Articolo 918 del codice dell'ordinamento militare
Art. 918. Revoca della sospensione1.La sospensione e' revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a)se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;b)in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non e' sottoposto a procedimento disciplinare di stato;c)se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;d)se il militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.2.Rimane ferma la potesta' di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
a)se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;b)in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non e' sottoposto a procedimento disciplinare di stato;c)se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;d)se il militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.2.Rimane ferma la potesta' di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-24, n. 202416564Provvedimento:Leggi di più...- art. 915 cod. proc. amm.·
- art. 917 cod. ord. mil.·
- art. 919 cod. ord. mil.·
- diritto alla riammissione in servizio·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- mobbing·
- ordinanza cautelare·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento penale per fatti di eccezionale gravità·
- risarcimento del danno·
- sindacato sulle valutazioni amministrative·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- sospensione precauzionale facoltativa·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-12, n. 202414236Provvedimento:Leggi di più...- condanna penale·
- discrezionalità amministrativa·
- interdizione temporanea dai pubblici uffici·
- misure cautelari·
- pena accessoria·
- principio di proporzionalità·
- procedimento penale·
- revoca della sospensione·
- sospensione condizionale della pena·
- sospensione facoltativa·
- sospensione obbligatoria·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- tutela del prestigio dell'amministrazione
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-09-17, n. 202404993Provvedimento:Leggi di più...- art. 2087 c.c.·
- art. 20 legge 31 luglio 1954, n. 599·
- art. 27 Costituzione·
- art. 919 comma 3° C.O.M.·
- danno biologico·
- danno esistenziale·
- danno morale·
- demansionamento·
- misure cautelari·
- presunzione di non colpevolezza·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- procedimento penale·
- revoca retroattiva della sospensione·
- risarcimento danni·
- sospensione dal servizio·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-20, n. 202208951Provvedimento:Leggi di più...- art. 1394 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 4 l. n. 97/2001·
- art. 918 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 922 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 96 d.P.R. n. 3/1957·
- diniego di ricostruzione della carriera·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- interpretazione art. 921 d.lgs. n. 66/2010·
- oscuramento delle generalità·
- prescrizione del reato·
- principio di specialità delle norme·
- principio tempus regit actum·
- ricostruzione della carriera·
- sospensione disciplinare·
- sospensione precauzionale dal servizio·
- tutela dei diritti e dignità delle parti·
- violazione art. 24 Cost.·
- violazione art. 7 c.p.a.