Articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1014.Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni1.Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 2.Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 3.Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni ((di personale non dirigente)), la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte ((anche al termine o durante le rafferme)), fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4.Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non puo' operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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