Articolo 206 bis del codice ambientale

Art. 206-bis. Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti1.Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a)vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;
b)provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c)analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d)provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e)controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
f)verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g)effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
g-bis) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108;
g-ter) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108;
g-quater) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108;
g-quinquies) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108;
h)verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221.
4.Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.
((4-bis.Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e' composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita' dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))5.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221.
6.All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a)e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Entrata in vigore il 23 settembre 2022

Sentenze15


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-06, n. 202310550
    Provvedimento:
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    • ARERA·
    • Codice dell'ambiente·
    • Competenza ARERA·
    • Competenza Regioni·
    • Competenza Stato·
    • Gestione rifiuti·
    • Impianti integrati·
    • Impianti minimi·
    • Impianti non integrati·
    • Metodo Tariffario Rifiuti·
    • Programma Nazionale Gestione Rifiuti·
    • Riparto competenze·
    • Sentenza Consiglio di Stato·
    • Sentenza TAR Lombardia·
    • Tariffe al cancello

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202310734
    Provvedimento:
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    • competenza di ARERA·
    • competenza statale e regionale·
    • concorrenza nel settore dei rifiuti·
    • diritti dei gestori dei rifiuti·
    • evidenza pubblica negli appalti·
    • gestione dei rifiuti organici (FORSU)·
    • impianti minimi·
    • metodo tariffario rifiuti (MTR-2)·
    • principio di concorrenza·
    • principio di lealtà istituzionale·
    • principio di legalità sostanziale·
    • principio di sussidiarietà·
    • programmazione dei rifiuti·
    • regolazione tariffaria dei rifiuti·
    • tariffe al cancello·
    • tutela ambientale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-06, n. 202310548
    Provvedimento:
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    • art. 198-bis d.lgs. 152/2006·
    • autorità di regolazione·
    • beni pubblici e libertà di impresa·
    • competenza in materia di rifiuti·
    • competenza regionale e statale·
    • congruenza delle tariffe·
    • delibera ARERA·
    • efficienza allocativa·
    • impianti di trattamento dei rifiuti·
    • minimi·
    • pianificazione della gestione dei rifiuti·
    • piani regionali di gestione dei rifiuti·
    • programmazione settoriale·
    • programmi nazionali per la gestione dei rifiuti·
    • regolazione dei costi·
    • regolazione delle tariffe dei rifiuti·
    • rigidità strutturale del mercato·
    • ripartizione delle competenze·
    • sostituzione di fonti normative·
    • tariffe al cancello·
    • usucapione di competenze·
    • valutazione ambientale strategica (VAS)

  • 4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2018-07-11, n. 201807723
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    • abrogazione dell'art. 235 del D.Lgs. n. 152 del 2006·
    • art. 206-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006·
    • attività di RIPA e RAEE·
    • Consorzi di raccolta e riciclo·
    • contributo per le funzioni di vigilanza e controllo sui rifiuti·
    • determinazione della base imponibile del contributo·
    • principio di ragionevolezza e parità di trattamento·
    • responsabilità estesa del produttore·
    • rinvio normativo statico·
    • riparto del contributo

  • 5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701078
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    • annullamento atti amministrativi·
    • annullamento decreto ministeriale·
    • art. 206 bis d.lgs. n. 152/2006·
    • carenza di motivazione·
    • chi inquina paga·
    • contributo per osservatorio nazionale sui rifiuti·
    • eccesso di potere·
    • modifica normativa·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di legalità·
    • principio di trasparenza·
    • responsabilità condivisa·
    • retroattività delle leggi·
    • soccombenza·
    • spese processuali·
    • violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione·
    • violazione degli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione·
    • violazione dei principi comunitari in materia ambientale·
    • violazione della l. 241/1990
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