Articolo 14 del codice ambientale
Art. 14.(Consultazione)1.L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a)la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b)la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c)una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d)l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e)i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f)l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2.Entro il termine di ((quarantacinque giorni)) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3.In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
a)la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b)la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c)una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d)l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e)i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f)l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2.Entro il termine di ((quarantacinque giorni)) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3.In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-05-26, n. 202301746Provvedimento:Leggi di più...- Deliberazioni Consiglio Comunale·
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2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300214Provvedimento:Leggi di più...- affidamento legittimo·
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3. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300712Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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4. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-05-29, n. 202301779Provvedimento:Leggi di più...- Ammissibilità ricorso·
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5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-09, n. 202404153Provvedimento:Leggi di più...- convenzioni interambito·
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- legittimazione ad intervenire·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- partecipazioni societarie pubbliche·
- razionalizzazione delle partecipazioni societarie·
- ricorsi per motivi aggiunti·
- sindacato del giudice amministrativo·
- tariffe per i servizi idrici·
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- vincolo di scopo istituzionale