Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 2
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Successivamente all'udienza del 08/01/2025, alle ore compaiono i procuratori delle parti l'Avv. Elisa Casini in sostituzione NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la
Dott.ssa FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Alessandra
Alberti, che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Casini rileva che è stata depositata documentazione attestante la permanenza nel sistema della ricorrente. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.

TRIBUNALE DI MASSA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 140/2023 promossa da:
SS ZI NA assistito dall'Avv. NASO DOMENICO
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CONTRO
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO assistito dalla Dott.ssa
FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO RI ET, insegnante “precaria”, chiedeva il riconoscimento del bonus carta docenti in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
****
I - MANCATA ALLEGAZIONE DELLA PROCURA ALLE LITI
Parte convenuta all'udienza del 19/05/2023 ha eccepito la mancata presenza nel fascicolo del ricorrente del mandato alle liti.
In realtà l'atto in questione è stato depositato come allegato al ricorso.
La procura, priva della autenticazione autografa da parte del difensore, è stata tuttavia sottoscritta digitalmente dal medesimo, che così ha assunto la paternità dell'atto processuale nella sua interezza, compresa la certificazione relativa alla firma del mandante.
II - DIFETTO DI IUS POSTULANDI
Parte resistente ha eccepito la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte ricorrente in quanto il predetto, essendo dipendente del Ministero dell'istruzione e della ricerca a tempo indeterminato, in particolare docente di
SCUOLA SECONDARIA II GRADO attualmente in distacco sindacale, non potrebbe patrocinare cause avverso l'amministrazione datrice di lavoro, così come disposto dall'art. 1, comma 56 bis L. n. 662/1996. Tale eccezione non soggiace alla decadenza di cui all'art. 416 cpc, riguardando un vizio rilevabile d'ufficio.
L'accoglimento della eccezione risulterebbe assorbente rispetto all'esame di ogni altra questione prospettata dalla
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ricorrente poiché comporterebbe la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente.
Anzitutto deve rilevarsi come l'eventuale sussistenza di un motivo di incompatibilità tra l'assunzione della difesa della ricorrente ed il rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto non comporterebbe alcuna conseguenza sulla validità degli atti posti in essere dal legale in assenza di specifiche disposizioni che sanzionino con la nullità gli atti compiuti dall'avvocato che operi in violazione di norme relative ad incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubblica e l'esercizio professionale.
Infatti sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che sanzionabili sul piano disciplinare non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione” (Cass. civ. Sez. Unite,
18/04/1988, n. 3034;
Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2017, n.

29462;
Cass. civ. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5035
.
Inoltre, l'eccezione pare infondata.
L'art. 3 del RdL n.1578/33, tuttora vigente, non prevede alcuna limitazione in relazione alle materie o alla natura e/o qualità delle parti del procedimento per l'esercizio della professione forense dell'avvocato che sia nel contempo anche professore universitario o di scuola secondaria.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26016 del 17/10/2018: … tale provvedimento (art. I, comma 1 de della I. n.339/2003, ndr) il legislatore ha ripristinato il divieto originariamente previsto in capo ai dipendenti pubblici richiamando i limiti sanciti dal R.D. n.1578/1933 ("...restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto - legge 27 novembre 1933,
n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
3
1934, n.36, e successive modificazioni");
ha disapplicato
l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 della I. n.662/1996 che ammettevano la compatibilità tra la professione forense e lo status di pubblico dipendente, a condizione della trasformazione del rapporto d'impiego in part time ("Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis, e 57 della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati...");
ha mantenuto la deroga in favore dei docenti delle scuole superiori. Il punto dirimente degli effetti disapplicativi dell'art. 1, co.1 della
I. n.339/2003, sulla condizione dei "professori - avvocati", che la Corte d'Appello ha mancato di considerare, è, tuttavia, la mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del
d.lgs. n.662/1996, aggiunto all'originario provvedimento dalla
I. n.140/1997, il quale dispone che, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto
d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti. Il fatto che
l'art. 1 della I. n.339/2003 abbia mantenuto in vita il solo comma 58 bis della legge n. 662/1996, disapplicando i restanti commi, induce a ritenere che, nei residui casi in cui tuttora la legge consente l'esercizio della professione forense, ossia nel caso dei docenti delle università, degli istituti superiori e delle scuole secondarie, il legislatore abbia inteso conservare in capo alle amministrazioni di appartenenza un margine di 4 discrezionalità nella valutazione della possibile interferenza tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente. La previsione di tale limite di carattere generale contraddice, tuttavia, la conclusione, cui
è erroneamente pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale, l'eccezionale previsione di compatibilità per i docenti, che ha resistito a ogni riforma limitativa intervenuta in materia, implicherebbe l'esclusione di qual si
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voglia limitazione, anche qualora l'attività forense si eserciti in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica. Tale statuizione non si concilia, infatti, con il dettato dell'art. 1, co. 58 bis della I. n.662/1996, mantenuto in vigore dalla I. n.339/2003, a norma del quale permane, in capo agli organi scolastici, oltre che la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, altresì la facoltà di indicare le attività che interferiscono con i compiti istituzionali del docente. In conclusione, alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I.
n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense
a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001).>
Detta sentenza ha chiarito che l'insegnante di una scuola superiore può svolgere l'attività di difensore in cause proposte nei confronti di pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale può negarla in caso di rilevato conflitto di interessi.
Il difetto di
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