Articolo 257 del codice ambientale

Art. 257.(bonifica dei siti)1.((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2.Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
3.Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
((4.L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015

Sentenze50


  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407414
    Provvedimento:
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    • accertamento della responsabilità·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • diritto ambientale·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giusto procedimento·
    • onere della prova·
    • ordinanza di rimozione dei rifiuti·
    • prova indiziaria·
    • responsabilità amministrativa·
    • spese di lite·
    • violazione art. 145 c.p.c.·
    • violazione art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • violazione art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006·
    • violazione art. 7 e 8 legge n. 241 del 1990·
    • violazione art. 90 c.p.·
    • violazione delle garanzie procedumentali

  • 4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-08, n. 202400332
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    • annullamento ordinanza·
    • art. 240 d.lgs. 152/2006·
    • art. 244 d.lgs. 152/2006·
    • art. 250 d.lgs. 152/2006·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • carenza di istruttoria·
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    • responsabilità amministrativa·
    • sospensione provvedimento·
    • spese giudizio·
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    • tutela della privacy·
    • unione a fini di bonifica

  • 5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400638
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    • art. 240 d.lgs. 152/2006·
    • art. 245 d.lgs. 152/2006·
    • bonifica dei siti contaminati·
    • conferenza di servizi·
    • giurisprudenza in materia ambientale·
    • misure di messa in sicurezza di emergenza·
    • misure di prevenzione·
    • misure di riparazione·
    • norme in materia di rifiuti·
    • onere probatorio·
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    • responsabilità ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale
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