Articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1014.(( (Riserve di posti nel pubblico impiego) ))((1.A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi1-bise 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:
a)il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b)il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c)il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. 2.La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3.Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a)e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. 4.Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.))
a)il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b)il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c)il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. 2.La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3.Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a)e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. 4.Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.))
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