolto mansioni superiori riconducibili alla qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale di Categoria “D” dal
01.09.2010 al 09.11.2014 e dal 01.08.2015 al 15.09.2019;
accertare il diritto del ricorrente alle differenze retributive come dedotto in giudizio, dichiarare la sussistenza del credito dallo stesso rivendicato e, per l'effetto, condannare la in persona CP_2 del l.r.p.t. al pagamento della complessiva somma di €45.030,83 al lordo comprensiva delle differenze retributive, dei ratei TFR, degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e degli importi relativi ai contributi previdenziali omessi come riportato negli allegati conteggi ovvero in quella diversa somma che risulterà dovuta e determinata in corso causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ordinare e condannare la , in persona del l.r.p.t., al versamento in favore del ricorrente CP_2 dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati;
condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente del TFR CP_2 adeguato all'effettivo livello professionale e all'adeguamento del livello contributivo.”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione sanitaria convenuta resistendo nel merito alle domande attoree di cui chiedeva l'integrale reiezione, con il favore delle spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare che, nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disciplina delle mansioni non è regolata dall'art. 2103 c.c., bensì dalle specifiche disposizioni, che si
discostano da quelle codicistiche, contenute nell'art. 52 d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico
Impiego).
Ed infatti, l'art. 2103 c.c. prevede il diritto alla promozione automatica del lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo.
Diversamente, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma, in ogni caso, comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. La norma prescrive, infatti, che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (temporanea assegnazione per obiettive esigenze di servizio), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico connessa alla qualifica superiore.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che: “In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento, il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte
e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore” (cfr. Cass. Sez. L 18808 del 7/08/2013 e n. 11615 del 13/05/2010).
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 25837 del 2007 hanno, peraltro, precisato che detto diritto sussiste anche nei casi in cui siano state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
I suddetti principi di diritto sono stati più ulteriormente ribaditi dalla S.C. con la sentenza n.
13579/2016 in cui si afferma: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni;
nella giurisprudenza è ormai principio acquisito la necessità di un giusto contemperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, anche nel caso che l'utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite”.
Ciò detto, va precisato, sempre in linea generale, che, sia nell'ipotesi di pubblico impiego sia in quella
d'impiego privato, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal
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