Articolo 183 del codice ambientale

Art. 183.(Definizioni)1.Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a)"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b)"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
((6-bis.i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune))-------------AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". -------------AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006". ---------------AGGIORNAMENTO (131)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 1) che "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi". -------------AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".
Entrata in vigore il 16 giugno 2022

Sentenze483


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-07-31, n. 202402038
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti di gara·
    • annullamento di aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • art. 119 d.lgs. n. 36/2023·
    • autovincolo della pubblica amministrazione·
    • compatibilità con la normativa europea·
    • compensazione delle spese di lite·
    • disciplina del subappalto nel d.lgs. n. 36/2023·
    • esclusione da gara per mancanza di requisiti·
    • intermediari nella gestione dei rifiuti·
    • interpretazione del disciplinare di gara·
    • onere di vigilanza e controllo degli intermediari·
    • par condicio tra i concorrenti·
    • principio di proporzionalità e tassatività delle cause di esclusione·
    • requisiti di partecipazione alle gare d'appalto·
    • risarcimento del danno·
    • subappalto·
    • subappalto necessario

  • 2. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-01-24, n. 202300070
    Provvedimento:
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    • art. 192 d.lgs. 152/2006·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • contingibilità e urgenza·
    • ordinanza sindacale·
    • partecipazione procedimentale·
    • responsabilità per abbandono rifiuti·
    • rifiuti·
    • smaltimento rifiuti·
    • sottoprodotti e rifiuti·
    • violazione art. 7 l. 241/1990

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310961
    Provvedimento:
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    • accertamento incidentale della proprietà·
    • accessione·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 242 d.lgs. 152/2006·
    • art. 934 c.c.·
    • bonifica dei siti contaminati·
    • caratterizzazione del sito·
    • compensazione delle spese·
    • competenza del sindaco·
    • difetto di istruttoria·
    • giurisdizione del TAR·
    • inammissibilità del ricorso·
    • ordinanza sindacale·
    • principio di chi inquina paga·
    • proprietà dell'area·
    • ricorso per motivi aggiunti

  • 4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-05, n. 202400235
    Provvedimento:
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    • annullamento di decreto·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • direttive europee·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da finanziamento·
    • finanziamenti pubblici·
    • improcedibilità del ricorso·
    • motivi aggiunti·
    • ordinanza cautelare·
    • sostituzione di provvedimento·
    • valutazione di progetti·
    • violazione di normativa

  • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-20, n. 202300694
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • appalti pubblici·
    • art. 106 D.Lgs. 50/2016·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • giurisprudenza TAR·
    • incremento costi di smaltimento rifiuti·
    • principio di chi inquina paga·
    • principio di predeterminazione del corrispettivo·
    • proroga tecnica·
    • responsabilità dell'appaltatore·
    • revisione prezzi contrattuali·
    • varianti in corso d'opera
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