Articolo 4 del codice ambientale
Art. 4. Finalita'1.Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
((112))a)della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b)della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privatic)della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
3.La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4.In tale ambito:
((112))a)la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b)la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).c)l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
--------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((112))a)della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b)della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privatic)della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
3.La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4.In tale ambito:
((112))a)la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b)la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).c)l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
--------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-28, n. 202407281Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di sentenza T.A.R.·
- domanda risarcitoria·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- interpretazione delle norme urbanistiche·
- legittimità degli atti amministrativi·
- piano di governo del territorio (PGT)·
- risarcimento del danno·
- scelta discrezionale dell'ente locale·
- spese processuali·
- termine perentorio·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- variazione urbanistica
2. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-16, n. 202400065Provvedimento:Leggi di più...- aree sensibili·
- autorizzazione ambientale integrata (AIA)·
- autorizzazione unica ambientale (AUA)·
- carenza di interesse a ricorrere·
- compatibilità con gli obiettivi dell'accordo di programma·
- conferenza dei servizi·
- depurazione industriale·
- direttiva 2010/75/UE·
- direttiva 91/271/CEE·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- IPPC 6.11·
- limiti di emissione delle sostanze pericolose·
- migliori tecniche disponibili (BAT)·
- monitoraggio qualitativo degli scarichi·
- regime autorizzativo provvisorio·
- regolamento di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura·
- sostituzione dei provvedimenti autorizzativi·
- trattamento delle acque reflue·
- violazione delle direttive comunitarie
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400142Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera di modifica del piano urbanistico·
- compatibilità con la normativa ambientale·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- pareri condizionati degli uffici comunali·
- procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)·
- proporzionalità e ragionevolezza delle ingerenze nella proprietà privata·
- questione di legittimità costituzionale·
- tutela del diritto di proprietà·
- vincolo preordinato all'esproprio
5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-30, n. 202302538Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera comunale·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- sospensione del procedimento·
- valutazione ambientale strategica (V.A.S.)·
- variante al P.G.T.