Articolo 196 del codice ambientale

Art. 196.(competenze delle regioni)1.Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
a)la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b)la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
c)l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d)l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
e)l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
f)le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione e di destinazione;
g)la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ((...));
h)la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
i)la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l)l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m)la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
n)la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o)la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p)l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parita' degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2.Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3.Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
Entrata in vigore il 31 maggio 2021

Sentenze151


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-14, n. 202310837
    Provvedimento:
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    • art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • concessione di autorizzazione ambientale·
    • concordato preventivo con cessione dei beni·
    • concorso di legittimazione passiva·
    • decreti regionali e ordinanze comunali·
    • decreto di omologa del concordato preventivo·
    • difetto di giurisdizione·
    • dismissione del sito industriale·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • legittimazione passiva·
    • principio "chi inquina paga"·
    • principio di precauzione·
    • procedura fallimentare·
    • responsabilità ambientale·
    • responsabilità del commissario liquidatore·
    • riconoscimento della legittimazione passiva della società in concordato preventivo·
    • rifiuti contenenti amianto·
    • rifiuti e bonifica·
    • rifiuti pericolosi·
    • ripristino dello stato dei luoghi·
    • smaltimento dei rifiuti·
    • sostituzione della legittimazione passiva·
    • violazione art. 97 Cost.

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202312163
    Provvedimento:
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    • biodigestore·
    • commissario straordinario·
    • competenza commissariale·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei rifiuti·
    • giubileo 2025·
    • interessi legittimi·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • piano di gestione dei rifiuti·
    • rito abbreviato c.p.a.·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • violazione del giusto procedimento

  • 3. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-01-22, n. 202400044
    Provvedimento:
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    • art. 124 d.lgs. 267/2000·
    • art. 29 c.p.a.·
    • autorizzazione unica·
    • conclusione positiva conferenza dei servizi·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di autorizzazione unica·
    • impianti di recupero rifiuti·
    • inammissibilità della domanda di autorizzazione·
    • pubblicazione all'albo pretorio·
    • termine decadenziale per ricorso·
    • violazione art. 15 e 16 l.r. 27/98·
    • violazione art. 208 d.lgs. 152/2006·
    • vizio del procedimento

  • 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300485
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 191 D.lgs. 152/2006·
    • autorizzazione integrata ambientale·
    • competenze amministrative·
    • conferenza di servizi·
    • discarica di rifiuti·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum·
    • inquinamento delle falde acquifere·
    • interessi legittimi·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio di legalità·
    • principio di precauzione·
    • principio di sussidiarietà·
    • progetto di bonifica·
    • tutela ambientale·
    • violazione delle direttive comunitarie

  • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-02-19, n. 202400424
    Provvedimento:
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    • affidamento legittimo·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • consumo di suolo·
    • diritto urbanistico·
    • discrezionalità amministrativa·
    • espropriazione·
    • pianificazione urbanistica·
    • riduzione del consumo di suolo·
    • tutela ambientale·
    • utilizzo dei fanghi in agricoltura·
    • violazione di norme urbanistiche
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