Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 75

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 75
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 75
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di TO Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5837 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1 [...]
, ivi elettivamente domiciliato alla via EL Santuario, n. 11, presso lo studio ELl' C.F._1
Avv. Rosamaria Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - cod. Controparte_1 fisc. , iv elettivamente domiciliata alla via V. Veneto, n. 36, presso lo C.F._2 studio ELl'Avv. Raffaella Nocerino, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla memoria difensiva di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese ELlo Stato con ELibera ELl'11.12.2020, di cui alla nota protocollo n. 2021/69/GP EL
09.01.2021 EL Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata.
RESISTENTE
E
il presso il Tribunale di TO Annunziata Controparte_2
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI:
Ricorrente: conclude per l'integrale accoglimento ELle richieste formulate da questa difesa e quindi per la conferma dei provvedimenti Presidenziali. Si disattendono sin d'ora tutte le ulteriori deduzioni di controparte comprese quelle che saranno formulate nelle note che parte resistente depositerà in atti. Con riserva di ogni ulteriore impugnativa, anche alla luce ELle eventuali difese ELla controparte.
Resistente: Rigettare la domanda EL ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di separazione di essi coniugi, con addebito di responsabilità alla moglie perché EL tutto infondata
e pretestuosa;
Assegnare la casa coniugale sita in TO EL CO alla via Sopra ai Camaldoli n.
7/F alla signora che la abiterà unitamente ai suoi figli;
Disporre l'affidamento CP_1
condiviso EL figlio minore regolando le modalità di visita;
Disporre, in riforma dei provvedimenti provvisori e urgenti stabiliti dal Presidente all'udienza EL 19.05.2021, in favore ELla resistente un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 in virtù di quanto dichiarato e prodotto in giudizio;
Disporre, in favore dei figli un assegno di mantenimento pari almeno ad €
300,00 cadauno o nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito EL ricorrente;
Porre a carico EL ricorrente tutte le spese di lite. Parte_1
P.M.: in data 21.10.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma ELle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 19.11.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito Controparte_1
a quest'ultima.
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in data 23.04.1998, in
TO EL CO (NA), con la resistente, dalla quale sono nati tre figli: , a TO EL Per_1
Per_ CO (NA) il 21.12.1998, a TO EL CO (NA) il 15.05.2003, e , a Pompei Per_2
(NA) il 03.09.2011.
Lamentando che la responsabilità ELla separazione era da addebitare al coniuge, ha Per_ chiesto l'affidamento congiunto dei figli allora entrambi minorenni, e , con Per_2 collocazione prevalente di questi presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, regolando il diritto di visita EL padre;
ha domandato, altresì, porsi a proprio carico un assegno mensile pari
a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% ELle spese mediche, ludiche e scolastiche, occorrenti per gli stessi.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta di Controparte_1 separazione spiegata ex adverso, di cui ha, tuttavia, chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito al marito, contestando le deduzioni di controparte e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti;
ha quindi chiesto adottarsi i seguenti ulteriori provvedimenti: affidamento condiviso ad ambedue i genitori dei figli minori, con collocazione privilegiata presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale e con regolamentazione EL diritto di visita EL padre;
obbligarsi il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento, in favore ELla moglie e dei figli minorenni,
nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito EL ricorrente”, nonché condannarsi il
Pinto al EL danno ex art. 2059 c.c.da liquidarsi in via equitativa”, oltre che a tutte le spese di lite.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale EL
19.05.2021, il Giudice ELegato dal Presidente, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso Per_ EL figlio ancora minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre,
a cui ha assegnato la casa coniugale, sita in TO EL CO (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli
n. 7/F;
inoltre, ha disciplinato il regime di frequentazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario e ha posto a carico EL ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento EL figlio Per_ minore e ELla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2 mediante il pagamento di una somma mensile pari, complessivamente, a Euro 400,00, oltre alla metà ELle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli;
ha incaricato, infine, i Servizi
Sociali di TO EL CO di assumere informazioni in ordine al contesto socio-familiare in cui Per_ il minore è inserito, ai rapporti EL predetto minore con entrambi i genitori e i relativi ambiti familiari.
Rilevata l'inammissibilità ELla domanda di risarcimento danni e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, alla udienza cartolare EL 10.7.2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal
22.7.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché formulasse le sue conclusioni.

2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dal ricorrente e cui ha aderito la resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale ELle parti stesse - ed in particolare dal negativo esito EL tentativo di conciliazione, esperito dal Giudice ELegato dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, e dalla richiesta di entrambi i coniugi di conseguire la separazione giudiziale con addebito a carico ELl'altro – sia dalla gravità ELle accuse che le parti hanno mosso nei confronti ELla controparte (violazione degli obblighi di assistenza, di feELtà e di coabitazione). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta EL tutto intollerabile la prosecuzione ELla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento ELla richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.

2.2. Le richieste di addebito non possono essere accolte.

2.2.1. In linea generale deve rilevarsi che, ai fini ELla pronunzia ELl'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento ELla sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità ELla separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e
l'intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente ELla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità ELla convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione EL fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto ELle modalità e frequenza dei fatti, EL tipo di ambiente in cui sono accaduti e ELla sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza ELla Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione ELla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità ELla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento ELla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa EL fallimento ELla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito
” (cfr. Cass. civ.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071;
in termini Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 14840 EL 27/06/2006).

2.2.2. Nella specie, il ricorrente ha
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