Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 295

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 295
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 295
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. 20769/2021

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA
in grado di appello, nella causa iscritta al n. 20769/2021 Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi assegnata in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
TRA

AD NU (C.F. [...]) elett.te domiciliato in Giugliano (NA) 80014, alla Via Cavour 4, presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Girolamo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- APPELLANTE
E

GENERALI ITALIA S.p.A. (P. IVA 00885351007) nella qualità di
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona del l.r.p.t., con sede legale in
Mogliano Veneto (Tv), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cioppa, con studio in Milano, alla Via E. Besana n. 9 e in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 – isola 1 – Centro Direzionale, giusta procura in atti;

- APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3067/2021 - lesione personale. Conclusioni: Come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello, EO UE, conveniva in giudizio la Generali Italia n.q. FGVS, per la riforma della sentenza
n. 3067/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona del GOP D'Antuono, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 05.02.2021. All'uopo precisava che con atto con atto di citazione notificato in data 13.01.2016, conveniva al giudizio del Giudice di Pace di Napoli, Generali Italia Spa - G.F.G.V.d.S., esponendo che:
in data 28/05/2015, verso le ore 20.30 circa, in Napoli, procedeva alla guida di una bicicletta, percorreva in Napoli la via Amerigo Vespucci, accostato a destra, allorquando nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, un veicolo proveniente da tergo, aveva un eccessivo accostamento a destra, urtando la bicicletta alla parte laterale sinistra, sospingendola al suolo, unitamente al suo conducente. Deduceva che dopo l'accaduto il conducente dell'autoveicolo investitore non si fermava, non prestava soccorso, dileguandosi e non fu possibile rilevare la targa e identificare il suo conducente, né dall'istante, né dalle persone presenti sul luogo. Esponeva altresì che nell'accaduto aveva subito lesioni fisiche e, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva il risarcimento a Generali Italia spa - F.G.V.d.S. nonchè alla Consap spa, che non formulavano offerte. Concludeva, pertanto, chiedendo di: - dichiarare la domanda proponibile;
- dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento;
- condannare Generali Italia SpA - G.F.G.V.d.S., in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni alla persona nella misura provata, oltre rivalutazione, interessi, vittoria di spese e competenze di lite
”. Si costituiva Generali Italia S.p.a., impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Raccolta la prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico legale, all'udienza del 21.09.2020 la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 3067/2021 il Giudice di
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Pace di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese processuali. Di tale sentenza l'appellante chiedeva la riforma per essere la stessa affetta da “errore - equivoco in violazione dell'art. 116 c.p.c. per la non corretta valutazione degli atti processuali acquisiti” e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.mo Tribunale, accertati e riconosciuti i fatti esposti, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - accogliere l'appello, riformando la sentenza del Giudice di Pace, come richiesto nel presente atto;
- disporre, ove ritenuto, la rinnovazione della Ctu, ai fini della verifica del nesso di causalità fra l'evento e la lesione timpatica subita dall'appellante in considerazione dei rilievi critici ed osservazioni svolte sia in primo grado che con il presente atto di appello;
- dichiarare la proponibilità della domanda;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento;
- condannare Generali Italia spa - GFGVDS in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni a persona subiti dalla parte appellante nella misura di €. 3.847,00 o, in alternativa nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare parte appellata alle spese ed al compenso legale del I e II grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario
”. Si costituiva la società Generali Italia S.p.a. eccependo l'inammissibilità del proposto appello;
nel merito insisteva per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza appellata. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. In via preliminare, l'appello è ammissibile perché risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, si da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
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formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502). Nel merito, risulta depositato nel fascicolo di primo grado, un esposto indirizzato alla Comando Carabinieri di Napoli in cui parte appellante dichiarava che “in data 28 maggio 2015 in Napoli, via Vespucci, altezza edificio Agenzia delle Entrate, verso le ore 20:00-20:30 circa, mentre ero alla guida della mia bicicletta con mio cugino IO EZ e un altro amico, AT NE, ero investito da una auto scura in corsa diretta verso San Giovanni. L'auto non si fermava a soccorrermi e nessuno di noi ha preso la targa. Nell'accaduto mi ferivo ed il giorno dopo sono stato all'ospedale. Vi allego il referto”. Inoltre, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308;
Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla
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vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela
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