Trib. Salerno, sentenza 21/11/2024, n. 5542

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 21/11/2024, n. 5542
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5542
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 8555/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8555/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
DE SA AR, rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Infante e dall'avv. Catello Alfano, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Alfano in Nocera Inferiore (SA), alla via G. Matteotti n. 19;

ATTORE
E
IL MA, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo
Buono e dall'avv. AR Eboli, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Buono in Salerno, alla via XX Settembre n. 38;

CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 27.3.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota d'udienza del 11/3/2024;
per il convenuto, la nota d'udienza del 26/3/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2016, AR De OS conveniva in giudizio MA AN dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in ragione delle ingiurie rivoltegli dallo stesso in occasione alle operazioni peritali svoltesi in data 12.5.2011 nell'ambito di un giudizio civile incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, alle quali le odierne parti in causa partecipavano come consulenti tecnici di parte.
Esponeva che, in tali circostanze, il dott. AN offendeva la sua onorabilità professionale e proferiva nei suoi confronti frasi altamente ingiuriose che lo portavano, in data 26.5.2011, a sporgere formale querela per il reato di ingiuria aggravata.
Si instaurava così il giudizio penale recante R.G. n. 5/2013 dinanzi al Giudice di Pace di Cava de
TI (SA), che si concludeva con sentenza n. 16/2016 di assoluzione ex art. 530 c.p.p. del dott.
AN dal reato di ingiuria aggravata, non risultando il fatto più previsto dalla legge come reato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016.
Evidenziando di aver infruttuosamente inoltrato invito al dott. AN al fine di esperire il procedimento di negoziazione assistita in data 16.6.2016, AR De OS concludeva chiedendo che fosse accertata la condotta illecita del convenuto e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. ed ex art. 3 del d.lgs. n. 7/2016, quantificati nella somma di €
25.000,00, ovvero nella somma minore equitativamente determinata dal giudice adito, oltre rivalutazione e interessi.
Instava, altresì, per la condanna del convenuto, ex art .4, IV comma, lett. f) del d.lgs. n. 7/2016, al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 12.000,00, da destinarsi alla Cassa delle
Ammende, vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2017, si costituiva in giudizio MA AN, eccependo preliminarmente il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'illecito civile oggetto di contestazione.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti di causa prospettata dall'attore evidenziando che, in occasione delle operazioni peritali del 12.5.2011, era stato il dott. De OS ad assumere un atteggiamento ostile e a pronunciare nei suoi confronti ingiurie e minacce gravi, in relazione alle quali spiegava domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni subiti.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversa azione di risarcimento danni e, nel merito, per il rigetto della stessa.
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al ristoro dei danni subiti a seguito delle gravi minacce ricevute dal dott. De OS in occasione delle operazioni peritali del 12.5.2011, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di € 10.000,00, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Svolta l'istruttoria orale, con ordinanza del 5.8.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.3.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 5.4.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
verificata la mancata comunicazione della predetta ordinanza nei confronti del procuratore del convenuto, con
decreto del 1.7.2024 la parte veniva rimessa nei termini per il deposito, entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto, della comparsa conclusionale, così contestualmente concedendosi alle parti l'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali di replica.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione;
è invece infondata la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale per conto di parte convenuta.
Sotto tale profilo, infatti, va anzitutto evidenziato che la mera omessa reiterazione della domanda riconvenzionale formulata per conto del dott. AN in sede di comparsa conclusionale non appare idonea, di per sé sola, a denotare un contegno processuale volto a riscontrare in maniera inequivoca
l'abbandono della domanda in esame (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756), che deve pertanto essere esaminata nel merito.
In linea del tutto preliminare è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata per conto dell'odierno convenuto in merito alla domanda risarcitoria così formulata da parte attrice.
Più in particolare, i fatti oggetto di contestazione si verificavano in data 12.5.2011;
cionondimeno, deve darsi atto del fatto che il dott. De OS, con comparsa di costituzione datata 8.7.2013, e ritualmente depositata in vista dell'udienza del 9.4.2015, si costituiva parte civile nell'ambito del procedimento penale recante R.G.N. 5/2013 e R.G.N.R. incardinato dinanzi al Giudice di Pace di
Cava de' TI.
Alcun dubbio può porsi in merito all' idoneità di tale atto ad interrompere il corso della prescrizione
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27.7.2024, n. 21049;
Sez. III, 20.6.2024, n. 17113;
Sez. III, 6.4.2022,
n. 11190
): sicché, a seguito della sentenza di assoluzione dell'imputato depositata in data 21.3.2016,
l'odierno attore provvedeva a notificare tempestivamente l'atto di citazione nei confronti dell'odierno convenuto in data 12.9.2016.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte del dott.
AN.
Analogamente infondata risulta l'eccezione di prescrizione dedotta tempestivamente per conto di parte attrice in sede di udienza del 25.1.2017, ai sensi dell'art. 183, V comma c.p.c. ratione temporis applicabile, in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata per conto del dott. AN.
Sotto tale profilo, infatti, le parole contestate in capo al dott. De OS erano state pure asseritamente pronunziate in data 12.5.2011.
Sicché, tenuto conto dell'astratta rilevanza penale delle stesse, trattandosi di frasi asseritamente minacciose, alcun dubbio si pone in merito alla circostanza che, venendo in rilievo il termine prescrizionale previsto in sede penale di sei anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 610
c.p.
e 2947, III comma c.c., la domanda riconvenzionale veniva formulata tempestivamente, tenuto conto dell'epoca di deposito della comparsa di costituzione e risposta (4.1.2017).
Tanto premesso, occorre soffermarsi, nel merito, sulle frasi asseritamente ingiuriose oggetto di contestazione in questa sede.
Ebbene, il dott. De OS rilevava che l'odierno convenuto, in sede di operazioni peritali attinenti ad altro giudizio, relativamente al quale era stata nominata come C.T.U. la dott.ssa Anna Laura LI, in relazione alle lesioni patite dalla sig.ra Anna GI, quale c.t.p. dell'ente assicurativo evocato in giudizio, aveva proferito le seguenti frasi, dal tenore offensivo: “tu non conosci la differenza tra distorsione e distrazione;
tu non conosci la medicina;
tu sei un povero illuso;
tu sei un cretino;
tu sei cresciuto più nella pancia che nel cervello;
tu sei un abbuffato;
tu non sei che il misero borsaiolo di un professorucolo;
i concorsi che ho vinto io tu non sarai mai in grado di vincerli
”. Infine, rivolgendosi all'avv. Antonio NA, diceva: “avvocato, non capisco come fate a servirvi di consulenti come questi”.
Occorre quindi soffermarsi sulle risultanze probatorie del predetto procedimento penale, sulla scorta dei verbali d'udienza dibattimentali prodotti per conto di parte attrice e sottoposti al contraddittorio processuale: alcun dubbio può porsi in merito all'utilizzabilità di tali documenti quali prove “atipiche” all'interno del presente giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 1.2.2023, n. 2947;
Sez. III,
28.2.2023, n. 5947
).
Tanto, tra l'altro, anche tenuto conto che taluni dei testi escussi in quella sede erano chiamati a rendere testimonianza anche nel presente giudizio.
Più in particolare, l'avv. Antonio NA dichiarava che, alla sua presenza, a seguito della discussione medico-legale del caso sottoposto all'attenzione del C.T.U., il dott. AN rivolse all'odierno attore le seguenti espressioni: “Sei cresciuto più nella pancia che nella testa” e “a reggere la borsa di un professorucolo”. Di poi, visto che gli animi si stavano esacerbando, usciva dallo studio, invitando la propria assistita ad uscire fuori. Mentre stava accompagnando quest'ultima, sentiva che il dott. De OS si lamentava dicendo “credevo di essere venuto qui per un colloquio tra medici e non da sceriffi con la pistola nel far west”.
La sig.ra Anna GI rilevava
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