Articolo 3 ter del codice ambientale
Art. 3-ter.((Principio dell'azione ambientale))((1.La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.))
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-14, n. 202310837Provvedimento:Leggi di più...- art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006·
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