Articolo 227 del codice ambientale

Art. 227.
(rifiuti elettrici ed elettronici, ((rifiuti di pile e accumulatori,))rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

1.Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a)rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b)rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c)veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d)recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
((d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188)).
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016

Sentenze11

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