Articolo 272 del codice ambientale
Art. 272.(impianti e attivita' in deroga)1.L'autorita' competente puo' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonche', in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita', salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, puo' essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
2.Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorita' competente; e' fatto salvo il potere di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
3.Il gestore degli impianti o delle attivita' di cui al comma 2 presenta all'autorita' competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attivita', una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorita' competente puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere, per gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorita' competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente artico lo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attivita' puo' continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorita' competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:
a)in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
b)nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5.Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.
Note all'art. 272:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1989, n. 171.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.
2.Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorita' competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorita' competente; e' fatto salvo il potere di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
3.Il gestore degli impianti o delle attivita' di cui al comma 2 presenta all'autorita' competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attivita', una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorita' competente puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere, per gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorita' competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente artico lo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attivita' puo' continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorita' competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:
a)in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
b)nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5.Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.
Note all'art. 272:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1989, n. 171.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.