Trib. Trento, sentenza 01/10/2024, n. 892
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2712/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2712 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
RE LE (C.F. [...]) con l'Avv. ANTONIO ANGELINI e con l'Avv. CHIARA PALLAORO, per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
IA ON (C.F. [...])
ER AZ (C.F. [...]) con l'Avv. GIULIO ONI e con l'Avv. GIANNI ONI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: Regolamento confini – Violazione distanze legali ex artt. 873, 905 e 892 c.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 27-3-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “
1. accertare e dichiarare il confine tra le pp.ff. 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in P.T. 749 II C.C. Palù del Fersina e la p.ed. 71 in P.T.279 II nonché le pp.ff. 394/3, 393/1,
393/2, 390/2, 393/4, 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del Fersina, in corrispondenza dei confini catastali;
2. condannare i convenuti a demolire e rimuovere tutto ciò che invade la p.f. 393/3 nonché a demolire tutte le costruzioni e opere realizzate sulla p.ed. 71 in violazione delle distanze legali dal confine con la p.f. 393/3 e con la p.f. 380;
3. condannare i convenuti a rimuovere le piante di cirmolo e sorbo messe a dimora sulla p.ed. 71 a distanza dal confine con la p.f. 380 inferiore a quella legale;
4. condannare i convenuti a chiudere la veduta aperta sul lato sud dell'edificio p.ed.71 in violazione della distanza legale dalla p.f. 393/3;
5. respingere le domande dei convenuti, in quanto inammissibili e comunque infondate;
6. con vittoria di spese e compensi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, CNPA e Iva. In via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta in memoria 183 n. 2 c.p.c., con rigetto della prova per interpello e testi dedotta dai convenuti ed abilitazione comunque alla prova contraria sui capitoli avversari che venissero ammessi a mezzo dei testi indicati a prova diretta”;
per parte convenuta: “rigettare nel merito tutte le domande attoree;
Accertare e dichiarare i confini tra le proprietà pp.ff 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in PT 749 II C.C. Palù del Fersina dell'attrice con la p.ed 71 in PT 279 II e le pp.ff. 394/3, 393/1, 393/2, 390/2, 393/4 e 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del Fersina dei convenuti in conformità degli accordi di accertamento intervenuti ed in corrispondenza dei segni e cippi di confine esistenti indicati nella planimetria all. 3 per come recepiti nella procedure di rimappatura catastale in coso di elaborazione;
In via riconvenzionale subordinata: A) Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il terrapieno/terrazza dovesse risultare occupante parte del fondo attoreo p.f. 393/3, si chiede che ai sensi dell'art. 938 cod. civ venga attribuita ai convenuti la proprietà della porzione di fondo eventualmente occupato, aggregandola alla loro p.ed 71;
B) conseguenzialmente si chiede che l'attrice venga condannata a rifondere i convenuti di ogni onere connesso e conseguenziale all'applicazione del disposto dell'invocato art. 938 c.c. sia per indennizzo che per eventuali e cointestati danni;
C) nella ulteriore denegata ipotesi di accertamento del confine in posizione diversa da quella coincidente con la ceppaia dell'olmo a valle del maso a confine con la p.f 393/3 dell'attrice e di accoglimento delle domande attoree di demolizione e arretramento, condannare l'attrice a rifondere ai convenuti le spese delle predette demolizioni e ricostruzioni oltre al risarcimento del maggior danno da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria. Si chiede il rinnovo della CTU e l'ammissione di prova per interpello e testi dirette e contrarie dedotte e formulate nelle memorie ex art 183 cpc n. 2 dd 21.12.2020 e n. 3 dd 12.01.2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietaria delle pp.ff. 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in P.T. 749 II C.C.
Palù del Fersina, confinanti con quelli di proprietà dei convenuti sub p.ed. 71 in P.T. 279
II e sub pp.ff. 394/3, 393/1, 393/2, 390/2, 393/4, 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del
Fersina;
-che i confini sono diventati incerti a seguito di sconfinamenti ad opera dei convenuti,
i quali, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio di loro proprietà sulla p.ed. 71, hanno costruito una terrazza in muratura (non aggetto) con violazione della distanza legale di 5 metri dal confine con la p.f. 393/3 e un manufatto che viola la distanza legale dal confine con la p.f. 380;
hanno messo a dimora pianta di cirmolo, pino ad alto fusto
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che cresce oltre il 1800 metri in altezza, e una piana di sorbo, che può giungere sino a 12 metri, in violazione delle distanze dal confine con la p.f. 380 ex art. 892, comma 1, n. 1 o
n. 2, c.c.;
infine, hanno aperto veduta sul lato sud est della p.ed. 71 in violazione della distanza di 1,5 metri dalla p.f. 393/3;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dei confini delle particelle meglio precisate in atti in corrispondenza dei confini catastali;
la condanna dei convenuti alla demolizione delle costruzioni e opere realizzate sulla p.ed. 71, alla rimozione delle piante
e alla chiusura della veduta.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano che:
-i confini fra le proprietà sono storicamente segnati da antichi olmi e termini lapidei, come peraltro definiti, quanto in specie al confine tra la p.f. 393/3 e la p.ed. 71, con il padre e dante causa dell'attrice, CO LL, nell'anno 2002 alla presenza di testimoni, nonché come oggetto di misurazione nel contraddittorio con la stessa attrice nell'anno
2008 e, infine, nell'anno 2010 a mezzo di rimappatura catastale;
-la terrazza contestata è un terrapieno insistente sulla proprietà dei convenuti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento edilizio attuativo della normativa provinciale (Delibera
Giunta n. 2023 del 3-9-2010) i muri di sostegno di terrapieni potendo essere realizzati a confine ove inferiori a 1,5 metri di altezza, in subordine invocando la disciplina di cui all'art. 938 c.c.;
-il nuovo manufatto consiste in una legnaia, volume pertinenziale costruito nel rispetto del Regolamento di attuazione del PRG del Comune di Palù del Fersina a 1,8 metri dal confine;
-la domanda di rimozione delle piante è infondata in quanto i due fondi sono separati da una palizzata in legno e, quindi, da un muro divisorio;
-la finestra contestata è posizionata a circa due metri di distanza dal confine;
-le piante di olmo esistenti sulla p.f. 393/3 di proprietà attorea violano la distanza legale rispetto al fondo sub p.f. 393/2;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale,
l'accertamento dei confini fra le proprietà, anche in conformità agli accertamenti nel corso del tempo condivisi fra le parti;
in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell'attrice alla rimozione delle piante di olmo collocate in violazione dei confini e, ai
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sensi dell'art. 938 c.c., l'attribuzione ai convenuti della porzione di fondo attoreo eventualmente occupato dalla c.d. terrazza, con condanna dell'attrice alla rifusione degli oneri connessi e consequenziali al disposto di cui all'art. 938 c.c., oltre che delle spese per eventuali demolizioni e ricostruzioni.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (Relazione peritale dell'1-10-2022) e relativa integrazione (Supplemento C.T.U. del 19-7-2023) e, previa precisazione delle conclusioni in sede di udienza del 27-3-2024, sostituita con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione come da ordinanza del 23-4-
2024, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti conclusionali.
2. Sulla domanda di accertamento dei confini.
Oggetto di causa è la domanda delle parti volta al regolamento dei confini fra i rispettivi fondi ex art. 950 c.c. che ha quale presupposto necessario l'incertezza del confine e riveste natura ricognitiva, l'effetto recuperatorio, ove richiesto, costituendo conseguenza eventuale dell'accertamento del confine (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
4288 del 22/02/2011;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6148 del 30/03/2016).
Innanzitutto, vanno fatte proprie e condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate (Relazione peritale dell'1-10-2022;
Supplemento C.T.U. del 19-7-2023).
Le parti controvertono, in particolare, sul confine a delimitazione dei fondi p.ed. 71 e
393/2 p.f. dei convenuti, da un lato, e 393/3 dell'attrice, dall'altro lato.
In argomento i convenuti deducono la sussistenza di negozi di accertamento, insistendo nell'ammissione della prova orale articolata nella rispettiva seconda memoria istruttoria. I convenuti allegano che: nell'anno 2002 (in seguito all'acquisto dei fondi per cui è causa come da contratto del 19-4-2002, intavolato il 26-4-2022: doc. 2 att.) CO
LL, precedente proprietario e dante causa dell'attrice (proprietaria dei beni de quibus in forza di atto di donazione del 27-1-2012, intavolato il 3-2-2012: doc. 1 att.), avrebbe indicato il confine “nella parte a valle del vecchio maso, in corrispondenza di un gigantesco olmo visibile nelle predette fotografie all.1 (che venne poi abbattuto nel 2014 ma di cui rimane oggi la ceppaia)” asseritamente “allineato con altro cippo in pietra posizionato a confine tra la p.f. 393/3 dell'attrice e la p.f. 395”;
che nel 2009 le parti
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sarebbero giunte a nuova misurazione in contraddittorio del confine tra la p.f. 393/2 e la
p.f. 393/3 “con posizionamento di un picchetto attualmente presente come da foto all. 2 in corrispondenza del vecchio olmo ed esattamente coincidente con quello indicato nel
2002 dal
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2712/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2712 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
RE LE (C.F. [...]) con l'Avv. ANTONIO ANGELINI e con l'Avv. CHIARA PALLAORO, per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
IA ON (C.F. [...])
ER AZ (C.F. [...]) con l'Avv. GIULIO ONI e con l'Avv. GIANNI ONI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: Regolamento confini – Violazione distanze legali ex artt. 873, 905 e 892 c.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 27-3-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “
1. accertare e dichiarare il confine tra le pp.ff. 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in P.T. 749 II C.C. Palù del Fersina e la p.ed. 71 in P.T.279 II nonché le pp.ff. 394/3, 393/1,
393/2, 390/2, 393/4, 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del Fersina, in corrispondenza dei confini catastali;
2. condannare i convenuti a demolire e rimuovere tutto ciò che invade la p.f. 393/3 nonché a demolire tutte le costruzioni e opere realizzate sulla p.ed. 71 in violazione delle distanze legali dal confine con la p.f. 393/3 e con la p.f. 380;
3. condannare i convenuti a rimuovere le piante di cirmolo e sorbo messe a dimora sulla p.ed. 71 a distanza dal confine con la p.f. 380 inferiore a quella legale;
4. condannare i convenuti a chiudere la veduta aperta sul lato sud dell'edificio p.ed.71 in violazione della distanza legale dalla p.f. 393/3;
5. respingere le domande dei convenuti, in quanto inammissibili e comunque infondate;
6. con vittoria di spese e compensi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, CNPA e Iva. In via istruttoria, ammettere la prova per testi dedotta in memoria 183 n. 2 c.p.c., con rigetto della prova per interpello e testi dedotta dai convenuti ed abilitazione comunque alla prova contraria sui capitoli avversari che venissero ammessi a mezzo dei testi indicati a prova diretta”;
per parte convenuta: “rigettare nel merito tutte le domande attoree;
Accertare e dichiarare i confini tra le proprietà pp.ff 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in PT 749 II C.C. Palù del Fersina dell'attrice con la p.ed 71 in PT 279 II e le pp.ff. 394/3, 393/1, 393/2, 390/2, 393/4 e 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del Fersina dei convenuti in conformità degli accordi di accertamento intervenuti ed in corrispondenza dei segni e cippi di confine esistenti indicati nella planimetria all. 3 per come recepiti nella procedure di rimappatura catastale in coso di elaborazione;
In via riconvenzionale subordinata: A) Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il terrapieno/terrazza dovesse risultare occupante parte del fondo attoreo p.f. 393/3, si chiede che ai sensi dell'art. 938 cod. civ venga attribuita ai convenuti la proprietà della porzione di fondo eventualmente occupato, aggregandola alla loro p.ed 71;
B) conseguenzialmente si chiede che l'attrice venga condannata a rifondere i convenuti di ogni onere connesso e conseguenziale all'applicazione del disposto dell'invocato art. 938 c.c. sia per indennizzo che per eventuali e cointestati danni;
C) nella ulteriore denegata ipotesi di accertamento del confine in posizione diversa da quella coincidente con la ceppaia dell'olmo a valle del maso a confine con la p.f 393/3 dell'attrice e di accoglimento delle domande attoree di demolizione e arretramento, condannare l'attrice a rifondere ai convenuti le spese delle predette demolizioni e ricostruzioni oltre al risarcimento del maggior danno da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria. Si chiede il rinnovo della CTU e l'ammissione di prova per interpello e testi dirette e contrarie dedotte e formulate nelle memorie ex art 183 cpc n. 2 dd 21.12.2020 e n. 3 dd 12.01.2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietaria delle pp.ff. 380, 394/4, 381, 390/1, 393/3 in P.T. 749 II C.C.
Palù del Fersina, confinanti con quelli di proprietà dei convenuti sub p.ed. 71 in P.T. 279
II e sub pp.ff. 394/3, 393/1, 393/2, 390/2, 393/4, 393/5 in P.T. 666 II C.C. Palù del
Fersina;
-che i confini sono diventati incerti a seguito di sconfinamenti ad opera dei convenuti,
i quali, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio di loro proprietà sulla p.ed. 71, hanno costruito una terrazza in muratura (non aggetto) con violazione della distanza legale di 5 metri dal confine con la p.f. 393/3 e un manufatto che viola la distanza legale dal confine con la p.f. 380;
hanno messo a dimora pianta di cirmolo, pino ad alto fusto
pag. 2/26
che cresce oltre il 1800 metri in altezza, e una piana di sorbo, che può giungere sino a 12 metri, in violazione delle distanze dal confine con la p.f. 380 ex art. 892, comma 1, n. 1 o
n. 2, c.c.;
infine, hanno aperto veduta sul lato sud est della p.ed. 71 in violazione della distanza di 1,5 metri dalla p.f. 393/3;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dei confini delle particelle meglio precisate in atti in corrispondenza dei confini catastali;
la condanna dei convenuti alla demolizione delle costruzioni e opere realizzate sulla p.ed. 71, alla rimozione delle piante
e alla chiusura della veduta.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano che:
-i confini fra le proprietà sono storicamente segnati da antichi olmi e termini lapidei, come peraltro definiti, quanto in specie al confine tra la p.f. 393/3 e la p.ed. 71, con il padre e dante causa dell'attrice, CO LL, nell'anno 2002 alla presenza di testimoni, nonché come oggetto di misurazione nel contraddittorio con la stessa attrice nell'anno
2008 e, infine, nell'anno 2010 a mezzo di rimappatura catastale;
-la terrazza contestata è un terrapieno insistente sulla proprietà dei convenuti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento edilizio attuativo della normativa provinciale (Delibera
Giunta n. 2023 del 3-9-2010) i muri di sostegno di terrapieni potendo essere realizzati a confine ove inferiori a 1,5 metri di altezza, in subordine invocando la disciplina di cui all'art. 938 c.c.;
-il nuovo manufatto consiste in una legnaia, volume pertinenziale costruito nel rispetto del Regolamento di attuazione del PRG del Comune di Palù del Fersina a 1,8 metri dal confine;
-la domanda di rimozione delle piante è infondata in quanto i due fondi sono separati da una palizzata in legno e, quindi, da un muro divisorio;
-la finestra contestata è posizionata a circa due metri di distanza dal confine;
-le piante di olmo esistenti sulla p.f. 393/3 di proprietà attorea violano la distanza legale rispetto al fondo sub p.f. 393/2;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale,
l'accertamento dei confini fra le proprietà, anche in conformità agli accertamenti nel corso del tempo condivisi fra le parti;
in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell'attrice alla rimozione delle piante di olmo collocate in violazione dei confini e, ai
pag. 3/26
sensi dell'art. 938 c.c., l'attribuzione ai convenuti della porzione di fondo attoreo eventualmente occupato dalla c.d. terrazza, con condanna dell'attrice alla rifusione degli oneri connessi e consequenziali al disposto di cui all'art. 938 c.c., oltre che delle spese per eventuali demolizioni e ricostruzioni.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (Relazione peritale dell'1-10-2022) e relativa integrazione (Supplemento C.T.U. del 19-7-2023) e, previa precisazione delle conclusioni in sede di udienza del 27-3-2024, sostituita con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione come da ordinanza del 23-4-
2024, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti conclusionali.
2. Sulla domanda di accertamento dei confini.
Oggetto di causa è la domanda delle parti volta al regolamento dei confini fra i rispettivi fondi ex art. 950 c.c. che ha quale presupposto necessario l'incertezza del confine e riveste natura ricognitiva, l'effetto recuperatorio, ove richiesto, costituendo conseguenza eventuale dell'accertamento del confine (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
4288 del 22/02/2011;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6148 del 30/03/2016).
Innanzitutto, vanno fatte proprie e condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate (Relazione peritale dell'1-10-2022;
Supplemento C.T.U. del 19-7-2023).
Le parti controvertono, in particolare, sul confine a delimitazione dei fondi p.ed. 71 e
393/2 p.f. dei convenuti, da un lato, e 393/3 dell'attrice, dall'altro lato.
In argomento i convenuti deducono la sussistenza di negozi di accertamento, insistendo nell'ammissione della prova orale articolata nella rispettiva seconda memoria istruttoria. I convenuti allegano che: nell'anno 2002 (in seguito all'acquisto dei fondi per cui è causa come da contratto del 19-4-2002, intavolato il 26-4-2022: doc. 2 att.) CO
LL, precedente proprietario e dante causa dell'attrice (proprietaria dei beni de quibus in forza di atto di donazione del 27-1-2012, intavolato il 3-2-2012: doc. 1 att.), avrebbe indicato il confine “nella parte a valle del vecchio maso, in corrispondenza di un gigantesco olmo visibile nelle predette fotografie all.1 (che venne poi abbattuto nel 2014 ma di cui rimane oggi la ceppaia)” asseritamente “allineato con altro cippo in pietra posizionato a confine tra la p.f. 393/3 dell'attrice e la p.f. 395”;
che nel 2009 le parti
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sarebbero giunte a nuova misurazione in contraddittorio del confine tra la p.f. 393/2 e la
p.f. 393/3 “con posizionamento di un picchetto attualmente presente come da foto all. 2 in corrispondenza del vecchio olmo ed esattamente coincidente con quello indicato nel
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