Articolo 1059 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1059. Avanzamento a scelta dei sottufficiali1.Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2.Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3.Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a)qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c)doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4.Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5.I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.
6.Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
7.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.
7-bis.Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
((7-ter.La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.))
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

Sentenze59


  • 2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-04-03, n. 202305638
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1059 d.lgs. n. 66/2010·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • criteri di valutazione dei sottufficiali·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giudizi di avanzamento a scelta·
    • graduatoria di avanzamento·
    • legittimità costituzionale·
    • violazione di legge

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308247
    Provvedimento:
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    • art. 1064 del decreto legislativo n. 66/2010·
    • art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003·
    • compensazione delle spese processuali·
    • competenze delle commissioni di avanzamento·
    • documentazione personale·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di avanzamento·
    • limiti del sindacato amministrativo·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • promozione militare·
    • Regolamento UE 2016/679·
    • sindacato giurisdizionale·
    • titoli culturali e linguistici·
    • tutela della privacy·
    • valutazione discrezionale

  • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-13, n. 202304281
    Provvedimento:
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    • Autotutela·
    • Concorso pubblico·
    • Durata servizio militare·
    • Eccesso di potere·
    • Graduatoria di merito·
    • Interesse legittimo·
    • Principio di ragionevolezza·
    • Qualità servizio militare·
    • Valutazione titoli·
    • Violazione bando di concorso

  • 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-24, n. 202303243
    Provvedimento:
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    • Autonomia procedure valutazione avanzamento·
    • Difetto di istruttoria·
    • Disparità di trattamento·
    • Errata rappresentazione della realtà·
    • Legge n. 241/90·
    • Mancanza di connessione procedimentale tra le annualità·
    • Omissione di indicazione del pregiudizio per ogni annualità·
    • Ricorso cumulativo inammissibile·
    • Specificità dei motivi di illegittimità·
    • Violazione art. 1032 e 1059 D.Lgs. 66/2010·
    • Vizio di motivazione
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